ICI prima o seconda casa

Aperto da Osimo, 06 Dicembre 2011, ore 23:16:00

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Osimo

Possiedo una casa e ci ho abitato fino all'anno scorso.
Sono stato trasferito in un'altra regione dal mio datore di lavoro.
Ora abito in affitto.
Devo pagare l'ICI sulla mia "unica" casa di proprietà come prima o come seconda casa?
Grazie a chiunque mi vorrà chiarire il mio dubbio

Osimo

rag_mario

Prerogativa della detrazione o esenzione per l'abitazione principale è la "RESIDENZA ANAGRAFICA" senza la quale tutti gli immobili sono identificati come seconde abitazioni anche se fosse l'unica proprietà sul territorio nazionale. Detto questo dalla data di trasferimento della residenza anagrafica l'immobile è soggetto ad ICI come seconda casa.

caravaggio

Lo stesso principio vale anche per i militari trasferiti d'autorità il cui regolamento impone di alloggiare entro 90 km dalla sede di servizio e nonostante nell'unica casa di proprietà continui a viverci il resto della famiglia?

rainbow

Buongiorno
io e mio marito viviamo a Moncalieri (TO) nella casa intestata ai miei suoceri e loro vivono a Chieri in quella intestata a noi. Il comune di Chieri riconosce questo scambio gratuito tra genitori e figli come prima casa mentre quello di Moncalieri no. Qui abbiamo sempre pagato l'ICI seconda casa, quindi ora che le manovre del governo aumentano di molto l'ICI sulla seconda casa a noi tocca pagare sempre di più per la nostra unica casa? Conviene a questo punto fare un passaggio di proprietà dal notaio?
Grazie
Anna

rag_mario

X Caravaggio: che io sappia non esistono condizioni particolari che possano essere utilizzati da militari, certo è che sia una situazione obbligatoria e particolare, io consiglio di chiedere all'ufficio comunale dove è situato l'immobile dove al limite in accordo con lei potrebbero, ripeto POTREBBERO posrtare la sua situazione in consiglio comunale ed emettere una delibera che possa risolvere questo suo caso particolare.

rag_mario

X Anna: la possibilità di adottare aliquote ridotte o esenzioni per immobili ceduti a titolo gratuito a parenti, ascendenti o discendenti in linea retta (genitori e figli, quindi non fratelli), era facoltativa dell'ente quindi se previsto in regolamento potevano farlo. Con il nuovo decreto Monti le comunico con dispiacere che è stata eliminata questa possibilità da parte degli enti locali quindi dal 2012 dovrete versare per gli immobili di proprietà dove non avete la residenza, mentre dove è presente la residenza si dovrà calcolare l'imposta con relativa detrazione per abitazione principale (abitazione principale è l'unità abitativa di proprietà dove è stabilita la residenza).

l

#6
Buongiorno,
a Luglio ho acquistato una casa. Nei primi mesi, per motivi di restauro, non ho abitato e quindi non avevo ancora fatto il cambio di residenza.

Quando sono andato a pagare la Tarsu, nel mese di Novembre, mi hanno detto che avrei dovuto pagare l'ICI per i mesi da Luglio ad Ottobre e, mi hanno rilasciato un bollettino!
Vi sembra possibile?

Grazie

rag_mario

L'unità abitativa diventa abitazione principale, per quanto concerne l'ICI, dal momento in cui si ha la residenza e di conseguenza se lei ha acquistato l'immobile a luglio e vi è diventato residente nello stesso da fine ottobre o da inizio novembre è purtroppo soggetto al pagamento per tale periodo come se fosse seconda casa, anche se possiede solo quella sul territorio nazionale.

l

Grazie per la risposta, molto gentile!
Come sempre, in Italia, bisogna comunque pagare!

kingpin

Citazione di: rag_mario il 09 Dicembre 2011, ore 08:58:55
X Anna: la possibilità di adottare aliquote ridotte o esenzioni per immobili ceduti a titolo gratuito a parenti, ascendenti o discendenti in linea retta (genitori e figli, quindi non fratelli), era facoltativa dell'ente quindi se previsto in regolamento potevano farlo. Con il nuovo decreto Monti le comunico con dispiacere che è stata eliminata questa possibilità da parte degli enti locali quindi dal 2012 dovrete versare per gli immobili di proprietà dove non avete la residenza, mentre dove è presente la residenza si dovrà calcolare l'imposta con relativa detrazione per abitazione principale (abitazione principale è l'unità abitativa di proprietà dove è stabilita la residenza).

