Residenza e IMU

Aperto da Bagna, 10 Giugno 2013, ore 19:05:01

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Bagna

Buonasera a tutti e grazie in anticipo a chiunque vorrà rispondere.
Nel corso del 2012, insieme con mia moglie, abbiamo acquistato un appartamento al di fuori del nostro comune di residenza e per beneficiare dell'agevolazione fiscale della prima casa, abbiamo cambiato residenza entrambi.
Passato abbondantemente il minimo periodo atto a quelli che sono i controlli di legge, come consigliato dal commercialista, ho richiesto ed ottenuto nuovamente la residenza nel paese dove lavoro e risiedo. Mia moglie, per motivi di lavoro, ha invece mantenuto la residenza nell'appartamento di cui sopra.
Ovviamente io pagherò come seconda casa il 50% dell'appartamento.
A questo punto sorgono alcune domande:

1. E' possibile mantenere come coniugi, due residenze diverse?
2. L'appartamento dove abito attualmente, che è di mia esclusiva proprietà, è prima casa?
3. Il 50% dell'appartamento di cui sopra intestato a mia moglie è prima casa?
4. Qual'è la legge e/o il decreto che regolamenta questo tipo di situazione?

Grazie

Diego

cafca

Immagino che abbia già risolto il problema. Comunque, invio ugualmente la mia opinione, qualora possa rivelarsi utile.
Nel suo caso la normativa di riferimento è costituita dall'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011 (chiamato Decreto Salva Italia, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, http://www.dossier.net/guida/norme/articolo-13-decreto-legge-201-2011-aggiornato.htm) e - soprattutto - dalla circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 emanata dal Ministero delle Finanze (specificatamente, il paragrafo 6, http://www.dossier.net/guida/norme/imu_circolare_n_3_df_18_5_2012.pdf).
Per comodità, le riporto il testo che mi sembra molto chiaro.

6. L'ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE

Nel presupposto impositivo dell'IMU è ricompreso anche il possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Conseguentemente, l'art. 13, comma 14, lett. a), del D. L. n. 201 del 2011, ha abrogato l'art. 1 del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che aveva introdotto, per gli immobili in discorso, l'esenzione dall'ICI.
Rispetto a quanto previsto per l'ICI, la definizione di abitazione principale presenta dei profili di novità. Infatti, l'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che per "abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile". Dalla lettura della norma emerge, innanzitutto, che l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.
Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.
La disposizione in questione consente di superare per l'IMU, in maniera inequivocabile, i contrasti interpretativi tra prassi e giurisprudenza sorti in materia di ICI.
L'altro aspetto di novità consiste nel fatto che per abitazione principale si deve intendere l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In altri termini, il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell'abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l'immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine, anche in questo caso, alle problematiche applicative che sulla questione hanno interessato l'ICI.
La disposizione in commento precisa, inoltre, che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti. Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all'applicazione delle agevolazioni per l'abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.
Se, ad esempio, nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi. Nell'ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l'eventuale maggiorazione della detrazione.
Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.
Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell'abitazione principale, l'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che "per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Bagna

Gentile Cafca,

grazie molte per l'interessamento.
Se ho ben capito, leggendo la circolare, sia io che mia moglie possiamo avere residenze in due comuni diversi e pertanto beneficiare ognuno della prima casa.

Diego

cafca

Sì, ha capito bene: entrambi i coniugi possono beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale. Il comma della circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 che mi sembra attagliarsi alla vostra situazione è il seguente:
"Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione (cioè l'applicazione dei benefici ad una sola unità immobiliare, n.d.r.) nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative."
Un cordiale saluto.