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Nelle successioni a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, è prevista una franchigia di esenzione di 1.000.000 di euro per erede. Tra fratelli l'abbuono è di soli 100.000 euro, sempre per erede. Nessuno sconto è invece previsto per gli altri familiari.
La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto, altresì, una franchigia di euro 1.500.000 in favore dei beneficiari che siano portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, a prescindere dal legame di parentela intercorrente con il dante causa. Chi deve pagare l'imposta di successione Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti:
Dal 1° gennaio 2007 è prevista un'agevolazione per il trasferimento di imprese e partecipazioni in società disposto in favore dei discendenti e dal 1° gennaio 2008 l'agevolazione è stata estesa anche al coniuge. I trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all'imposta se gli eredi proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nell'atto di successione producono apposita dochiarazione. L'imposta è determinata dall'ufficio che applica aliquote e franchigie diverse in base al grado di parentela con il defunto. In particolare, sono previste le seguenti aliquote e franchigie:
Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita. Si precisa altresì che le franchigie non sono tra loro cumulabili. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il beneficiario sia portatore di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, ed anche coniuge del de cuius: in tal caso troverà applicazione solo la franchigia più favorevole di 1.500.000 euro. Le imposte ipotecaria e catastale e l'agevolazione "prima casa" Quando nel patrimonio ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all'imposta di successione si applicano le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente del 2% e dell'1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro. Se nell'asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come "prima casa", è previsto il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro per ciascuna imposta. L'agevolazione spetta, ovviamente, se l'erede o beneficiario ha i requisiti necessari per fruire dell'agevolazione "prima casa". La base imponibile Per il calcolo delle imposte, la base imponibile è data dalla differenza tra l'attivo e il passivo del patrimonio del defunto. Ecco come si determina il valore dei singoli beni:
Determinazione del valore catastale degli immobili Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (non rivalutata) per i seguenti coefficienti:
*Il decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n 286) ha previsto che il coefficiente moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B deve essere rivalutato nella misura del 40%.
La valutazione degli altri beni avuti in eredità
Rilevanza delle donazioni fatte in vita dal donante La circolare 3/E del 22 gennaio 2008 dell'Agenzia delle Entrate ha rilevato che, ai fini dell'applicazione della franchigia sulla quota devoluta all'erede o al legatario, si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dalla persona deceduta a favore del medesimo erede o legatario. In pratica, secondo l'amministrazione finanziaria, in occasione di una successione o di una donazione, ai fini della determinazione della franchigia spettante, si deve tener conto di tutte le donazioni poste in essere dal de cuius, comprese quelle compiute nel periodo in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata. Più precisamente, le donazioni pregresse rilevano nei limiti di valore relativamente al quale il beneficiario abbia fruito della franchigia. Detto valore deve essere poi attualizzato, avendo riguardo al valore normale dei beni e dei diritti alla data di apertura della successione del donante. Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, valga il seguente esempio:
Esempi di successione 1. Successione a favore del coniuge e di un figlio di due immobili del valore di 400.000 euro ciascuno, di azioni per 500.000 euro e di titoli di Stato per 300.000 euro. I due immobili sono considerati prima casa per gli eredi.
Tabella riassuntiva dell'imposta sulle successioni
La dichiarazione di successione La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (generalmente la data del decesso), all'Agenzia delle Entrate competente (luogo di ultima residenza del defunto). E' necessario compilare l'apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e successivamente consegnarlo direttamente all'ufficio locale dell'Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla. La dichiarazione può essere spedita per raccomandata. In questo caso si considera presentata nel giorno di consegna all'ufficio postale. La dichiarazione non deve essere presentata solo nel caso di eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto se l'attivo ereditario non comprende immobili e ha un valore complessivo inferiore a 25.823,00 euro. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest'ultima, la denuncia deve essere presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di "ROMA 6", sita in Roma, Via Canton, 20 - Cap 00144. Quando nell'attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la denuncia di successione occorre provvedere all'autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo, utilizzando il modello F23. La denuncia di successione deve contenere le seguenti informazioni:
Alla dichiarazione devono essere allegati:
Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell'Agenzia del Territorio. Chi deve presentare la dichiarazione Sono obbligati a presentare la denuncia di successione:
Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Spetta, infatti, agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la denuncia di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili. Registrazione tardiva Se la dichiarazione di successione viene presentata entro 90 giorni successivi al termine previsto, per regolarizzare tale ritardo è necessario pagare la sanzione ridotta di 26 euro, pari al 10% della sanzione minima (prevista nella misura di 258 euro); se invece la dichiarazione viene presentata entro un anno dalla scadenza naturale, la sanzione sale a 32 euro, pari ad 1/8 di 258 euro, ovvero il 15% del 120% se è dovuta imposta. Così pure se il relativo versamento delle imposte ipotecaria e catastale non avviene entro il termine previsto (di 12 mesi) per regolarizzare tale omissione occorre versare, oltre alle imposte autoliquidate, gli interessi di mora calcolati giornalmente al tasso legale annuo attualmente all'1,5% (fino al 31 dicembre 2010 era dell'1%) e le sanzioni ridotte nella seguente misura:
