Citazioneringrazio ALEX della redazione, ma ci sono ancora "lati oscuri" che
non riesco a chiarire, anche perchè mi è stato fino ad ora imposibile trovare un codice civile ante 1975.
chiarito che prima del 1975 (esntrata in vigore del diritto di famiglia) il coniuge superstite non acquisiva il diritto di abitazione ma aveva solo l'usufrutto parziale degli immobili mi domando:
1) la modifica all'art. 540 del c.c. avvenuta nel 1975 è retroattiva?
cioè chi ha avuto i terzi di usufrutto acquisisce dal 1975 il diritto reale di abitazione oppure prosegue con la sua quota di usufrutto e pertanto gli eredi figli devono pagare l'ici per la parte di proprietà(tolto l'usufrutto parziale del genitore superstite)?
2) prima del 1975 come erano le quote riservate al coniuge (per successione senza testamento)?
solo coniuge superstite, coniuge con figli, etc.
se le norme del c.c. precedente al 1975 fossero ancora valide per il pagamento dell'ICI, sarebbe utile averle sul sito: c'è qualcuno che le ha?
Vi ringrazio
Rispondo alle sue domande.
1) La modifica dell'art. 540 del Codice Civile avvenuta nel 1975 non ha effetto retroattivo, per cui gli eredi del de cuius devono pagare l'Ici per la parte di loro proprietà o di usufrutto.
2) Per i casi di concorso nella successione di coniuge, figli legittimi e naturali, ascendenti legittimi, riportare il testo dei singoli articoli appare quasi superfluo, poiché ai fini Ici è possibile rilevare le quote degli eredi semplicemente dal certificato catastale o, meglio, dal certificato rilasciato dal conservatore dei registri immobiliari.
(Ringrazio Silvia per avermi indotto a completare la mia risposta).Alex (redazione Dossier.Net)
[!--EDIT|Alex (redazione D.N.)|23 Jul 2002, 01:00 PM--]
CitazioneCitazioneringrazio ALEX della redazione, ma ci sono ancora "lati oscuri" che
non riesco a chiarire, anche perchè mi è stato fino ad ora imposibile trovare un codice civile ante 1975.
chiarito che prima del 1975 (esntrata in vigore del diritto di famiglia) il coniuge superstite non acquisiva il diritto di abitazione ma aveva solo l'usufrutto parziale degli immobili mi domando:
1) la modifica all'art. 540 del c.c. avvenuta nel 1975 è retroattiva?
cioè chi ha avuto i terzi di usufrutto acquisisce dal 1975 il diritto reale di abitazione oppure prosegue con la sua quota di usufrutto e pertanto gli eredi figli devono pagare l'ici per la parte di proprietà(tolto l'usufrutto parziale del genitore superstite)?
2) prima del 1975 come erano le quote riservate al coniuge (per successione senza testamento)?
solo coniuge superstite, coniuge con figli, etc.
se le norme del c.c. precedente al 1975 fossero ancora valide per il pagamento dell'ICI, sarebbe utile averle sul sito: c'è qualcuno che le ha?
Vi ringrazio
Rispondo alle sue domande.
1) La modifica dell'art. 540 del Codice Civile avvenuta nel 1975 non ha effetto retroattivo, per cui gli eredi del de cuius devono pagare l'Ici per la parte di loro proprietà o di usufrutto.
2) Per i casi di concorso nella successione di coniuge, figli legittimi e naturali, ascendenti legittimi, riportare il testo dei singoli articoli appare quasi superfluo, poiché ai fini Ici è possibile rilevare le quote degli eredi semplicemente dal certificato catastale o, meglio, dal certificato rilasciato dal conservatore dei registri immobiliari.
(Ringrazio Silvia per avermi indotto a completare la mia risposta).
Alex (redazione Dossier.Net)
ok vi ringrazio e vi saluto.
alberto