accertamento per nuove rendite

Aperto da pigius, 21 Ottobre 2002, ore 10:49:55

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pigius

il mio comune mi ha notificato 3 avvisi per gli anni 97/98/99 poichè la rendita catastale da presunta è passata a definitiva. in essi vi è solo la maggiore imposta, come è giusto. mi chiedo però se, oltre a pagare il 2002 con la nuova rendita, devo anche ravvedere il 2001 con il 6% di sanzione e, se nel caso non lo facessi, il comune mi invierebbe la crtella solo con la maggiore imposta o  anche con gli interessi e la sanzione ? inoltre, mi chiedo perchè mai non mi abbia inviato anche il 2000 e il 2001...

grazie, cordiali saluti e complimenti per questa bibbia virtuale

pier luigi
                                                                                                                                                 

Fausto (redazione D.N.)

Citazioneil mio comune mi ha notificato 3 avvisi per gli anni 97/98/99 poichè la rendita catastale da presunta è passata a definitiva. in essi vi è solo la maggiore imposta, come è giusto. mi chiedo però se, oltre a pagare il 2002 con la nuova rendita, devo anche ravvedere il 2001 con il 6% di sanzione e, se nel caso non lo facessi, il comune mi invierebbe la crtella solo con la maggiore imposta o  anche con gli interessi e la sanzione ? inoltre, mi chiedo perchè mai non mi abbia inviato anche il 2000 e il 2001...

grazie, cordiali saluti e complimenti per questa bibbia virtuale

pier luigi


Se la rendita catastale è stata attribuita dall'Agenzia del territorio (ovvero pubblicata mediante affissione all'albo pretorio) entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere al contribuente soltanto la differenza d'imposta per gli anni pregressi non caduti in prescrizione, e gli avvisi di accertamento costituiscono a tutti gli effetti anche notificazione della predetta rendita (art. 74, comma 3, della legge n. 342/2000 e circolare ministeriale n. 4/FL del 13 marzo 2001). Qualora invece la rendita sia stata notificata per la prima volta nel corso del mese di ottobre 2002, nel senso che per i periodi precedenti (fino al 31 dicembre 1999) la rendita stessa non risulti né adottata né pubblicata all'albo pretorio, troverebbe applicazione il comma 1 dell'art. 74 della citata Legge 342/2000, secondo il quale gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci soltanto a decorrere dalla data della loro notificazione.
Pertanto, sia nel primo che in questo secondo caso lei non deve effettuare alcun ravvedimento, in quanto il Comune potrà richiedere solo la differenza di imposta, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, per gli anni dal 2000 al 2002. Nel prossimo anno, invece, dovrà pagare l'imposta in base alla rendita definitiva che ha effetto soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003, in ossequio al principio sancito nel comma 2 dell'art. 5 del D.lgs 504/92, in forza del quale la base imponibile è costituita con riferimento al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Fausto (redazione Dossier.net)                                                                                                                                                  

pigius

Citazione
Citazioneil mio comune mi ha notificato 3 avvisi per gli anni 97/98/99 poichè la rendita catastale da presunta è passata a definitiva. in essi vi è solo la maggiore imposta, come è giusto. mi chiedo però se, oltre a pagare il 2002 con la nuova rendita, devo anche ravvedere il 2001 con il 6% di sanzione e, se nel caso non lo facessi, il comune mi invierebbe la crtella solo con la maggiore imposta o  anche con gli interessi e la sanzione ? inoltre, mi chiedo perchè mai non mi abbia inviato anche il 2000 e il 2001...

grazie, cordiali saluti e complimenti per questa bibbia virtuale

pier luigi


Se la rendita catastale è stata attribuita dall'Agenzia del territorio (ovvero pubblicata mediante affissione all'albo pretorio) entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere al contribuente soltanto la differenza d'imposta per gli anni pregressi non caduti in prescrizione, e gli avvisi di accertamento costituiscono a tutti gli effetti anche notificazione della predetta rendita (art. 74, comma 3, della legge n. 342/2000 e circolare ministeriale n. 4/FL del 13 marzo 2001). Qualora invece la rendita sia stata notificata per la prima volta nel corso del mese di ottobre 2002, nel senso che per i periodi precedenti (fino al 31 dicembre 1999) la rendita stessa non risulti né adottata né pubblicata all'albo pretorio, troverebbe applicazione il comma 1 dell'art. 74 della citata Legge 342/2000, secondo il quale gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci soltanto a decorrere dalla data della loro notificazione.
Pertanto, sia nel primo che in questo secondo caso lei non deve effettuare alcun ravvedimento, in quanto il Comune potrà richiedere solo la differenza di imposta, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, per gli anni dal 2000 al 2002. Nel prossimo anno, invece, dovrà pagare l'imposta in base alla rendita definitiva che ha effetto soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003, in ossequio al principio sancito nel comma 2 dell'art. 5 del D.lgs 504/92, in forza del quale la base imponibile è costituita con riferimento al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Fausto (redazione Dossier.net)
Grazie mille per la sollecita e puntuale risposta.
Io purtroppo mi trovo in difficoltà perchè non so come verificare se questa nuova rendita è stata o meno affissa all'albo pretorio, sicuramente la prima notifica che io ho avuto è quella di ottobre di quest anno.
Vi ringrazio ancora e rinnovi i complimenti per questo sito assolutamente indispensabile.

pier luigi