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In tal caso, l'acquirente o l'assegnatario del singolo appartamento ha diritto alla detrazione Irpef del 36% calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull'ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'unità immobiliare, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.
La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque superare l'importo massimo di 48.000 euro e il relativo beneficio deve essere ripartito in 10 rate annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 rate annuali di pari importo.
Modalità di applicazione L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, è intervenuta sulle modalità di applicazione della detrazione, precisando che:
Si può beneficiare della detrazione anche per l'importo versato in acconto a condizione che venga redatto un preliminare di vendita (compromesso) dell'immobile, debitamente registrato presso l'ufficio delle entrate competente, e che la stipula del rogito avvenga entro il 30 giugno 2013.
A quali condizioni si può fruire della detrazione La detrazione Irpef si applica alle seguenti condizioni: a) l'acquisto o l'assegnazione dell'unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2013 e l'agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari dell'intero fabbricato, così che ogni acquirente può beneficiare dello sconto fiscale con il proprio acquisto o assegnazione; b) l'unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, riguardanti l'intero edificio e non una parte di esso, sia pure rilevante; c) i lavori devono essere completati dall'impresa entro il 31 dicembre 2012 (possono, quindi, essere iniziati in anni precedenti). Cosa fare per fruire della detrazione Per fruire di questa particolare agevolazione non sono necessarie né la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara né l'effettuazione dei pagamenti mediante bonifico bancario. È sufficiente, infatti, la sola indicazione, in sede di dichiarazione dei redditi, del codice fiscale dell'impresa che ha effettuato i lavori sull'edificio (decreto ministeriale 153/2002).
Anche per l'acquisto di parcheggi pertinenziali ristrutturati entro il 31 dicembre 2012, la legge 191/2009 (Finanziaria 2010) prevede la detrazione Irpef del 36% calcolata sull'ammontare forfetario del 25% del prezzo d'acquisto e con il limite di 48.000 euro, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo. Per usufruire della detrazione si richiede la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'unità abitativa (bene principale) e il box o posto auto. Per l'acquisto del box, il contribuente dovrà inviare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta in cui l'acquisto è stato effettuato, la prescritta comunicazione al Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara, con allegato il rogito ove risulti la pertinenzialità del box all'abitazione.
La detrazione è commisurata alle sole spese di realizzazione dell'immobile, pagate con bonifico bancario o postale e comprovate dall'impresa o cooperativa costruttrice, tenuta a rilasciare una specifica attestazione sulle spese detraibili. L'agevolazione spetta anche al promissario acquirente dell'immobile, a condizione che:
Nel caso in cui l'atto definitivo di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, la detrazione d'imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo e il box e il conseguente rogito venga stipulato entro il 30 giugno 2013. Anche nel caso di acquisto contestuale di abitazione e box pertinenziale, entrambi in corso di costruzione, compete la detrazione d'imposta per le sole spese di realizzazione del box. Per quanto concerne, poi, la sussistenza del vincolo pertinenziale, non rileva la circostanza che gli immobili non siano stati ancora realizzati, poiché la destinazione del box al servizio della costruenda abitazione risulta dal contratto preliminare di vendita registrato. Si può ritenere che, nell'ipotesi di acquisto di box pertinenziale all'abitazione di proprietà di un soggetto fiscalmente a carico del coniuge convivente, la detrazione possa essere attribuita a quest'ultimo, a condizione che risulti convivente al momento dell'invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara e che le fatture delle spese di acquisto e i relativi pagamenti con bonifici bancari o postali siano intestati a suo nome. Se manca un preliminare di acquisto registrato, eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima dell'atto notarile non sono ammessi in detrazione. In questo caso, infatti, al momento del pagamento non è ancora riscontrabile l'effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. Tale condizione può essere considerata comunque realizzata nell'ipotesi particolare in cui il bonifico viene effettuato nella stesso giorno in cui si stipula l'atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 13 gennaio 2011).
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