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| AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA CASA : CREDITO D'IMPOSTA E MUTUI IPOTECARI |
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Qui sono riportati le modalità per ottenere il credito di imposta, le sue caratteristiche e l'ammontare. Inoltre sono presentate le agevolazioni per i mutui ipotecari stipulati per l'acquisto della prima casa.
Queste sono le pagine dedicate alla prima casa
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| CREDITO D'IMPOSTA |
Chi vende l'immobile per il quale ha usufruito dei benefici previsti per
la "prima casa", la normativa vigente prevede un credito d'imposta se entro
un anno dalla vendita, acquista un'altra abitazione non di lusso costituente
prima casa.
Si recuperano l'imposta di registro e l'Iva sborsate, non le imposte ipotecaria
e catastale. Il credito ammonta alla minore tra le due imposte pagate sugli
atti di acquisto.
Il bonus compete anche quando si acquisti un'altra abitazione mediante appalto
o permuta.
Per fruire del credito d'imposta, il contribuente deve manifestare la propria
volontà con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile,
specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dell'imposta di registro
dovuta per lo stesso atto. Se per errore detta dichiarazione è stata omessa,
è possibile integrare l'atto originario di acquisto con la precedente analoga
dichiarazione.
Se il nuovo acquisto è soggetto ad imposta di registro, la compensazione può
avvenire immediatamente nel rogito. Invece, nel caso di Iva, il recupero del
credito di imposta avverrà con la prima dichiarazione dei redditi successiva
al rogito.
| Credito di imposta per il riacquisto della "prima casa" |
| A chi compete |
A chi riacquista la prima casa entro 1 anno dalla vendita
di quella precedente comprata con i medesimi benefici |
| Quanto spetta |
Importo pari all'imposta di registro, o all'Iva, versato con il
primo acquisto, comunque mai superiore alle imposte dovute per il
secondo acquisto |
| Come utilizzarlo |
- In diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
dovute sul secondo acquisto o su altri atti successivi;
- In diminuzione dell'Irpef dovuta per l'anno in cui è stato
riconosciuto il credito
- In compensazione di altri tributi o contributi da versare con
il modello F24
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Se per il nuovo acquisto si prevede un' imposta superiore al credito
fiscale spettante, si paga solo la differenza. Al contrario, se il bonus
fiscale dovesse essere superiore all'importo dell'imposta di registro o
Iva da pagare per la nuova abitazione, la parte di credito eccedente non
darà luogo a rimborso e quindi andrà perduta, come illustrato
nella tabella sottostante.
| Come calcolare il credito di imposta |
Valore
prima casa |
Imposta
pagata |
Valore
nuova prima casa |
Imposta
dovuta |
Bonus
spettante |
Imposta
da pagare |
| 77.469 |
3.099 |
103.291 |
4.132 |
3.099 |
1.033 |
| 103.291 |
4.132 |
154.937 |
6.197 |
4.132 |
2.065 |
| 154.937 |
6.197 |
129.114 |
5.165 |
5.165 |
0 |
| 206.583 |
8.263 |
165.266 |
6.611 |
6.611 |
0 |
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COME UTILIZZARE IL CREDITO D'IMPOSTA |
Il credito d'imposta può essere utilizzato:
- in diminuzione
dell'imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute
su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva
al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in
cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti
unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).
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INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IPOTECARI |
L'articolo 2 della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, per quanto
concerne la detrazione degli interessi passivi pagati sui mutui ipotecari
contratti per l'acquisto della prima casa, ha introdotto nuove disposizioni
di maggior favore per il contribuente. Infatti, dal 1° gennaio 2001 la
detrazione di imposta può essere riconosciuta a condizione che:
- l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno
dall'acquisto (termine elevato da sei mesi a un anno dal 1° gennaio
2001);
- l'acquisto dell'unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno
antecedente o successivo rispetto alla data di stipula del mutuo.
Nel linguaggio comune i due termini "prima casa" ed "abitazione principale"
vengono usati come sinonimi, ma non è così.
La "prima casa" è l'immobile che si acquista per primo nel comune dove si
ha o si intende trasferire la propria residenza, ed ha le sue agevolazioni
che competono anche se esso viene dato in affitto, a condizione che sia la
prima casa posseduta nel comune.
Per "abitazione principale" si intende quella in cui il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri
anagrafici o l'autocertificazione redatta ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000,
n. 445, con la quale il contribuente può attestare che la sua dimora
effettiva è diversa da quella risultante in anagrafe.
