DETERMINAZIONE  DELL'  IMPOSTA


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  MODALITÀ DI PAGAMENTO

  COSA SERVE PER LA REGISTRAZIONE

  IL CALCOLO AUTOMATICO DELL'IMPOSTA




DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Per gli immobili urbani l'imposta dovuta è pari al 2% del canone annuo, con un minimo di 67 euro per la prima annualità. Per gli immobili dati in locazione nei Comuni ad alta densità abitativa (detta anche "alta tensione abitativa"), la base imponibile viene ridotta del 30% (in pratica, l'imposta scende all'1,4%) nel caso dei contratti di locazione stipulati a canone "concordato".

Con l'avvento dell'euro, la circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001 ha stabilito che l'arrotondamento da eseguire sul modello F23 dell'imposta di registro è all'unità di euro: per difetto se i centesimi sono inferiori a 50, per eccesso se uguali o superiori a 50.
Si fa presente che qualora l'importo da versare contenga più di due cifre decimali occorre prima esprimerlo al centesimo di euro e poi procedere all'arrotondamento all'unità.
Ad esempio: se l'importo da versare è pari a 77,4999 euro, è necessario prima arrotondare al centesimo di euro ( = 77,50 ) e poi ricondurlo ad unità indicando nel modello F23 il valore di 78 euro.

Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono "in solido" del pagamento dell'intera imposta.

Per la registrazione di tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili, l'imposta di registro per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro.

Per i contratti di locazione (e sublocazione) di immobili urbani di durata pluriennale, le parti hanno la facoltà, al momento della registrazione, di corrispondere l'imposta di registro:

a) anno per anno;

b) per tutta la durata del contratto.

Nel caso a) i pagamenti per le annualità successive devono tener conto degli aumenti ISTAT e posssono anche essere di importo inferiore a 67 euro.
Ad esempio: se il canone annuo è di 2.500 euro, essendo l'imposta dovuta annualmente pari a 50 euro ( 2.500 x 2% ), si verserà, per il primo anno, l'importo minimo di 67 euro. Il versamento per ciascuna annualità successiva sarà, invece, di 50 euro.

Nel caso b) al contribuente sono riconosciuti due vantaggi:

1. l'imposta non colpisce gli eventuali aumenti del canone dovuti alle variazioni ISTAT o all'applicazione dell'art. 23 della legge 392/78;
2. l'imposta dovuta viene ridotta di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale attualmente del 3% (fino al 31 dicembre 2007 era del 2,5%) moltiplicato per il numero delle annualità.
Ad esempio: se il canone annuo è di 6.000 euro e il contratto ha una durata di quattro anni, il contribuente può eseguire un versamento unico di 451 euro, pari a 480 ( 2% di 24.000 ) - 28,8 ( 6% di 480 ).
Se avesse scelto il pagamento anno per anno, avrebbe invece dovuto corrispondere 120 euro per ciascuna annualità, per un totale di 480 euro.

Per la detrazione sui pagamenti in unica soluzione, vedere la seguente tabella:


Durata contratto (anni) Metà del tasso
d'interesse legale (3%)
Detrazione %
61,5 %9,00 %
51,5 %7,50 %
41,5 %6,00 %
31,5 %4,50 %
21,5 %3,00 %


Se si sceglie di pagare anno per anno, per le annualità successive alla prima il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del precedente anno.

Tutti i pagamenti vanno effettuati presso banche, uffici postali o concessionari della riscossione utilizzando il modello "F23", una copia del quale va consegnata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione.

Per le risoluzioni (disdette anticipate del contratto) e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta si paga nella misura fissa di 67 euro.

Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti già registrati, i contraenti devono versare l'imposta dovuta entro 30 giorni utilizzando sempre il modello "F23" in cui vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto stesso (anno, serie e numero di registrazione) e il codice tributo: 113T per le risoluzioni e 110T per le cessioni.
Le copie dei versamenti relative a proroghe e risoluzioni vanno consegnate o spedite all'Ufficio competente entro 20 giorni dal pagamento.

Se è stata versata l'imposta per l'intera durata del contratto, si ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

Avvertenza: Il contratto di locazione stipulato tra soggetti IVA non è sottoposto ad imposta di registro e può essere registrato scontando l'imposta fissa di euro 67.



  MODALITÀ  DI  PAGAMENTO TOP

Le parti contraenti, prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione ed affitto di immobili urbani, devono calcolare l'imposta dovuta e versarla presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale utilizzando il mod. F23.

