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Buongiorno,ringrazio chi mi ha spiegato come devo agire per avviare una discussione e fare presente a tutti gli Italiani res. all'estero con una abitazione disponibile in Italia che molti di essi probabilmente,non lo sanno,ma sono creditori dei loro comuni per aver pagato l'ici che era stata abolita nel 2008.
A me sembra un quesito molto semplice anche se nessuno sembra capirlo. Sono un emigrato che non manda giu' il fatto che il ministero per quasi 20 anni abbia emanato circolari esplicative in un senso ed improvvisamente cambi per seguire il senso opposto.......
Vengo ai fatti La risoluzione esplicativa del ministero dell'economia e delle finanze n. 12/DPF del 5 Giugno 2008,emessa per l'applicazione del D.L. n. 93/2008 ribadiva che l'esenzione dall'I.C.I. va riconosciuta a tutte le unita' immobiliari che il comune,con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto,ha assimilato alle abitazioni principali.Chiariva inoltre che nel concetto di ''assimilazione'' vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il comune,indipendentemente dalla dizione usata,ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali. La mia abitazione, tenuta a disposizione, era assimilata alla abitazione principale con delibera comunale antecedente al D. L. n.93/2008 e quindi fu esonerata dal balzello I.C.I. al pari delle prime case. In data 4 Marzo 2009,Il Ministero dell'economia e delle Finanze ha adottato una nuova rispoluzione n. 1/DF con la quale,contrariamente a quanto disposto con la precedente risoluzione esplicativa n. 12/DPF dell'anno precedente in materia di assimilazioni all'abitazione principale, specifica che le ipotesi di assimilazione sono riconducibili solo a quelle previste dall'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996 e che quindi non rientrano nell'esenzione le case degli italiani all'estero tenute sfitte. In pratica il Ministero per 15 anni ha emanato circolari esplicative a favore dell'emigrato,basti leggere una per tutte, quella n. 136/E del 28/05/1998 che recita:''Si ricorda che per i cittadini Italiani non residenti nel territorio dello stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare a patto che non risulti locata.'' Non convince nemmeno il fatto che cosi' facendo si sarebbe creata una disuguaglianza con i cittadini dell'U.E che possedevano un immobile in Italia.Perche' mantenendo le aliquote piu' basse e la detrazione di cui le case degli italiani all'estero sempre hanno continuato a godere c'e sempre la disuguaglianza.
In questa babele di circolari esplicative, viene in aiuto, la sentenza di cass.n.25170 del 25 giugno 2012 che ricalcando gia' quanto precisato dalle Sezioni Unite in materia tributaria e cioe' che la natura delle circolari interpretative non ha effetto vincolante, in quanto il nostro ordinamento affida esclusivamente al Giudice il compito di interpretare la legge.Io mi chiedo se questo orientamento possa fare al caso di questi Italiani.
Per avere un parere interpretativo della legge da parte di un giudice neutro,basta richiedere il rimborso al comune, impugnare il diniego davanti la commissione provinciale con richiesta di riinvio alla corte costituzionale.La Commissione non e' obbligata a richiedere il parere della Corte ma le abitazioni degli italiani all'estero sono molte e saranno investite del caso quasi tutte le provincie, ce ne sara' sicuramente una che lo richiederà. Queste circolari interne che, cambiano come il tempo,facendo il gioco delle tre carte, non possono essere in contrasto con lo spirito della legge che istitui' l'I.C.I.volta a considerare le uniche case non locate degli iscritti all'A.I.R.E. al pari delle prime abitazioni degli iscritti nell' A.P.R.
Cosa ne dite sto vaneggiando o c'e' qualcosa di verosimile??.Grazie a quanti vorranno intervenire. Nicola.