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Queste, le due nuove detrazioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244)
Restano comunque in vigore le detrazioni Irpef già previste per contratti a canone convenzionato e per lavoratori dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro.
Limiti e condizioni per fruire delle detrazioni Per tutte le detrazioni sopra riportate valgono le seguenti regole: - esse vanno ripartite tra gli aventi diritto e non sono cumulabili; - il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole (nuovo comma 1-quater, art. 16 del Tuir); - le detrazioni vanno rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale; - l'ammontare della detrazione spettante ai contribuenti che non hanno redditi da lavoro dipendente o assimilati può essere fruito nella dichiarazione dei redditi. Qualora l'ammontare della detrazione superi l'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro, la parte eccedente che non trova capienza nell'imposta lorda va determinata nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e Unico-PF) e può essere utilizzata in compensazione nel modello F24, oppure chiesta a rimborso e riportata a nuovo per computarla in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo di imposta successivo. » Riconoscimento della detrazione per lavoratori dipendenti o assimilati A partire dal periodo d'imposta 2008, la detrazione spettante al lavoratore dipendente viene riconosciuta dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio, previa presentazione da parte dell'avente diritto di una apposita dichiarazione nella quale sono indicati gli estremi del contratto di locazione, i requisiti richiesti dalla norma per poterne fruire, il numero dei mesi per i quali l'immobile locato è adibito ad abitazione principale, nonché la mancanza di altri redditi oltre a quelli di lavoro dipendente o assimilati. Il sostituto d'imposta riconoscerà la detrazione spettante anche se è di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per familiari a carico (art. 12 TUIR) e per lavoro (art. 13 TUIR). I sostituti d'imposta, ai fini del riconoscimento dell'importo della detrazione, utilizzano fino a capienza l'ammontare complessivo delle ritenute disponibili nel periodo in cui viene effettuato il conguaglio, indicando nel CUD l'importo non attribuito al lavoratore per insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute e consentire il recupero in sede di dichiarazione dei redditi. » Contratti di locazione per studenti universitari Altra agevolazione fiscale è quella prevista per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 431 del 1998 dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza. Dal primo gennaio 2007 i canoni di locazione pagati per questi contratti sono detraibili nella misura del 19% calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro, con detrazione massima di 500,27 euro. Gli immobili locati devono essere situati nello stesso comune dove ha sede l'università o in comuni limitrofi e devono essere distanti almeno 100 chilometri dal comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia. La legge finanziaria 2008 ha esteso la detrazione anche ai canoni relativi ai contributi di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Quando l'onere delle spese di affitto è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento della spesa sostenuta. Se invece il documento risulta intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori, annotando sul documento stesso la percentuale di ripartizione, se questa è diversa dal 50%. Se uno dei genitori è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione. Se il contratto di locazione è stipulato da entrambi i genitori in favore del figlio studente universitario, poiché si presume che la spesa sarà ripartita equamente tra i genitori, la detrazione spetta ad entrambi in egual misura, nel limite massimo per ciascun genitore di 1.316,50 euro.
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