Errore acconto IMU

Aperto da bagongo18, 03 Dicembre 2012, ore 13:54:27

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bagongo18

in prossimità del versamento del saldo IMU, pongo il presente quesito per sanare l'errore commesso da un parente in sede di calcolo acconto IMU di Giugno:

Acconto IMU pagato a giugno € 48,00 (per abitazione principale -  codice tributo 3912 - destinatario Comune) versato da un parente convinto di avere la residenza a Terracina nell'appartamento oggetto di IMU - ove dimora per brevi periodi l'anno.

Successivamente il citato parente scopre sulla carta d'identità di non avere la residenza in Terracina, ma all'estero, ove dimora per i restanti periodi. Risulta, tra l'altro, iscritto all'AIRE.

Rappresento che il mio comune ha stabilito, per gli italiani residenti all'estero, l'aliquota massima 10,6.

Ora, in sede di saldo IMU, come è possibile sanare la posizione venutasi a determinare?

nella fattispecie, volendo stornare l'importo al comune di € 48,00 versato in acconto a giugno (cod.trib. 3912),  quest'ultimo nel calcolo effettuato in sede di saldo ha un codice diverso (3918).

Pertanto, in sede di saldo IMU, basta fare il semplice storno dell'acconto, trascurando i due codici tributo? (visto che entrambi riguardano il comune), oppure esiste un'altra procedura?

Con la presente, al fine di porre rimedio all'errore e sanare il debito erariale, chiedo di conoscere la relativa procedura.

grazie

distinti saluti 

cafca

Nel caso prospettato, si fa presente che l'articolo 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, stabilisce che a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'articolo 4 del decreto legge n. 16 del 2012, "i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata".
Nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, sull'imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del Dl n. 201/2011, poiché quest'ultima norma esclude espressamente dall'anzidetta quota l'abitazione principale e le relative pertinenze.
Le conviene, quindi, informarsi se il Comune di Terracina, con delibera consigliare, ha provveduto a considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all'estero.
In caso contrario, il pagamento della prima rata è avvenuto soltanto per la quota dovuta al comune e con importo insufficiente.
Per sanare l'insufficiente versamento e l'omesso pagamento per la quota dovuta allo Stato, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del vigente Dlgs 472/97 (applicazione della sanzione ridotta del 3,75% e degli interessi in misura annuale del 2,5%).
A saldo (17 dicembre 2012) il contribuente dovrà determinare gli importi, cioè la quota per il comune e quella per lo Stato, ricalcolando l'Imu dovuta per l'intera annualità con applicazione dell'aliquota definitiva (1,06%) ed effettuare il versamento pari alla differenza tra l'imposta annuale dovuta e quella pagata a giugno e in sede di ravvedimento operoso.