Nel modello di versamento vanno indicati:
  • i codici fiscali e le generalità del proprietario (campo 4) e del locatario o affittuario (campo 5);
  • il codice dell'Ufficio di registro o delle entrate (campo 6) al quale va presentato il contratto per la registrazione (vedere elenco codici Uffici delle Entrate); non va compilato il campo "Sub codice";
  • il codice del tributo (campo 11) e quello della causale (campo 9), secondo le istruzioni contenute nel modello stesso. Il campo 9 non va compilato in caso di contratti di locazione per annualità successive alla prima;
  • Nel campo 10, per la prima registrazione va indicato solo l'anno di stipula. Per proroga, risoluzione o cessione, va indicato "Anno" (quello di registrazione) per esteso e "Numero" (quello assegnato dall'Ufficio al momento della prima registrazione), preceduto dalla serie dell'atto che è sempre "03" e separando i due numeri con una barra (ad esempio: per un atto registrato nel 2005 al numero 3187, scrivere nei campi "Anno" 2005, "Numero" 03/3187).

    Nel caso di versamento per la registrazione di più contratti di locazione relativi allo stesso proprietario, va omessa la compilazione del campo 5.

    Il codice della causale è RP (registrazione di atti pubblici o privati) e va indicato solo in sede di prima registrazione; per il tributo i principali codici da utilizzare sono:

    Codice                      Descrizione
    tributo
    
    107T           Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
    115T           Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
    112T           Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
    114T           Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione ed affitti)
    113T           Imposta di registro per risoluzioni (contratti di locazione ed affitti)
    110T           Imposta di registro per cessioni (contratti di locazione ed affitti)
    109T           Imposta registro per contratti verbali
    964T           Diritti copie rilasciate dall'Ufficio (solo per la prima registrazione)
    671T           Sanzione amministrativa imposta di registro (ravvedimento)
    731T           Interessi di mora al tasso legale
    

    Nel modello di versamento non dovranno essere compilati i campi che individuano il numero di riferimento e la descrizione del tributo.

    Se il contratto è registrato per la prima volta, nel campo "numero", posto dopo l'anno, va scritta la data del contratto.

    Al momento della prima registrazione del contratto, i contraenti sono tenuti a versare, otre all'imposta di registro, i cosiddetti "tributi speciali" (codice 964T), richiesti dall'ufficio del registro o delle entrate a titolo di spese di registrazione. La determinazione dell'ammontare dei tributi speciali è attribuita a ciascun ufficio del registro.

    Per la registrazione di più contratti di locazione va effettuato un versamento cumulativo.

    Per i versamenti relativi ad annualità successive alla prima ovvero a cessioni, risoluzioni e proroghe di un contratto già registrato, occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stesso (anno, serie e numero di registrazione separati da una barra).

    Per le cessioni, proroghe e risoluzioni anche tacite degli stessi contratti, i contraenti devono versare l'imposta dovuta con le stesse modalità e presentare l'attestato dell'avvenuto versamento al competente Ufficio del registro entro 20 giorni.

    Per i contratti già registrati, il pagamenbto dell'imposta relativa alle annualità future sarà effettuato con le stesse modalità, ma non deve essere presentato l'attestato dell'avvenuto versamento.


    Tabella riassuntiva: importi, codici e modalità di pagamento dell'imposta di registro

    Fase Adempimento
    (o richiesta)
    Pagamento Codice tributo Importo
    Prima
    registrazione
    Registrazione contratto
    non pluriennale
    Intero per contratti
    di 1 anno
    107T 2% del canone complessivo,
    con minimo di 67 euro
    Intero per contratti
    di alcuni mesi
    2% del canone complessivo,
    con minimo di 67 euro
    Registrazione contratto
    pluriennale
    (4+4;   3+2;   6+6;   ecc.)
    1^ annualità 115T 2% del canone annuo,
    con minimo di 67 euro
    Tutte le annualità 107T 2% del canone complessivo,
    al netto della metà
    del tasso legale per ogni anno
    Successivamente
    alla prima
    registrazione
    Rinnovo
    (annualità successive alla prima)
    Il pagamento va effettuato
    entro 30 giorni
    dalla decorrenza.



    Copie dei versamenti (mod.F23)
    devono essere consegnate
    o spedite all'Ufficio competetente
    entro 20 giorni dal pagamento.
    112T 2% del canone annuo,
    senza minimo
    Proroga (dopo la scadenza
    della prima parte del contratto)
    114T 2% del canone,
    con minimo di 67 euro
    Risoluzione
    (disdetta anticipata del contratto)
    113T 67 euro


    Attenzione: Tutti gli importi relativi all'imposta di registro vanno arrotondati all'unità di euro (per difetto, se inferiore a 50 centesimi, per eccesso se uguale o superiore).



      COSA  SERVE  PER  LA  REGISTRAZIONE TOP

    Per la registrazione dei contratti di locazione di immobili servono:

    * almeno due copie del contratto con firma in originale;

    * marche da bollo da euro 14,62 per ogni 4 facciate di 100 righe su ogni copia;

    * richiesta di registrazione mod. 69 e mod. RR ( reperibili allo sportello o scaricabili da internet );

    * ricevuta di versamento dell'imposta di registro (copia mod. F23).