Il Forum dei Contribuenti

Fisco => Imposta Municipale immobili => Discussione aperta da: Elisa il 07 Dicembre 2010, ore 18:56:27

Titolo: Riduzione ici
Inserito da: Elisa il 07 Dicembre 2010, ore 18:56:27
Buonasera a tutti!sono nuova in questo forum e cercherò di utilizzarlo al meglio. Vi illustro il mio problema...
Sono in possesso di un'abitazione di categoria A/2, donatami da mio padre diversi anni fa, di cui detengo la nuda proprietà, mentre l'usufrutto è detenuto interamente da mia madre. Poichè per ora non è utilizzata, in quanto abito ancora in famiglia, i lavori di costruzione non sono stati completamente ultimati: vi sono gli infissi, per esempio, ma mancano alcuni sanitari e credo che non sia nemmeno provvista degli allacci alla rete. Posso usufruire della riduzione del 50% sull'imposta ici, in quanto in queste condizioni l'immobile non può essere abitato?Potete darmi anche indicarmi di quale normativa si tratta?
Grazie mille per le vostre risposte
Elisa
Titolo: Re: Riduzione ici
Inserito da: servezza il 09 Dicembre 2010, ore 09:08:48
devi fare la richiesta in comune. anche autocertificazione. però la riduzione spetta dal momento in cui presenti la richiesta in avanti.
Titolo: Re: Riduzione ici
Inserito da: francyman8 il 09 Dicembre 2010, ore 16:49:32
L'art. 8 del decreto legislativo istitutivo dell'Imposta comunale sugli immobili stabilisce che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
Il contribuente ha però anche la facoltà di presentare una semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della legge 4/1/68 n. 15, in tal modo avrà diritto di godere della riduzione e tale dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio è da ritenersi sufficiente a documentare lo stato di inagibilità del fabbricato: il comune dovrà comunque effettuare i necessari controlli sulla veridicità di quanto affermato.
È opportuno precisare che anche secondo la Cassazione (n. 661/2005) spetta al contribuente presentare apposita domanda nei termini sopra indicati e che l'applicazione dell'agevolazione avviene solo dopo l'accertamento del mancato utilizzo in concreto verificato dall'ufficio tecnico comunale e non di un'inagibilità o inabitabilità in astratto semplicemente dichiarata.
Il comune ha comunque la facoltà di concedere la riduzione dell'ici anche per i periodi precedenti l'espressa richiesta di riduzione da parte del contribuente se le condizioni di inabitabilità o inagibilità erano sussistenti e verificabili anche prima della presentazione dell'istanza.

Ho un dubbio: da come scrivi, pare che il fabbricato non sia mai stato ultimato. In questo caso dovresti pagare solo e soltanto l'area edificabile e non il 50%. Fammi sapere  8)