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| Fino al 2006 l'imposta non andava pagata se l'ICI dovuta era uguale o inferiore a 2,07 euro (pari a 4.000 delle vecchie lire). In proposito, la Finanziaria 2007 (comma 168) ha precisato che i Comuni stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applicano le regole valide per le imposte statali. Quindi anche per l'Ici, come hanno deciso molti Comuni, si applica il valore minimo di 12 euro, fino al quale l'imposta non deve essere versata né richiesta a rimborso. Il pagamento minimo, dunque, è di 13 euro; ma prima di pagare, è bene informarsi in Comune. |
Chi invece ha avuto cambiamenti deve ricalcolare l'imposta dovuta per l'intero anno, tenendo conto dei mutamenti e del periodo in cui questi si sono verificati; deve sottrarre quanto già versato con la prima rata di giugno e pagare il resto entro il 16 dicembre.
vendita o acquisto (per compravendita o successione) di un immobile;
costituzione o estinzione di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie;
variazione delle quote di possesso;
trasferimento della residenza da una casa ad un'altra;
assegnazione di una casa in cooperativa;
attribuzione di una nuova rendita catastale per cambio di caratteristiche dell'immobile o per modificazioni strutturali (ad es.: terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato o, al contrario, fabbricato divenuto area edificabile; fabbricato per il quale è stato richiesto il condono edilizio; cambiamenti di categoria o classe);
riconoscimento di un vincolo storico o artistico (legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni);
dichiarazione da parte del Comune dell'inagibilità o inabitabilità dell'immobile di fatto non utilizzato (in questo caso l'imposta è ridotta del 50%);
perdita o acquisto del diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI.
perdita della caratteristica di ruralità dell'immobile.
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il primo, ciascuno a proprio nome e per la quota di propria spettanza, per il periodo dell'anno in cui sono divenuti proprietari;
il secondo per i mesi nei quali il contribuente deceduto era ancora in vita.