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I soggetti passivi dell' ICI sono elencati nell'art. 3 del Dlgs n. 504 del 30 dicembre 1992, modificato dall'art. 58 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'attuale versione della norma dispone che i soggetti passivi dell' ICI sono: il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il locatario finanziario e i concessionari di aree demaniali, a prescindere dalla residenza dei soggetti o dalla sede legale o amministrativa dell'esercizio dell'attività. Approfondimenti Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, formatosi con atto tra vivi o per successione, obbligato al pagamento dell'ICI non è il nudo proprietario, ma il titolare del relativo diritto reale di godimento. Non hanno parimenti alcun obbligo agli effetti dell'ICI il locatario, l'affittuario e il comodatario dell'immobile, poiché detti soggetti non sono titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile stesso, ma lo utilizzano in base a un contratto di locazione, di affitto o di comodato. Sono invece soggetti passivi: Rientra tra i diritti reali, se effettivamente esercitato, il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540, comma 2, del Codice civile. Pertanto, il coniuge superstite è obbligato al pagamento dell'intera imposta dovuta per l'abitazione coniugale, indipendentemente dal fatto che contitolari del diritto di proprietà sulla casa in questione siano anche altri eredi, come ad esempio i figli. Qualora invece il defunto non sia stato titolare del diritto di proprietà, non è possibile la costituzione di alcun diritto di abitazione.
Il socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, relativamente all'alloggio assegnato, ancorché in via provvisoria, diventa soggetto passivo ai fini ICI dal momento dell'assegnazione dell'alloggio, in quanto si trasferisce all'assegnatario un diritto reale sull'immobile. Per le cooperative a proprietà indivisa, invece, la soggettività passiva rimane in capo alle stesse, in quanto i soci non hanno alcun diritto sugli immobili. L'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP), concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto, non può considerarsi soggetto passivo ai fini Ici, in quanto non è titolare di un diritto reale di godimento, bensì di un diritto personale di credito (Corte di Cassazione, sentenza n. 654 del 14 gennaio 2005). Analoghe considerazioni possono essere fatte valere per le abitazioni dei lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e assegnate a riscatto. Dal 1° gennaio 1998 la soggettività passiva è stata estesa al superficiario, all'enfiteuta ed al locatario finanziario, per effetto delle disposizioni dell'art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. In questi nuovi casi di soggettività passiva sia il nudo proprietario dell'immobile e sia il locatore finanziario dell'immobile non hanno alcun obbligo ai fini ICI. Di conseguenza, il superficiario, l'enfiteuta ed il locatario finanziario devono calcolare l'imposta sul valore intero dell'immobile. Per quando concerne il diritto di superficie, l'imposta gravante sul suolo su cui è stato costituito tale diritto di godimento è dovuta dal superficiario, anche se non ha ancora realizzato alcuna contruzione. Riguardo alla locazione finanziaria, il passaggio della soggettività passiva dal locatore al locatario si ha al momento della consegna dell'immobile al locatario, mentre nel periodo precedente a detta consegna soggetto passivo ICI resta il locatore finanziario. In presenza di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario diviene soggetto passivo di imposta a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di leasing ovvero a quello della consegna dell'immobile. Altri soggetti passivi di imposta sono il curatore fallimentare e il liquidatore, mentre sono esentati da ogni obbligo ai fini ICI il custode giudiziario e il creditore anticretico. |
| SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA | SOGGETTI ESCLUSI DALL' IMPOSTA | ||
|---|---|---|---|
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| Proprietario dell' immobile | ![]() |
...... | |
| Eredi | ![]() |
Rinunciatari dell'eredità | |
| Usufruttuario | ![]() |
Nudo proprietario | |
| Titolare del diritto d'uso | ![]() |
Concedente in uso | |
| Titolare del diritto di abitazione | ![]() |
Concedente in abitazione | |
| Enfiteuta | ![]() |
Concedente in enfiteusi | |
| Superficiario | ![]() |
Concedente in superficie | |
| Locatario finanziario | ![]() |
Locatore finanziario | |
| Società di leasing | ![]() |
Utilizzatore | |
| Locatore | ![]() |
Locatario o inquilino | |
| Comodante | ![]() |
Comodatario | |
| Proprietario del terreno | ![]() |
Affittuario del terreno | |
| Concessonario su area demaniale | ![]() |
Concedente | |
| Donante con riserva di usufrutto | ![]() |
Donatario | |
| Donatario con proprietà piena | ![]() |
Donante | |
| Multiproprietario immobiliare | ![]() |
Multiproprietario azionario | |
| Assegnatario con patto futura vendita e riscatto | ![]() |
Concedenti alloggi edilizia residenziale pubblica | |
| Assegnatario | ![]() |
Cooperativa a proprietà divisa | |
| Cooperativa a proprietà indivisa | ![]() |
Assegnatario | |
| Amministratore societario | ![]() |
Custode giudiziario | |
| Amministratore condominiale | ![]() |
Creditore anticretico | |
| Curatore fallimentare | ![]() |
Comune possessore di immobili sul proprio territorio | |
| Liquidatore | ![]() |
Minore |