Gentile rag_mario,
ciò che mi dici è un GRAN BEL PROBLEMA
io ho dato la mia casa in comodato d'uso gratuito a mia mamma, che ci risiede. Il regolamento comunale 2011 prevedeva l'equiparazione alla prima casa.

nel 2012 che aliquota pagherò? avrò la detrazione di 200€?

PS e se invece del comodato d'uso gratuito stipulo a mia madre un contratto di affitto regolarmente registrato? Cambia qualcosa per l'ICI?

rag_mario

Ad oggi non so dirle nulla di preciso in quanto non è ancora definitivo il decreto Monti. Da quello che ho letto qui e la i comuni possono applicare una aliquota ridotta per gli immobili dati in locazione ma purtroppo non si ha niente di definitivo. L'unica cosa che posso anticiparle è che il 50% dell'imposta incassata dal comune dovrà essere data allo stato ma il conteggio va fatto sull'aliquota base che impone lo stato e se l'ente stabilisce una aliquota diversa dovrà comunque dare allo stato in base alla aliquota decisa nel decreto, di conseguenza il comune per far pagare meno il cittadino dovrà dare allo stato somme che nemmeno incassa. Alla luce di questo è evidente che i comuni non applicheranno aliquote inferiori altrimenti saranno in debito.
Questa è la linea guida dello stato ma per ora nulla è definitivo dovrà o meglio dovremo aspettare il 2012 per vedere.

kingpin

Citazione di: rag_mario il 14 Dicembre 2011, ore 15:16:58
Ad oggi non so dirle nulla di preciso in quanto non è ancora definitivo il decreto Monti. Da quello che ho letto qui e la i comuni possono applicare una aliquota ridotta per gli immobili dati in locazione ma purtroppo non si ha niente di definitivo. L'unica cosa che posso anticiparle è che il 50% dell'imposta incassata dal comune dovrà essere data allo stato ma il conteggio va fatto sull'aliquota base che impone lo stato e se l'ente stabilisce una aliquota diversa dovrà comunque dare allo stato in base alla aliquota decisa nel decreto, di conseguenza il comune per far pagare meno il cittadino dovrà dare allo stato somme che nemmeno incassa. Alla luce di questo è evidente che i comuni non applicheranno aliquote inferiori altrimenti saranno in debito.
Questa è la linea guida dello stato ma per ora nulla è definitivo dovrà o meglio dovremo aspettare il 2012 per vedere.

ok grazie mille, non ci resta che attendere!

kingpin

Citazione di: kingpin il 14 Dicembre 2011, ore 15:21:51
ok grazie mille, non ci resta che attendere!

ho, purtroppo, trovato il riferimento normativo

L'art. 13, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201 dispone la soppressione della lettera e) del comma 1, art. 39 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, che prevedeva la possibilità di considerare abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale.


Quindi è proprio finita....non c'è appello?

rag_mario

Credo proprio che non ci sia possibilità di appello a meno che non venga modificata la normativa.

Inoltre la informo che il decreto è ora legge come pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 300 del 27.12.2011 con il seguente riferimento:    Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.». (11A16582)   (Suppl. Ordinario n. 276), e che riconferma ciò che lei ha riportato nella risposta precedente.

kingpin

Citazione di: rag_mario il 29 Dicembre 2011, ore 08:44:10
Credo proprio che non ci sia possibilità di appello a meno che non venga modificata la normativa.

Inoltre la informo che il decreto è ora legge come pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 300 del 27.12.2011 con il seguente riferimento:    Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.». (11A16582)   (Suppl. Ordinario n. 276), e che riconferma ciò che lei ha riportato nella risposta precedente.

quindi è passata così...sotto silenzio, senza emendamenti, senza dibattito.....che schifo.