Anche il regime fiscale delle donazioni e degli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti è cambiato per effetto dei provvedimenti citati a proposito delle successioni. Il nuovo sistema prevede, anzitutto, che la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sia pari al valore globale dei beni e dei diritti diminuito degli oneri a carico del beneficiario. Il valore dei beni e dei diritti ricevuti in donazione si calcola con gli stessi criteri descritti per le successioni, con due eccezioni che riguardano i titoli di Stato e la decorrenza di alcune novità introdotte dalla Finanziaria 2007. Infatti, nelle donazioni, il valore dei titoli di Stato concorre alla formazione della base imponibile, a differenza delle successioni dove sono esenti. Nelle successioni le nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007 entrano in vigore per i decessi avvenuti dal 3 ottobre 2006, hanno quindi effetto retroattivo, mentre nelle donazioni queste norme si applicano per gli atti registrati dal 1° gennaio 2007. L'esenzione per il trasferimento di aziende, azioni e quote in favore del coniuge, si applica per gli atti successivi al 1° gennaio 2008. Per le donazioni il Codice civile prescrive la forma dell'atto pubblico, con l'intervento del notaio e la presenza di almeno due testimoni. In mancanza dell'atto pubblico, la donazione è nulla, e pertanto non determina il trasferimento del diritto del bene donato. Per determinare l'imposta, le aliquote e le franchigie sono le stesse previste per le successioni e variano in base al rapporto di parentela intercorrente tra donante e beneficiario:
Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita. Dal 1° gennaio 2007, i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni effettuati in favore dei discendenti (dal 1° gennaio 2008 anche quelli in favore del coniuge) non sono soggetti all'imposta se i beneficiari proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo della società per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e se nell'atto di donazione producono apposita dichiarazione. Lo stesso regime si applica ai medesimi trasferimenti , effettuati anche mediante patto di famiglia, in favore dei discendenti. Se oggetto della donazione è un bene immobile o un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre:
Per le donazioni di "prima casa" valgono le medesime agevolazioni concesse per le successioni, cioè il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna. Gli atti di donazione e gli altri atti a titolo gratuito, se formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono soggetti a registrazione telematica entro 30 giorni dalla data della stipula dell'atto. Le nuove regole si applicano alle donazioni stipulate a decorrere dal 29 novembre 2006 (cioè dalla data di entrata in vigore della legge n. 286/2006), ad eccezione di quelle concernenti la franchigia disposta in favore dei fratelli e delle sorelle e quella disposta in favore dei portatori di handicap che si applicano alle donazioni stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2007. Esempio di atto di donazione Donazione a favore di un figlio di 2 immobili del valore di 300.000 euro ciascuno e di titoli di Stato per 500.000 euro. Uno dei due immobili è da considerare come prima casa.
Le donazioni indirette Nella vita familiare è piuttosto frequente il ricorso alle donazioni senza la stipula di un atto pubblico. Sono le cosiddette donazioni indirette: l'esempio classico è quello del genitore che compra la casa al figlio. Per la tassazione viene applicata la disciplina in vigore prima del 25 ottobre 2001. Pertanto la tassazione delle donazioni indirette dovrebbe essere così applicata:
Vecchie donazioni Secondo l'amministrazione finanziaria, in occasione di una donazione, ai fini della determinazione della franchigia spettante, si deve tener conto di tutte le donazioni ricevute (comprese quelle effettuate quando l'imposta era stata abrogata), e delle eventuali franchigie di cui si è già usufruito. In proposito valgono le stesse regole già evidenziate per le successioni. Come si suddivide l'eredità Si può destinare il patrimonio di un defunto ai suoi successori mediante una successione "testamentaria", nella quale cioè i beneficiari sono individuati dal de cuius con un testamento, oppure mediante una successione "legittima", nella quale l'individuazione dei successori avviene in base a quanto dispone la legge, cioè il codice civile, il quale prevede il subentro dei più stretti congiunti, con la regola che il congiunto di grado più prossimo esclude quello di grado più remoto. In entrambi i casi, però, deve essere tenuto presente che il codice civile, articolo 536 e seguenti, riserva necessariamente (da qui la denominazione di "successione necessaria") a determinati strettissimi congiunti (coniuge, discendenti e ascendenti, detti "eredi necessari" o "legittimari") una rilevante quota dell'asse ereditario, che il de cuius durante la sua vita non può intaccare né con donazioni né con un testamento nel quale i predetti congiunti siano dimenticati o addirittura diseredati. Nel redigere il proprio testamento o nell'effettuare donazioni, il de cuius è dunque pienamente libero solamente con riguardo ad una quota del suo patrimonio (chiamata "quota disponibile", in contrapposizione a quella destinata necessariamente ai suoi stretti congiunti, e perciò denominata "legittima"): insomma, la sua volontà di destinare beni ad estranei è pur sempre esprimibile, se pur compressa. Le donazioni e il testamento che ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari) non sono invalidi o inefficaci: questi atti sono pienamente validi fino al momento in cui l'erede legittimario pretermesso (cioè dimenticato) o diseredato non agisca in giudizio con la cosiddetta "azione di riduzione" delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, al fine di conseguire appunto la quota spettante. Fino a quell'eventuale impugnazione però (e quindi se nessuna impugnazione viene effettuata) le donazioni restano valide ed efficaci. Il legittimario ha la possibilità di far dichiarare, mediante l'azione di riduzione, l'inefficacia nei suoi confronti delle disposizioni del testatore che abbiano intaccato i suoi diritti sulla quota di legittima. L'azione di riduzione serve appunto a "ridurre" il valore delle donazioni o delle disposizioni testamentarie che il defunto abbia effettuato in violazione dei diritti riservati ai legittimari. L'azione di riduzione può essere proposta entro il termine di 10 anni dal giorno di apertura della successione (cioè dalla data del decesso) dai legittimari, dai loro eredi o aventi causa. Va ricordato che i soggetti legittimati a proporre l'azione di riduzione non possono rinunziare al diritto di esperire questo rimedio finché il de cuius è in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. Come si divide il patrimonio Quando il defunto non ha lasciato testamento, il patrimonio viene così ripartito:
In presenza di testamento può esserci una quota del patrimonio ("disponibile") disposta liberamente dal defunto, mentre l'altra ("di riserva") deve essere attribuita per legge agli eredi legittimi, secondo la seguente ripartizione:
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