contribuenti MODALITA'  DI  COMPILAZIONE avanti  


Il modello di dichiarazione ICI si compone di due facciate: la prima è dedicata all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, in caso di dichiarazione congiunta) nonché dell'eventuale "dichiarante", qualora diverso dal contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della dichiarazione, cioè solo di quelli che hanno subito variazioni nel corso dell'anno precedente a quello dell'imposta.
Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.

In particolare, è bene ricordare che nella seconda facciata vanno indicati i seguenti dati, per ciascuna unità :

Numero d'ordine
Possono verificarsi casi in cui per lo stesso immobile si debbano utilizzare più quadri descrittivi. Ad esempio: se viene acquistato un terreno agricolo che poi diventa area edificabile, per evidenziare che si tratta dello stesso immobile va indicato col numero d'ordine 1/1 l'acquisto del terreno agricolo, e con 1/2 i dati dell'area edificatoria.

Nel campo 1 le caratteristiche dell'immobile vanno indicate con uno dei seguenti codici:
1. terreno agricolo;
2. area fabbricabile;
3. fabbricato il cui valore è determinato secondo la categoria catastale di appartenzenza;
4. fabbricato classificabile nel gruppo catastale D non iscritto in catasto, oppure iscritto - ma senza attribuzione di rendita - interamente appartenente all'impresa, distintamente contabilizzato;
5. fabbricato riconosciuto come rurale ai fini fiscali.

Nel campo 2 (indirizzo), va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto (località, via o piazza, numero civico, ecc.). In caso di fabbricato, occorre indicare anche la scala (se ve ne sono più di una) e l'interno dell'unità immobiliare. Non deve essere indicato il comune, non potendo essere diverso da quello segnato sul frontespizio.

Dati catastali identificativi immobili
Vanno indicati i dati catastali sia dei fabbricati che dei terreni.

Nei campi da 3 ad 8 vanno indicati gli estremi catastali, forniti gratuitamente dall'Agenzia del territorio: sezione, foglio di mappa, numero di mappale o particella, subalterno, categoria (per i fabbricati) o qualità (per i terreni) e la classe.

Nei campi 9 e 10, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento, ovviamente se esistenti.

I campi da 3 a 10 non vanno compilati per i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D.

Attenzione
Per i comuni nei quali è in vigore il catasto fondiario gli estremi catastali vanno indicati secondo le seguenti modalità:
a) nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;
b) nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;
c) nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;
d) nel campo SUBALTERNO va riportato l’eventuale numero del “subalterno” della particella.


Nel campo 11 va barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico.

Nel campo 12 deve essere indicato il valore dell'immobile, cioè la base imponibile, nella misura integrale, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno, anche quando l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria. Il contribuente dovrà esprimere il valore in euro, con arrotondamento - per eccesso o per difetto - al centesimo di euro, secondo le regole ordinarie;

Nel campo 13 va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.

Nei campi da 14 a 17 vanno indicati:
  • i mesi di possesso nel corso dell'anno. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte va computato per intero al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni;

  • i mesi di durata di eventuali esclusioni od esenzioni;

  • i mesi durante i quali per l'immobile si sono verificate condizioni per l'applicazione di riduzioni:
       a) fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato;
       b) terreno agricolo posseduto da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo a titolo principale e condotto direttamente;
  • l'importo della detrazione spettante al contribuente per l'abitazione principale descritta nel quadro.


  • Nei campi da 18 a 21 (situazione al 31 dicembre), la compilazione si effettua indicando o NO, se alla fine dell'anno:
  • l'unità era ancora posseduta o meno; se non è stata posseduta, vanno lasciati in bianco i successivi campi;
  • era esente o esclusa;
  • era soggetta a una delle riduzioni indicate nel campo 16;
  • era destinata ad abitazione principale.


  • Nei campi 22 e 23 (estremi del titolo) va barrato il campo 22 se il contribuente ha acquistato il diritto sull'immobile; va invece barrato il campo 23 se il contribuente ha ceduto tale diritto. E' sufficiente, inoltre, indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato l'atto o dichiarato il fatto che ha determinato l'acquisto o la perdita della soggettività passiva nel corso dell'anno 2007. In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, del contratto o della concessione.

    Nel quadro dei contitolari, in caso di dichiarazione congiunta, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

    La dichiarazione va presentata e firmata dal "contribuente" indicato sul frontespizio oppure dal "dichiarante" se diverso dal contribuente (ad esempio, rappresentante legale o negoziale, socio amministratore, amministratore del condominio). In questo secondo caso, va sempre compilato il quadro intestato al contribuente. Analogamente, vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.

    Termini di presentazione della dichiarazione

    L'art. 10, comma 4, del Dlgs n. 504/92 dispone che la dichiarazione deve essere presentata entro "il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio".
    Per avere un quadro completo dei termini di presentazione della dichiarazione ICI occorre ricordare che la dichiarazione dei redditi va presentata a scadenze differenziate.


    LE  SCADENZE  DIFFERENZIATE

    Scadenze Contribuenti
    30 aprile per coloro che presentano il modello 730 al sostituto d'imposta
    31 maggio per coloro che presentano il modello 730 al Caf o professionista abilitato
    30 giugno per coloro che presentano il modello Unico cartaceo, tramite posta
    31 luglio per coloro che presentano il modello Unico per via telematica