L'abitazione principale ha diritto a due forme di agevolazione:
- l'esenzione Irpef
- la possibilità di recuperare, in caso di riacquisto, l'imposta di registro
o l'Iva pagata sulla prima casa.
Il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non
è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di trasferimento
del contribuente per motivi di lavoro. Parimenti, non si tiene conto delle
variazioni di domicilio dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo
o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che l'abitazione non
sia locata. Il requisito della dimora abituale non è richiesto
al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento sia
militare che civile.
Per i mutui ipotecari stipulati per l'acquisto della "prima casa" da adibire
ad abitazione principale spetta la detrazione del 19% dell'imposta sul reddito
per i seguenti oneri:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
Tra gli oneri accessori vanno compresi, tra gli altri, la commissione dovuta
per l'intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione
o la cancellazione di ipoteca), le spese notarili per la stipula del contratto
di nutuo ipotecario, le spese di istruttoria, di perizia tecnica ecc.
L'importo annuo complessivo (compresi gli oneri accessori) su cui applicare la detrazione del 19% è di 4.000 euro, grazie all'innalzamento del tetto imponibile, introdotto dalla Finanziaria 2008 (in precedenza, il limite era di 3.615,20 euro).
Se il mutuo è cointestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; ma, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.
Per determinare in modo automatico il bonus fiscale concesso per la prima abitazione, utilizzare la sottostante calcolatrice.
Avvertenze per l'uso di questo calcolatore: per eseguire il calcolo, vanno riempiti tutti i campi del modulo sottostante, selezionando una delle due opzioni: "acquisto prima casa" oppure "costruzione prima casa". Non va dimenticato, inoltre, di usare la virgola ( , ) per scrivere i decimali; il punto ( . ) rappresenta il separatore delle migliaia. Il risultato apparirà in una nuova finestra, in fondo alla quale è collocato un pulsante di chiusura. I valori sono in euro.
Si declina ogni responsabilità in relazione all'uso di questo calcolatore.
L'acquisto di un immobile locato non fa perdere il diritto alla detrazione
degli interessi passivi del mutuo a condizione che:
- entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario
l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione;
- entro un anno dal rilascio dell'immobile lo stesso sia adibito
ad abitazione principale.
La detrazione per gli interessi passivi pagati non viene perduta nell'ipotesi
in cui l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia, comprovata
dalla concessione edilizia o da atto equivalente. In tal caso la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita
a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto.
Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 l'importo massimo detraibile
è di € 3.615,20 per ogni mutuatario, a condizione che:
- l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993;
- nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente
non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di
lavoro.
Sui mutui ipotecari stipulati dopo il 1° gennaio 1993 la detrazione
spetta per un importo complessivo di € 3.615,20, se sussistono le seguenti
condizioni:
- l'immobile è stato adibito ad abitazione principale entro sei
mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati
nell'anno 1993), ma a decorrere dall'anno 2001 entro un anno;
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla
data di stipulazione del mutuo ovvero, a decorrere dal 2001, entro un anno.
- L'importo annuo complessivo (compresi gli oneri accessori) su cui applicare
la destrazione del 19% era (fino al 31 dicembre 2007) di 3.615,20 euro.
Con la Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), la detrazione annuale
del 19% sugli interessi dei mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione
principale passa a 4.000 euro. La nuova normativa si applica al periodo
d'imposta 2008 (e quindi con effetto per la dichiarazione dei redditi del
2009) dando la possibilità di detrarre un importo pari al 19% degli interessi
passivi, in misura non superiore a 4.000 euro, in pendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili e stipulati per l'acquisto della "prima casa".
| Tabella riassuntiva dei mutui per acquisto abitazione principale |
data
stipula mutuo |
limite detraibilità
(19% di interessi e oneri aggiuntivi) |
termine per adibire
ad abitazione principale |
data di acquisto |
| prima del 1993 |
€ 3.615,20
per ciascun cointestatario |
8/12/1993 |
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| 1993 |
€ 3.615,20 complessivi
(anche se il contribuente dal
9/12/93 ha variato l'abitazione
principale per motivi di lavoro) |
8/06/1994 |
6 mesi antecedenti
o successivi alla data
di stipulazione del mutuo |
| 1994/2000 |
€ 3.615,20 complessivi |
entro 6 mesi dall'acquisto |
| 2001/2007 |
entro un anno dall'acquisto o dal rilascio
dell'immobile acquistato locato
(due anni in caso di ristrutturazione in corso) |
un anno antecedente
o successivo alla data
di stipulazione del mutuo |
| 2008 |
€ 4.000 complessivi |
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