IMU e IRPEF- pertinenze

Aperto da rep58, 06 Aprile 2012, ore 13:53:14

Discussione precedente - Discussione successiva

rep58

Nel 2010 ho acquistato un box chiedendo le agevolazioni fiscali come pertinenza all'abitazione principale. Tale box comunque si trova ad una certa distanza dalla mia abitazione, che non lo rende particolarmente comodo a questo fine.
Successivamente, nel 2011, essendosi data l'occasione della realizzazione di nuovi box nell'ambito del condominio in cui risiedo, ne ho acquistato uno, come pertinenza all'abitazione, ma ovviamente senza fruire della agevolazioni già ottenute per il primo box. Si è trattato di un investimento non previsto, ma che , data la comodità, ho deciso di fare per non perdere l'opportunità. In breve, questo box è quello che uso come vera pertinenza dell'abitazione (trovandosi sotto casa), mentre l'altro è attualmente adibito a cantina.
Domanda: ai fini IMU ed IRPEF, la scelta a suo tempo fatta ai fini delle imposte di registro e ipotecarie/catastali, mi vincola per sempre o posso, invece, eleggere come pertinenza all' abitazione il secondo box, come è nei fatti? Tra l'altro, il secondo box ha una rendita tre volte maggiore e quindi, dal punto di vista delle spese, la questione non è affatto indifferente per il bilancio familiare (visto anche quanto dovrò pagare in più per la casa, rispetto ai valori ICI). Quid, ad esempio, se avessi locato il primo box, disponendo solo del secondo per le mie esigenze?

cafca

L'articolo 13, comma 2, terzo periodo, del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) ha stabilito, diversamente dalla disciplina dell'Ici, che per pertinenze dell'abitazione principale devono intendersi esclusivamente le unità immobiliari classificate alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, "nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo". Pertanto nessun vincolo ai fini Imu ed Irpef le impedisce di eleggere come pertinenza della sua abitazione principale il secondo box (com'è nei fatti), e per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell'Imu, l'aliquota agevolata sia per l'abitazione principale sia per la pertinenza è pari allo 0,4%  (4 per mille), modificabile (in aumento o in diminuzione) da parte del Comune fino a 0,2 punti percentuali (2 per mille).
La detrazione d'imposta, stabilita nella misura di base pari a 200 euro, è prevista per l'abitazione principale, ma concorre a diminuire l'imposta dovuta anche per la pertinenza.  In sostanza, il meccanisno è analogo a quello utilizzato ai fini dell'Ici (circolare 114/E del 25 maggio 1999): l'importo della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza.
Per quanto riguarda il primo box, acquistato nel 2010, l'aliquota applicabile sarà quella di base (0,76%), modificabile (in più o in meno) sino a 0,3 punti percentuali, sia nel caso che lo tenga per sé sia che venga affittato.