|
|
Riguardo al beneficio fiscale, si tratta di detrarre dall'imposta lorda sul reddito, e fino a concorrenza del suo ammontare, il 19% di un importo massimo complessivo non superiore a 2.582,28 euro per ciascun anno, per interessi passivi, oneri accessori nonché quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati su mutui ipotecari contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare che la sua dimora abituale è in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti, il limite di 2.582,28 euro resta insuperabile. La detrazione spetta anche per la costruzione di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto. Condizioni Per poter usufruire della detrazione occorre rispettare le seguenti condizioni:
La detrazione è limitata all'ammontare complessivo degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno d'imposta per la costruzione dell'immobile. Se l'importo del prestito è superiore alle spese realmente sostenute, l'eccedenza non dà diritto ad alcun beneficio e deve essere assoggettata a tassazione separata. La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi. Il diritto alla detrazione decade a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Inoltre, si perde il diritto alla detrazione se l'unità immobiliare non viene destinata ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione. In tal caso il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate decorre dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, prevista dal provvedimento amministrativo in base alla vigente legislazione edilizia. La detrazione non compete se l'edificazione non viene ultimata entro il termine disposto dal provvedimento amministrativo concesso dal Comune (salvo la possibilità di proroga); in tal caso è da questa data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria. Non si perde il diritto alla detrazione se, per ritardi dovuti esclusivamente all'Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo.
Tabella riassuntiva degli interessi e oneri accessori sui mutui ipotecari
Le imposte da applicare sul contratto di finanziamento sono diverse a seconda del soggetto che concede il mutuo per l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione della casa. Il contratto di mutuo stipulato con una banca è assoggettato all'imposta sostitutiva sui finanziamenti, mentre sul nutuo concesso da un'impresa non bancaria ( ad esempio una società finanziaria ) si applicano le imposte ordinarie previste sugli atti ( generalmente a carico del mutuatario ), quali :
L'imposta sostitutiva si applica indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia o meno assistito da garanzie, in particolare, da garanzie ipotecarie, con un'aliquota pari allo 0,25% o al 2% dell'importo erogato, a seconda delle finalità per le quali viene concesso. In sostanza, per l'acquisto, la costruzione e/o ristrutturazione di immobile che possiede i requisiti per usufruire delle agevolazioni "prima casa", l'aliquota dell'imposta sostitutiva è dello 0,25%.
L'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva è estesa anche alle pertinenze di abitazioni, che abbiano i requisiti previsti per beneficiare delle agevolazioni "prima casa". Diversamente, l'acquisto, la costruzione e/o ristrutturazione di un'abitazione (e sue pertinenze) che non possiede i requisiti per accedere alle agevolazioni "prima casa" vengono assoggettate all'aliquota del 2%. Per gli immobili diversi dalle abitazioni (ad esempio, negozi, magazzini, terreni) si applica l'aliquota d' imposta sostitutiva dello 0,25%. Adempimenti e documentazione Per beneficiare della minore aliquota dello 0,25%, il mutuatario-persona fisica deve dichiarare nel contratto di mutuo che il finanziamento non rientra nella fattispecie soggetta all'aliquota del 2%. Se il mutuo è cointestato, è necessario che la dichiarazione venga resa da tutti i mutuatari, in quanto l'aliquota d'imposta sostitutiva da applicare è determinata in base alla destinazione attribuita ad ogni quota parte del finanziamento erogata a ciascun mutuatario. Pertanto, nel caso di acquisto in comproprietà di abitazione costituente prima casa, se uno dei cointestatari non rientra nel regime agevolativo "prima casa", la sua quota parte del finanziamento viene assoggettata all'aliquota del 2% e non dello 0,25%. Tabella riassuntiva delle imposte sui contratti di mutuo
Le aliquote vanno applicate sull'importo del finanziamento erogato e le spese relative gravano, generalmente, sui mutuatari.
|