Tabella Tabella
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Sommario dell'intera guida alle locazioni


L'istituto del ravvedimentom operoso consiste nella possibilità, concessa al contribuente, di rimediare agli errori commessi nel versamento dei tributi alla pubblica amministrazione.

Il "ravvedimento operoso" introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/97, come modificato dai decreti legislativi n. 203 del 5 giugno 1998, n. 422 del 19 novembre 1998 e n. 99 del 30 marzo 2000, nonché dal decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), è applicabile a tutti i tributi e quindi anche all'imposta di registro sui contratti di locazione ed affitto di immobili urbani.
Si tratta della possibilità di correggere errori ed omissioni o di versare in ritardo l'imposta dovuta beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

ATTENZIONE: Il ravvedimento è possibile se non sia già intervenuto l'Ufficio con atti di contestazione, di accertamento ovvero con accessi, ispezioni e verifiche di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.

La regolarizzazione avviene con il pagamento ( anche non contestuale ) delle somme dovute a titolo di imposta di registro, di sanzione amministrativa ridotta e degli interessi di mora calcolati giornalmente al tasso legale annuo attualmente dell' 1% (fino al 31 dicembre 2009 era del 3%), in pratica lo 0,0027397% per ogni giorno di ritardo.


In particolare:

  • per regolarizzare una mancata registrazione del contratto di locazione, occorre versare entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto:
    - una sanzione del 10% dell'imposta dovuta (1/12 della sanzione minima del 120%);
    - una sanzione del 12% dell'imposta dovuta ( 1/10 del 120% ), se si provvede entro 1 anno dalla scadenza.
  • per i versamenti tardivi o insufficienti, invece, è dovuta:
    - una sanzione del 2,50% dell'imposta dovuta ( 1/12 del 30% ), se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
    - una sanzione del 3% dell'imposta dovuta ( 1/10 del 30% ), se si provvede entro 1 anno dalla scadenza prevista.

Una volta versato il dovuto ( imposta + sanzione + interessi ), va richiesta la registrazione tardiva del contratto.

Per i versamenti dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi bisogna utilizzare solo il modello F23 ( Concessionario , banca o ufficio postale ) . Nel modello di versamento vanno indicati:
- nel campo 6 il codice dell'ufficio;
- nel campo 9 la causale "SZ";
- nel campo 10 (spazio "Anno") l'anno della violazione.
Gli interessi devono essere versati cumulativamente con il tributo dovuto (codice 107T), mentre il codice della sanzione è 671T.

Giova ricordare che a seguito di notifica di un avviso di accertamento, si ha ancora la possibilità di pagare le sanzioni ridotte ad 1/4. E precisamente quando:
- il pagamento viene effettuato entro i termini per proporre ricorso ( cd. "acquiescenza" ); in questo caso viene versato 1/4 della sanzione irrogata dall'ufficio con l'atto di accertamento;
- l'accertamento viene definito "per adesione", procedimento in cui l'imponibile può risultare in misura inferiore rispetto all'atto di accertamento, con conseguente determinazione di sanzione diversa da quella precedentemente irrogata dall'ufficio.

Tale possibilità non è prevista nel caso in cui il contratto sia stato registrato ma sia stato omesso il pagamento dell'imposta per le annualità successive.


Tabella riassuntiva delle nuove regole del ravvedimento operoso


Violazione Ravvedimento
Insufficiente dichiarazione di valore 1) Entro un anno, e sempre che non sussistano cause ostative, va presentata una dichiarazione integrativa di valore in forma libera allo stesso ufficio presso cui è stato registrato l'atto contenente l'insufficiente dichiarazione.

2) L'Ufficio notifica apposito atto contenente la liquidazione:
della maggiore imposta dovuta, degli interessi maturati fino al giorno in cui è stata effettuata l'integrazione di valore, nonché della sanzione ridotta a 1/10 del minimo, pari al 10%.
In caso di mancato pagamento nel termine indicato nell'avviso di liquidazione, l'ufficio procede alla rettifica del valore dichiarato, con applicazione della sanzione nella misura intera.
Omissione della richiesta di registrazione 1) Sanzione ridotta al 10% (1/12 del 120%) più interessi dell' 1% (3% fino al 31 dicembre 2009), con maturazione giorno per giorno, se la richiesta di registrazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

2) Sanzione ridotta al 12% (1/10 del minimo edittale) più interessi, se la richiesta di registrazione viene presentata entro un anno dalla violazione.
Versamenti annuali in ritardo oppure omessi 1) Sanzione ridotta al 2,50% dell'imposta dovuta (1/12 del 30%) più interessi, se il pagamento dell'imposta annuale viene effettuato entro 30 giorni dalla violazione.

2) Sanzione ridotta al 3% dell'imposta dovuta (1/10 del 30%) più interessi, se il pagamento dell'imposta annuale avviene entro un anno dalla violazione.
Occultazione di corrispettivo Sanzione ridotta al 20% (1/10 del 200%) più interessi, se si regolarizza entro un anno.
Tabella Tabella