| AGEVOLAZIONI |
Dal 1° gennaio 2002, chi vende un immobile non deve più pagare
l'Invim (soppressa con la legge 28/12/2001, n. 448).
Le agevolazioni per la prima casa sono estese anche alle pertinenze dell'immobile
principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 . L'agevolazione è ammessa limitatamente ad una sola pertinenza
per ciascuna categoria.
Per essere considerati pertinenza non è necessario che il box o il
posto auto risultino ubicati nel medesimo edificio o complesso immobiliare
nel quale è sita l'abitazione principale.
Si segnala che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)
prevede la possibilità negli acquisti tra privati di venire tassati
sul valore catastale dell'immobile anziché sul corrispettivo convenuto
tra le parti dichiarato nel rogito.
Dichiarare nell'atto di acquisto il prezzo pagato comporterà senz'altro
un aumento della parcella notarile: gli onorari, infatti, sono rapportati
al valore dell'immobile. Tuttavia, la Finanziaria 2006 obbliga i notai a
ridurre, in questi casi, il proprio onorario del 20%; la manovra Bersani-Visco
dell'agosto 2006 (decreto legge 4.7.2006, n. 223, convertito nella
legge 4.8.2006, n. 248) ha elevato lo sconto al 30%. È questo un
diritto riconosciuto al contribuente.
Avvertenze per l'uso dei due sottostanti calcolatori: per separare le cifre decimali va utilizzata la virgola ( , ) e non il punto ( . ). Inoltre, si sottolinea che queste calcolatrici consentono di ricavare i valori riempiendo, indifferentemente, uno dei campi (ad esempio, basta inserire l'imposta per ottenere rendita e valore catastale, ecc.): gli altri vengono calcolati automaticamente.
Si declina ogni responsabilità in relazione all'uso di questi calcolatori.
Nel caso di acquisto di due appartamenti contigui allo scopo di riunirli
in un'unica abitazione, le agevolazioni prima casa spettano limitatamente
ad uno solo degli appartamenti, anche se gli stessi vengono acquistati contemporaneamente
e con un unico atto. Nel momento dell'acquisto, infatti, si configurano
come due unità abitative separate e corrispondenti a diverse unità
catastali. Al contrario, se i due appartamenti contigui da acquistare non
sono frazionati al momento dell'acquisto e sono destinati a costituire un'unica
unità abitativa non di lusso, l'agevolazione prima casa spetta per
entrambi gli immobili (circolare
38/E del 12 agosto 2005).
Le aliquote ridotte sono dovute anche a chi acquista, successivamente,
nuove quote di un immobile già beneficiato delle agevolazioni.
Ai fabbricati in corso di costruzione o allo stato rustico, nonché
a quelli in corso di ristrutturazione si applicano le agevolazioni prima
casa.
Nel caso di acquisto di un appartamento da parte di coniugi in regime di
comunione legale, qualora solo uno avesse i requisiti soggettivi per usufruire
delle agevolazioni prima casa, il beneficio fiscale spetta al 50%, cioè
solo per la quota del coniuge in possesso dei requisiti richiesti.
L'agevolazione "prima casa" è riconosciuta anche all'acquirente o ai coniugi
che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione
situata nello stesso comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato,
sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.
L'agevolazione spetta anche quando si acquistano due appartamenti contigui
destinati a costituire un'unica unità abitativa, purché l'abitazione conservi
le caratteristiche non di lusso dopo la riunione degli immobili.
Sulla stessa casa di abitazione spetta l'agevolazione quando chi ha il diritto
di usufrutto, uso o abitazione acquista la nuda proprietà dell'immobile,
oppure quando il nudo proprietario acquista il diritto di usufrutto, uso
o abitazione.
Gli sconti per l'acquisto della prima casa valgono anche per gli stranieri
privi di cittadinanza italiana che intendono comprare in Italia la loro
prima casa, purché siano ovviamente rispettate le condizioni richieste.
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CASI PARTICOLARI
circolare n. 38/2005 |
L'Agenzia delle Entrate con la circolare dell'agosto 2005 ha precisato
che:
- se entrambi i coniugi possiedono i requisiti per usufruire delle agevolazioni,
lo sconto spetta sull'intero valore dichiarato;
- se uno solo dei coniugi possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa,
perché l'altro prima del matrimonio aveva già beneficiato
degli sconti, le agevolazioni "prima casa" competono solo limitatamente
alla quota di sua spettanza. Sulla restante parte si pagheranno le aliquote
intere.
La circolare, inoltre, ha ritenuto che, se al momento del rogito è
presente solo uno dei coniugi, le agevolazioni competono, eventualmente,
al solo contribuente presente. La normativa richiede esplicitamente la presenza
per poter usufruire delle aliquote ridotte.
In presenza della stipula di un contratto preliminare è possibile
chiedere l'applicazione del regime agevolato con la "promessa" di essere
in possesso dei requisiti richiesti al momento della stipula dell'atto definitivo.
Il contratto preliminare è soggetto all'imposta di registro nella
misura fissa di 168 euro.
Qualora siano versati degli acconti sul prezzo pattuito:
- se il venditore è un privato, gli acconti saranno assoggettati
all'imposta di registro del 3%;
- se il venditore è un'impresa che opera nel campo dell'edilizia,
sugli acconti si applicherà l' Iva in misura ridotta del 4%.
Nel caso di permuta, cioè del trasferimento reciproco della proprietà
di un immobile, trovano applicazione le agevolazioni prima casa, qualora
ne sussistano i requisiti. |