contribuenti CHI  DEVE  PAGARE  L'ICI  (art. 3 del D.Lgs. 504/92) avanti  


I soggetti passivi dell' ICI sono elencati nell'art. 3 del Dlgs n. 504 del 30 dicembre 1992, modificato dall'art. 58 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'attuale versione della norma dispone che i soggetti passivi dell' ICI sono:
il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il locatario finanziario e i concessionari di aree demaniali, a prescindere dalla residenza dei soggetti o dalla sede legale o amministrativa dell'esercizio dell'attività.



Approfondimenti

Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, formatosi con atto tra vivi o per successione, obbligato al pagamento dell'ICI non è il nudo proprietario, ma il titolare del relativo diritto reale di godimento.
Non hanno parimenti alcun obbligo agli effetti dell'ICI il locatario, l'affittuario e il comodatario dell'immobile, poiché detti soggetti non sono titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile stesso, ma lo utilizzano in base a un contratto di locazione, di affitto o di comodato.

Sono invece soggetti passivi:
  • il donante, in caso di donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto;
  • il donatario, in presenza di donazione della piena proprietà
  • ;
  • il coltivatore diretto, nell'ipotesi di affitto del terreno agricolo di sua proprietà
  • .

    Rientra tra i diritti reali, se effettivamente esercitato, il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540, comma 2, del Codice civile. Pertanto, il coniuge superstite è obbligato al pagamento dell'intera imposta dovuta per l'abitazione coniugale, indipendentemente dal fatto che contitolari del diritto di proprietà sulla casa in questione siano anche altri eredi, come ad esempio i figli.
    Qualora invece il defunto non sia stato titolare del diritto di proprietà, non è possibile la costituzione di alcun diritto di abitazione.


    Una considerazione particolare merita, invece, la situazione del coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente al quale non sia stata assegnata l'abitazione coniugale con provvedimento del Tribunale.
    L'articolo 1, comma 6, della Finanziaria 2008 prevede che il coniuge separato o divorziato, non assegnatario dell'ex casa coniugale attribuita all'altro coniuge, ha il diritto di fruire di tutte le agevolazioni Ici relative all'abitazione principale:
    - aliquota ridotta;
    - detrazione d'imposta di 103,29 euro;
    - ulteriore detrazione dell'1,33 per mille.
    Tali benefici spettano in proporzione alla quota posseduta e a condizione che il coniuge non assegnatario non possieda altro immobile ad uso abitativo nel medesimo comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale.
    La detrazione dell'1,33 per mille spetta in proporzione alla quota di possesso, e così anche per il coniuge assegnatario al quale compete la stessa detrazione, in quanto comproprietario dell'immobile.
    In tal modo si ha la certezza che la somma delle due detrazioni sia pari all'importo complessivo spettante in base alla legge. Diversamente si avrebbe una moltiplicazione dell'agevolazione in favore dei coniugi separati o divorziati.
    In proposito, si consiglia la lettura della Risoluzione n. 11 emanata il 10 aprile 2008 dal Dipartimento delle Finanze, che contiene l'illustrazione di una serie di casi particolari e che si rivela particolarmente esaustiva.


    Il socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, relativamente all'alloggio assegnato, ancorché in via provvisoria, diventa soggetto passivo ai fini ICI dal momento dell'assegnazione dell'alloggio, in quanto si trasferisce all'assegnatario un diritto reale sull'immobile.
    Per le cooperative a proprietà indivisa, invece, la soggettività passiva rimane in capo alle stesse, in quanto i soci non hanno alcun diritto sugli immobili.

    L'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP), concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto, non può considerarsi soggetto passivo ai fini Ici, in quanto non è titolare di un diritto reale di godimento, bensì di un diritto personale di credito (Corte di Cassazione, sentenza n. 654 del 14 gennaio 2005).
    Analoghe considerazioni possono essere fatte valere per le abitazioni dei lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e assegnate a riscatto.

