differenza di rendita dopo il 2000

Aperto da E26, 25 Giugno 2012, ore 21:46:52

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E26

salve :)

in data 23 giugno 2012 mi è stato notificato un avviso ICI in liquidazione per l'anno 2010 con il quale vengo a conoscenza per la prima volta che nel 2007  l'Agenzia del Territorio ha variato la rendita precedente con una rendita maggiore, preciso che quest'ultima rendita non mi è stata mai notificata. Preciso che l'immobile non ha subito modifice strutturali. Il Comune può chiedermi la differenza di rendita senza l'applicazione delle sanzioni e interessi?

Ringrazio

cafca

L'operato dell'ente locale appare corretto. Difatti, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'attribuzione (definitiva) della rendita catastale fa sorgere in capo a entrambi i soggetti del rapporto tributario (contribuente e amministrazione comunale) il diritto-dovere di quantificare (e, quindi, di corrispondere) l'imposta sulla base imponibile individuata con il criterio catastale, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del Dlgs 504/92 (decreto Ici). A parere della Corte di Cassazione, per i fabbricati la determinazione della base imponibile Ici «va sempre definitivamente effettuata sulla base della rendita catastale, a prescindere dall'epoca sia di attribuzione che di comunicazione della rendita stessa» (fra tante, sezioni unite civili, sentenza 3160 del 9 febbraio 2011).
Il che, nel caso di specie, avvalora la richiesta dell'ente che, proprio alla luce dell'articolo 74 della legge 342/2000, ha sottoposto a controllo le annualità d'imposta pregresse a quella in cui è stata proposta la rendita catastale.
In definitiva, il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ha natura dichiarativa e non costitutiva, con possibilità di efficacia retroattiva e di applicazione ai periodi precedenti a tale attribuzione, fino all'epoca della presentazione della denuncia di accatastamento.

francyman8

Se la rendita non è stata notificata, non sono dovute nè imposta, nè sanzioni, nè interessi.
La Circolare 13 marzo 2001, n.4/FL del Ministero delle finanze, relativa a "chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili introdotte dalla legge 21 novembre 2000, n.342" ribadisce l'inefficacia giuridica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sino a quando queste ultime non siano state ritualmente notificate.