abitazione principale di coniugi separati

Aperto da paolocaliffo, 17 Aprile 2012, ore 12:59:26

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paolocaliffo

Sono separato ho la mia residenza e vivo in comune diverso da quello dove è situata l'abitazione principale.
Io e la mia ex moglie siamo entrambi proprietari dell'abitazione (prima casa) al 50%. Allo stato attuale io pago ancora il mutuo pur non avendo l'uso dell'abitazione mentre lei ne beneficia (come da sentenza di separazione) e ci vive unitamente a nostro figlio di 22 anni studente. Vorrei sapere se e come eventualmente deve essere divisa la nuova imposta IMU tra i coniugi.
grazie in anticipo per la vostra risposta.
Paolo

cafca

Risposta in base alla normativa in vigore al 19 aprile 2012

Nel caso prospettato, l'articolo 13, comma 10, ultimo periodo, del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) ha stabilito espressamente che i benefici (aliquota ridotta e detrazione d'imposta) previsti per l'abitazione principale si applicano anche nei casi, come quello in esame, di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del Dlgs 504/92 (decreto Ici).
Quest'ultima previsione, infatti, dispone che il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, non è assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando i citati benefici con riferimento alla propria quota di diritto (nella fattispecie 50%).
Tuttavia, questa previsione di favore si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritti reali (usufrutto, uso) su altro immobile abitativo ubicato nello stesso Comune ove è situata la casa coniugale. Nel caso prospettato, la condizione è rispettata, giacché il coniuge non assegnatario della casa coniugale non è titolare di fabbricato abitativo, ossia è soggetto passivo soltanto con riferimento alla casa coniugale. Ne discende che il lettore ben può fruire dei denefici previsti dalla norma Imu (aliquota ridotta e detrazione d'imposta), così come il coniuge assegnatario della casa coniugale.
La maggiorazione della detrazione di 50 euro per il figlio di 22 anni spetta per intero alla madre con la quale convive.

Risposta in base agli emendamenti al decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, già approvati in commissione alla Camera ed al Senato, che molto probabilmente saranno recepiti dalla normativa Imu

L'Imu sarà a totale carico del coniuge assegnatario dell'immobile in base alla decisione del tribunale. Lo stesso coniuge assegnatario potrà pagare l'imposta usufruendo dei benefici concessi per l'abitazione principale. Il coniuge non assegnatario della ex casa coniugale è esentato dall'imposta.

Per avere una risposta definitiva al suo quesito, occorre attendere la conversione in legge del dl n. 16/2012.