    Dal 1° gennaio 1998 la soggettività passiva è stata estesa al superficiario, all'enfiteuta ed al locatario finanziario, per effetto delle disposizioni dell'art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997.
    In questi nuovi casi di soggettività passiva sia il nudo proprietario dell'immobile e sia il locatore finanziario dell'immobile non hanno alcun obbligo ai fini ICI. Di conseguenza, il superficiario, l'enfiteuta ed il locatario finanziario devono calcolare l'imposta sul valore intero dell'immobile.
    Per quando concerne il diritto di superficie, l'imposta gravante sul suolo su cui è stato costituito tale diritto di godimento è dovuta dal superficiario, anche se non ha ancora realizzato alcuna contruzione.
    Riguardo alla locazione finanziaria, il passaggio della soggettività passiva dal locatore al locatario si ha al momento della consegna dell'immobile al locatario, mentre nel periodo precedente a detta consegna soggetto passivo ICI resta il locatore finanziario.

    In presenza di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario diviene soggetto passivo di imposta a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di leasing ovvero a quello della consegna dell'immobile.
    In caso di costituzione di un fondo patrimoniale, nel cui atto risulti specificato che la proprietà dei beni imobili rimane esclusivamente in capo al coniuge conferente, la soggettività passiva competerebbe unicamente al coniuge proprietario, non essendosi verificato alcun trasferimento o costituzione di diritto reale (Commissione tributaria centrale, sezione V, decisione n. 966 del 27 marzo 1996). L'assunto trova conforto anche nella circolare ministeriale n. 221/E del 30 novembre 2000, la quale precisa che la costituzione del fondo patrimoniale costituito con beni appartenenti ad uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà, non produce effetto traslativo.

    Altri soggetti passivi di imposta sono il curatore fallimentare e il liquidatore, mentre sono esentati da ogni obbligo ai fini ICI il custode giudiziario e il creditore anticretico.
    Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il compito di provvedere al versamento dell'Ici nonché alla presentazione della relativa dichiarazione grava dunque sul curatore fallimentare o il commissario liquidatore. Al riguardo, l'art. 1, comma 173 della Finanziaria 2007, ha così sostituito il comma 6 dell'art. 10 del Dlgs n. 504 del 1992: "Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministratuva il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresi, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".

    A partire dal 1° gennaio 2001 sono soggetti passivi di imposta:
  • i titolari di diritti reali di godimento a tempo parziale (multiproprietà o proprietà turnaria). In tal caso l'ICI deve essere versata dall'amministratore del condominio o della comunione, con successivo addebito ai singoli titolari delle somme dovute da ciascuno di essi sulla base del riparto effettuato dallo stesso amministratore
  • ;
  • i concessionari, per gli immobili insistenti su aree demaniali
  • .



    SOGGETTI  PASSIVI  DI  IMPOSTA  E  SOGGETTI  ESCLUSI

    SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA   SOGGETTI ESCLUSI DALL' IMPOSTA
     
    Proprietario dell' immobile ......
    Eredi Rinunciatari dell'eredità
    Usufruttuario Nudo proprietario
    Titolare del diritto d'uso Concedente in uso
    Titolare del diritto di abitazione Concedente in abitazione
    Enfiteuta Concedente in enfiteusi
    Superficiario Concedente in superficie
    Locatario finanziario Locatore finanziario
    Società di leasing Utilizzatore
    Locatore Locatario o inquilino
    Comodante Comodatario
    Proprietario del terreno Affittuario del terreno
    Concessonario su area demaniale Concedente
    Donante con riserva di usufrutto Donatario
    Donatario con proprietà piena Donante
    Multiproprietario immobiliare Multiproprietario azionario
    Assegnatario con patto futura vendita e riscatto Concedenti alloggi edilizia residenziale pubblica
    Assegnatario Cooperativa a proprietà divisa
    Cooperativa a proprietà indivisa Assegnatario
    Amministratore societario Custode giudiziario
    Amministratore condominiale Creditore anticretico
    Curatore fallimentare Comune possessore di immobili sul proprio territorio
    Liquidatore Minore