ICI - diritto di abitazione e esenzione su quota seconda casa ereditata

Aperto da bagongo18, 28 Dicembre 2011, ore 09:48:59

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bagongo18

2 nipoti ereditano una quota di appartamento a seguito decesso nonno materno, avvenuto il 28/11/2010.
Nel citato appartamento vive ancora la nonna materna. In virtù di una sentenza della Corte di Cassazione, con l'apertura della successione, il coniuge superstite diviene titolare del diritto reale di abitazione. Assume, pertanto, la veste di soggetto passivo ai fini ICI ed IRPEF. La denuncia di successione vale anche ai fini ICI. Sono le Agenzie delle Entrate a comunicare agli enti locali l'avvenuto passaggio di proprietà. Di fatto, in base alla vigente normativa in materia, dal 2008 l'ICI prima casa non viene pagata.

le domande sono 2:

1)per gli anni 2010 (dalla data del decesso del nonno) e 2011, le nipoti sono tenute a pagare l'ICI come seconda casa, oppure, in cosiderazione di quanto appena sopra descritto, non hanno alcun obbligo in tal senso?

2)A partire dal 2012, in base alla riforma "MONTI", vista la reintroduzione dell'ICI prima casa, le 2 nipoti come partecipano alla spesa e in che modo?


rag_mario

Per gli anni 2010 e 2011 suo nonno si accolla il 100% dei diritti e doveri come coniuge superstite ma doveva essere comunque fatta la dichiarazione ICI perchè con l'atto di successione non viene menzionato tale diritto (la dichiarazione ICI non è obbligatoria quando l'ente ha la possibilità di reperire informazioni dagli uffici pubblici ma in questo caso l'intenzione il diritto di abitazione per il coniuge superstite non è automatico ma volontario e se non dichiarato il comune non può esserne a conoscenza). Con tale diritto suo nonno abitando nell'immobile esentava, oltre a lui, anche i nipoti dal pagamento dell'imposta. Se la dichiarazione non è stata presentata le consiglio eventualmente di rivolgersi all'ufficio di competenza comunale o al limite presenti entro il 31.12.2011 la dichiarazione così che al limite possano solo sanzionarla per tardiva dichiarazione ICI senza poter richiedere gli arretrati a voi nipoti.

bagongo18

ieri, 29/12/2011, mia moglie si è recata presso l'ufficio ICI del Comune. L'impiegata ha detto che per il 2011 occorre pagare l'ICI con il relativo ravvedimento operoso (indicato dalla stessa nella misura del 3%). Per quanto concerne il 2010 non bisogna far altro che attendere il controllo da parte del citato ente locale, il quale, quando sarà (?), chiederà il pagamento aumentato del 30%. Mah! l'impiegata è stata poco esaustiva! Non sono convinto di quanto dichiarato dalla stessa. Aiuto!!!!

rag_mario

Fino al 31.12.2011 lei può presentare presso l'ufficio del comune la dichiarazione ICI per l'anno 2010 a nome del coniuge superstite vivente nell'immobile coniugale indicando il possesso che passa dal 50% al 100% di proprietà relativi ai mesi di competenza e nelle annotazioni fa riferimento al numero dell'articolo del codice civile (cerchi su internet) indicando che si avvale del diritto di abitazione come coniuge superstite come le ho spiegato sopra e questo fa si che il comune debba obbligatoriamente considerare in quel modo il 2010 e per l'anno 2011 rimane tutto al 100% senza dover presentare nulla in quanto vale sempre quella relativa al 2010 a meno che cambino le cose.
Questo fa si che lei non debba fare nessun ravvedimento e che il comune non possa emettere alcun provvedimento, al limite la può multare per la presentazione tardiva della dichiarazione che doveva essere presentata entro il 31.07.2011 e in modo tardivo entro e non oltre il 31.12.2011.
Quanto specificato ora è da considerarsi tale solo se le proprietà e la situazione è come le ho delucidato nella risposta precedente a questa altrimenti dovrei sapere più precisamente quote di proprietà, eventuali diritti reali, residenze.
Spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione