semper IMU, quanti pensieri

Aperto da vulcano, 11 Maggio 2012, ore 18:14:22

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vulcano

su vari forum e in primis su dlgs ho letto che la percentuale dello Stato, ad oggi, dovrebbe essere del 50%. In merito, il Comune di Alba Adriatica - Teramo ha disposto che per le seconde case la quota da versare allo Stato è del 38%. E' giusta questa prassi? E' stata data facoltà ai comuni di abbassare la quota da devolvere allo Stato? Se una persona fa un versamento in questi termini in futuro potrebbe andare incontro a guai fiscali perchè non si è attenuto alle norme governative? Mandate Vs risposte, salute a tutti.   

tippolo

il comune di Alba Adriatica cerca di ingarbugliare ancor piu la matassa
avrebbe dovuto dire che il 50% dell'imposta calcolata con aliquota 7,6‰ è destinata allo stato
(quindi il 3,8‰) e non il 38%
[url="http://digilander.libero.it/francobrunetta"]http://digilander.libero.it/francobrunetta[/url]

cafca

La risposta di Tippolo è inappuntabile e chiara. Pubblico anche la mia risposta, avendola preparata in precedenza; magari, aggiungo qualche dettaglio che forse potrà risultare utile ai contribuenti.

La quota di imposta erariale si calcola con l'aliquota dello 0,38% (la metà di quella base dello 0,76%) sull'imponibile soggetto a Imu. Ai fini di tale quota, non si tiene conto delle riduzioni di aliquota e delle detrazioni deliberate dai Comuni. Nella rata di giugno, infatti, sarà sufficiente dividere a metà l'importo da versare e indicare nel modello F24 una quota con il codice tributo del Comune e l'altra con il codice tributo dell'Erario, A dicembre invece  le complicazioni saranno tanto maggiori quanto più numerose saranno le aliquote decise dal singolo Comune. Ad ognuna di esse, diversa dall'aliquota ordinaria, corrisponderà infatti un doppio conteggio da eseguire da parte del contribuente.
La quota erariale non è tuttavia dovuta su tutti gli immobili. Ne sono esclusi l'abitazione principale e i fabbricati rurali strumentali. Per effetto delle modifiche apportate nella legge 44/2012, inoltre, la quota statale non si applica agli immobili degli Iacp (Istituto autonomo case popolari) e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa nonché agli immobili dei Comuni ubicati sul proprio territorio.