IMU -COME CONSIDERARE L'AREA FABBRICABILE REDISUA

Aperto da SPE, 11 Giugno 2012, ore 11:34:44

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SPE

SALVE,
UN CLIENTE POSSIEDE UN TERRENO EDIFICABILE CHE E' STATO EDIFICATO SOLO IN PARTE E NON SFRUTTANDO TUTTA LA PERTINENZA DEL LOTTO ( QUINDI POTREBBE COSTRUIRE UN'ALTRO CAPANNONE).
VI CHIEDO SE IL CLIENTE DEVE PAGARE L'IMU SOLO PER IL FABBRICATO ( FACENDO PASSARE IL RESTO DEL TERRENO COME PERTINENZA DEL FABBRICATO) E FINTANTO CHE NON INIZIERANNO I LAVORI PER L'EDIFICAZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE, NON SI SARA' TENUTO A CONSIDERARE TALE AREA COME EDIFICABILE.

VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENETE ED AUGURO A TUTTI BUON LAVORO.

cafca

Nel caso prospettato, il cliente non può cavarsela con un escamotage poco ingegnoso e abbastanza rischioso, ma dovrà corrispondere con riferimento alla restante parte dell'area fabbricabile (codici tributo 3916 per la quota al Comune e 3917 per la quota allo Stato), applicando l'aliquota ordinaria pari allo 0,76% sulla base imponibile ottenuta dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio  di ogni annualità, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno  necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (circolare ministeriale 3/DF del 18 maggio 2012, paragrafo 4.4).