contribuenti DICHIARAZIONE  Ici  (art. 10, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 504/92) avanti  


A partire dall'anno 2008, la dichiarazione Ici eve essere presentata quando le modificazioni soggettive ed oggettive comportano una riduzione dell'imposta e nei casi in cui il Comune non può acquisire dalla banca-dati catastale le informazioni necessarie per la determinazione dello stesso tributo comunale.
In altri termini, non deve essere presentata la dichiarzione Ici quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico (MUI) che i notai utilizzano dal 15 giugno 2004 per effettuare la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
Non si deve inoltre presentare la dichiarazione Ici per gli atti notarili formati o autenticati a decorrere dal 1° giugno 2007 relativi ad immobili ubicati nei comuni in cui vige il sistema del libro fondiario, di cui al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.
Va ricordato, infine, che la dichiarazione deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le modificazioni soggettive ed oggettive relative alla determinazione dell'imposta comunale sugli immobili.
Si sottolinea che possono essere consultati gratuitamente i dati catastali relativi agli immobili, seguendo le modalità di accesso indicate sul sito http://www.agenziaterritorio.it.

Nel sottostante elenco sono indicate le principali situazioni in cui è obbligatorio presentare la dichiarazione nel corso dell'anno 2008.


Immobili che godono di riduzioni dell'imposta
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati;
  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale. Rientrano in tale tipologia le aree fabbricabili possedute e condotte dai predetti soggetti.
    Le riduzioni vanno dichiarate sia per l'acquisto che per la perdita del relativo diritto.


Immobili oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico)
  • immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007, e precisamente:

    - assegnazione divisionale a conto di futura divisione;
    - conferma (quando previsto da leggi speciali);
    - cessioni di beni ai creditori;
    - cessioni di diritti reali a titolo gratuito;
    - convenzioni matrimoniali;
    - costituzione di diritti reali a titolo gratuito;
    - costituzione di fondazione;
    - costituzione di fondo patrimoniale;
    - divisioni;
    - donazioni;
    - permuta;
    - prestazione in luogo dell’adempimento con trasferimento di diritti di cui all’art. 1197 del codice civile;
    - quietanza con trasferimento di proprietà;
    - retrocessione;
    - ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile;
    - riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n. 5 e 2944 del codice civile;
    - rinunzia di legato;
    - acquisto di legato;
    - costituzione di fondo patrimoniale per testamento.

  • immobili ubicati nei comuni dove le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano


Casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria
  • Immobili oggetto di locazione finanziaria nel corso dell'anno 2006.
  • Immobile oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali.
  • Atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto su un'area fabbricabile. In questi casi, il contribuente deve dichiarare il valore commerciale dell'area e le successive sue variazioni. Non deve, invece, essere presentata la dichiarazione Ici nel caso di alienazione di un'area fabbricabile, purché non sia mutato il suo valore commerciale.
  • Terreno agricolo divenuto area fabbricabile e viceversa.
  • Area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.
  • Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria.
  • Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio.
  • Immobile concesso in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (gli Iacp) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
  • Immobile che ha perso o ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'Ici.
  • Immobile che ha perso o ha acquistato la caratteristica della ruralità.
  • Fabbricato del gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato.
  • Immobile censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio.
  • Immobile oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione, ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (doc
  • fa).
  • Immobile oggetto di riunione di usufrutto.
  • Immobile oggetto di un'estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie, a meno che per tale estinzione non siano state applicate le procedure telematiche del MUI.
  • Immobile di interesse storico o artistico.
  • Parti comuni dell'edificio indicato nell'art. 1117, n. 2, del Codice civile, accatastate in via autonoma. Nel caso di costituzione di condominio, la dichiarazione va presentata dall'amministratore per conto di tutti i condomini.
  • Immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà); in tal caso, l'obbligo di presentazione della dichiarazione spetta ai singoli soggetti passivi.
  • Immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o da scissione.
  • Acquisto o cessazione di un diritto reale sull'immobile pr effetto di legge (esempio, usufrutto legale dei genitori).
  • Immobile oggetto di vendita all'asta giudiziaria.
  • Immobile oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Per i casi non presenti in questo elenco, il contribuente può rivolgersi al Comune dove è ubicato l'immobile per le necessarie informazioni sull'obbligo o meno di presentare la dichiarazione Ici.


Decreto 23 aprile 2008 con il modello per la dichiarazione 2007 (da presentare nel 2008)
Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale
sugli immobili (Ici) per l'anno 2007 e delle relative istruzioni.
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Dichiarazione Ici per l'anno 2007 (da presentare nel 2008)
La dichiarazione, redatta su apposito modello fornito gratuitamente dal Comune, va presentata solo se nel corso del 2007 è cambiato il proprio patrimonio immobiliare o si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Le modifiche avvenute nel corso del 2008 andranno segnalate l'anno prossimo.

Se ci sono più comproprietari, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi, ma deve indicare le percentuali di possesso ed il codice fiscale degli altri, i quali devono apporre la loro firma.

La dichiarazione Ici deve essere consegnata al Comune nel cui territorio si trova interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati. Vanno presentati insieme originale e copia per l'elaborazione meccanografica ed il Comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita, a mezzo di raccomandata senza ricevuta di ritorno, in una busta chiusa con la dicitura "Dichiarazione Ici 2007" e indirizzata all'Ufficio tributi del Comune.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Quest'ultima è considerata data di presentazione.

La dichiarazione va fatta anche se le variazioni, essendo avvenute verso la fine del 2007 (dopo il 18 e fino al 31 dicembre), non si riflettono sull'ammontare dell'Ici dovuta per tale anno, ma solo su quella dovuta per il 2008.

Termini dei versamenti volontari e delle dichiarazioni Ici
  versamenti volontari  
anno acconto saldo dichiarazione di variazione
1993 19 luglio 1993        20 dicembre 1993        30 giugno 1994       
1994 30 luglio 1994        20 dicembre 1994        30 giugno 1995       
1995 30 giugno 1995        20 dicembre 1995        30 giugno 1996       
1996 1° luglio 1996        20 dicembre 1996        30 giugno 1997       
1997 30 luglio 1997        22 dicembre 1997        30 giugno 1998       
1998 30 giugno 1998        21 dicembre 1998        31 luglio 1999       
1999 30 giugno 1999        20 dicembre 1999        31 luglio 2000       
2000 30 giugno 2000        20 dicembre 2000        31 luglio 2001       
2001 2 luglio 2001        20 dicembre 2001        31 luglio 2002       
2002 1 luglio 2002        20 dicembre 2002        31 luglio 2003       
2003 30 giugno 2003        22 dicembre 2003        31 luglio 2004       
2004 30 giugno 2004        20 dicembre 2004        1° agosto 2005       
2005 30 giugno 2005        20 dicembre 2005        31 luglio 2006       
2006 30 giugno 2006        20 dicembre 2006        31 luglio 2007       
2007 16 giugno 2007        16 dicembre 2007        31 luglio 2008       
2008 16 giugno 2008        16 dicembre 2008        **        

(**) La dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2007: 30 giugno per il modello Unico da presentare in versione cartacea e 31 luglio per il modello Unico da presentare per via telematica.