dichiarazione infedele ici

Aperto da chiccio, 11 Maggio 2012, ore 12:57:44

Discussione precedente - Discussione successiva

chiccio

vorrei porvi un quesito
nel 2001 il mio geometra dopo  mio incarico ha accorpato due unità immobiliari di mia proprietà al catasto ma non al comune cioè non ha richiesto nessuna autorizzazione edilizia. io nel 2002 ho fatto la dichiarazione ici come unica unità e per tutti questi anni sono stato tranquillo che avesse fatto la pratica come doveva essere fatta ed ho pagato l'ici come un unica unità immobiliare e come prima casa. quest'anno me ne sono accorto e ho preferito lasciare comè in comune cioè due unità immobiliari e  riaccatastare , da un altro geometra spero più professionale, al catasto come due unità. adesso vi chiedo come devo fare per mettermi a posto con l'ici che non ho pagato??
devo autodenunciarmi e di conseguenza pagare le rate arretrate gli interessi e le sanzioni e in che misura o presentare solo la dichiarazione ici al comune , quest'anno imu , e sperare  che non se ne accorgano? dopo quando scatta un eventuale prescrizione delle sanzioni?

cafca

Per l'Ici che non ha pagato, dovrà attendere un accertamento d'ufficio del Comune impositore e, se l'ente ha introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ottenere una buona riduzione della sanzione.
Per le variazioni apportate alle unità immobiliari dovrà presentare entro il 30 settembre 2012 la dichiarazione ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato a norma dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Per il suo caso, le consiglio di rivolgersi all'ufficio tributi del Comune per avere maggiori informazioni.

chiccio

Citazione di: cafca il 14 Maggio 2012, ore 18:36:30
Per l'Ici che non ha pagato, dovrà attendere un accertamento d'ufficio del Comune impositore e, se l'ente ha introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ottenere una buona riduzione della sanzione.
Per le variazioni apportate alle unità immobiliari dovrà presentare entro il 30 settembre 2012 la dichiarazione ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato a norma dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Per il suo caso, le consiglio di rivolgersi all'ufficio tributi del Comune per avere maggiori informazioni.
LA RINGRAZIO DELLA RISPOSTA VORREI SAPERE SE L'EVENTUALE ACCERTAMENTO D'UFFICIO PARTE DALLA DATA DEL 2001 O DAGLI ULTIMI 5 ANNI CIOè DAL 2007 IN POI?
GRAZIE

cafca

L'eventuale accertamento d'ufficio può partire solo dagli ultimi 5 anni, cioè dal 2007.

Le riporto alcune norme che potrebbero esserle utili.

"... gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato (art. 6, Dlgs 32/2001; art. 7, comma 1, legge 212/2000; circolare 77/E/2001 dell'agenzia delle Entrate);"

"... gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;"

"... entro lo stesso termine quinquennale devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/97 e sue modificazioni."

In virtù dell'articolo 1, comma 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti d' imposta "pendenti" al 1° gennaio 2007, vale a dire ai rapporti per i quali non è ancora spirato il termine decadenziale entro il quale il Comune competente deve notificare l'atto impositivo e/o sanzionatorio (nota ministeriale 19 marzo 2007, protocollo 11159/Dpf ; nota ministeriale 20 aprile 2007, protocollo 6464/Dpf ; Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenze 5029 dell'8 marzo 2006 e 5861 del 20 aprile 2001).

chiccio

la ringrazio della risposta chiara, precisa e con riferimenti di legge. sono molto contento di aver trovato questo forum e di essermi iscritto. continuerò a seguirlo e partecipare a altre discussioni
di nuovo grazie