|
| La più rilevante novità in materia di Irpef contenuta nella Legge di Stabilità 2013, cioè la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre (Supplemento Ordinario n. 212), riguarda l'aumento delle detrazioni per i figli a carico e per i figli portatori di handicap.
Decorrenze e importi Per i lavoratori dipendenti e pensionati con figli a carico, i benefici si vedono a partire dal 1° gennaio 2013 quando ricevono la retribuzione o la pensione mensile, mentre imprenditori e professionisti potranno fruire dei nuovi sconti in occasione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 (modello Unico 2014). Dal 2013, per i figli a carico, si ha diritto a una detrazione dall'imposta lorda, pari a 950 euro per ciascun figlio (800 euro nel 2012), che diventa 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (900 euro nel 2012). Le detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap. È inoltre stabilito che, per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Con l'applicazione del complicato rapporto previsto dalla legge, il beneficio della detrazione fiscale per i figli a carico diventa inversamente proporzionale al reddito complessivo, fino ad "azzerarsi" in presenza di redditi elevati. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati oppure, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano le detrazioni previste per il coniuge a carico, se più convenienti. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. |
|
||
| Per le famiglie numerose, la legge finanziaria per il 2008 ha introdotto, in aggiunta a quelle ordinarie e con effetto dal periodo d'imposta 2007, un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. Detto importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario. |
| Esempio 1 | se avete un solo figlio a carico per l'intero anno nella misura del 50% e lo stesso ha avuto un'età inferiore ai tre anni per 8 mesi la detrazione teorica è pari a: |
| (900 x 8/12 + 800 x 4/12) x 50/100 = (600 + 266,66) x 50/100 = 433,33 |
| Contribuente con un numero di figli inferiore o uguale a tre | Importo detrazione teorica (da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale) |
| Figlio di età inferiore a 3 anni | 900,00 |
| Figlio di età superiore o uguale a 3 anni | 800,00 |
| Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap | 1.120,00 (900,00 + 220,00) |
| Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap | 1.020,00 (800,00 + 220,00) |
| Contribuente con un numero di figli superiore a tre | Importo detrazione teorica (da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale) |
| Figlio di età inferiore a 3 anni | 1.100,00 (900,00 + 200,00) |
| Figlio di età superiore o uguale a 3 anni | 1.000,00 (800,00 + 200,00) |
| Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap | 1.320,00 (900,00 + 220,00 + 200,00) |
| Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap | 1.220,00 (800,00 + 220,00 + 200,00) |
| detrazione teorica x (95.000 - reddito complessivo) / 95.000 |
| Esempio 2 | Con riferimento all'esempio 1 più sopra riportato, ed ipotizzando che il contribuente abbia un reddito complessivo di euro 28.000,00 ed una deduzione per abitazione principale e relative pertinenze pari ad euro 1.046,00, la detrazione spettante sarà determinata nel modo seguente: |
| Reddito complessivo = 28.000,00 - 1.046,00 = 26.954,00.
Quoziente = (95.000 - 26.954) / 95.000 = 68.046 / 95.000 = 0,7162 Detrazione spettante = detrazione teorica x quoziente = 433,33 x 0,7162 = 310,35 |
|
Attenzione
Il nuovo criterio di ripartizione delle detrazioni per i figli a carico vale esclusivamente a tale fine e non può essere considerato come principio di ripartizione tra i coniugi delle detrazioni e delle deduzioni per spese sostenute per i figli. Per queste, rimane valido il criterio in base al quale la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. |
|
Attenzione
Se esistono provvedimenti di affidamento, questa stessa disciplina delle detrazioni, prevista per i figli a carico di genitori separati, si applica anche nei confronti dei genitori non coniugati. In mancanza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50 per cento tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato. |
| N. FIGLI | ETÀ FIGLI | IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (da rapportare alla percentuale di detrazione) (1) (2) (3) |
| 1 | età inferiore a 3 anni | 900 x (95.000 - reddito complessivo) / 95.000 |
| età non inferiore a 3 anni | 800 x (95.000 - reddito complessivo) / 95.000 | |
| 2 | età inferiore a 3 anni | 900 x (110.000 - reddito complessivo) / 110.000 |
| età non inferiore a 3 anni | 800 x (110.000 - reddito complessivo) / 110.000 | |
| 3 | età inferiore a 3 anni | 900 x (125.000 - reddito complessivo) / 125.000 |
| età non inferiore a 3 anni | 800 x (125.000 - reddito complessivo) / 125.000 | |
| 4 | età inferiore a 3 anni | 1.100 x (140.000 - reddito complessivo) / 140.000 |
| età non inferiore a 3 anni | 1.000 x (140.000 - reddito complessivo) / 140.000 | |
| 5 | età inferiore a 3 anni | 1.100 x (155.000 - reddito complessivo) / 155.000 |
| età non inferiore a 3 anni | 1.000 x (155.000 - reddito complessivo) / 155.000 | |
| oltre 5 | L'importo sopraindicato di 155.000 euro va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.100 o 1.000 a seconda dell'età). |
|
| (1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.
(2) Le detrazioni suddette (900, 800, 1.100 e 1.000) sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio disabile. (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento. |
||
| 1 | Coniugi con tre figli a carico maggiori di tre anni e un reddito complessivo di 30.000 euro il primo e 25.000 euro il secondo |
| La detrazione teorica totale è pari a 2.400 euro (800 per figlio) da ripartire al 50% tra i genitori (1.200 euro).
Calcoliamo a quanto ammontano le detrazioni effettive. Per il primo coniuge, è pari a 912 euro, così calcolata: 1.200 x [(125.000 - 30.000)/125.000] = 1.200 x 0,76 = 912 Per il secondo coniuge, è invece pari a 960 euro, così calcolata: 1.200 x [(125.000 - 25.000)/125.000] = 1.200 x 0,8 = 960 Totale detrazioni 1.872 euro (912 + 960) Qualora i coniugi si accordassero di attribuire la detrazione per intero al marito, la detrazione effettiva spettante sarebbe: 2.400 x [(125.000 - 30.000) / 125.000] = 2.400 x 0,76 = 1.824 euro. Come si può notare, rispetto all'esempio precedente la detrazione complessiva diminuisce. Pertanto, la scelta risulterebbe conveniente solo in caso di "incapienza" del coniuge con il reddito più basso. |
| 2 | Contribuente con due figli a carico al 100% (di cui uno minore di tre anni) e un reddito complessivo di 25.000 euro |
| La detrazione teorica totale è pari a 1.700 euro (800 per il primo figlio + 900 per il secondo).
Calcoliamo a quanto ammonta la detrazione effettiva: 1.700 x [(110.000 - 25.000)/110.000] = 1.700 x 0,7727 = 1.313,59 |
| 3 | Coniugi con quattro figli a carico (maggiori di tre anni) e un reddito complessivo di 40.000 euro il primo e 30.000 euro il secondo. |
| La detrazione teorica totale è pari a 4.000 euro (800 + 200 per figlio, essendo più di tre)
da ripartire al 50% tra i genitori (2.000 euro).
Calcoliamo a quanto ammontano le detrazioni effettive. Per il primo coniuge, è pari a 1.428 euro, così calcolata: 2.000 x [(140.000 - 40.000)/140.000] = 2.000 x 0,7142 = 1.428,40 Per il secondo coniuge, è invece pari a 1.571 euro, così calcolata: 2.000 x [(140.000 - 30.000)/140.000] = 2.000 x 0,7857 = 1.571,40 Ai coniugi spetta anche un'ulteriore detrazione di 1.200 euro, introdotta dalla legge finanziaria 2008 in favore delle famiglie numerose. |