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Se si è proprietari dal 1° gennaio, si versa il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. Se il possesso è stato parziale, l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi. A dicembre si calcolerà il conguaglio esatto di quanto dovuto con aliquota e detrazione (se abitazione principale) in vigore nell' anno in corso.
Se si è proprietari dopo il 1° gennaio, l'imposta dovuta per i 12 mesi dell'anno precedente va commisurata ai mesi di possesso nel primo semestre del corrente anno. Entro il 16 dicembre si dovrà versare l'eventuale conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l'anno in corso.
Chi vende un immobile nel primo semestre dell'anno in corso può versare l'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 16 giugno, sulla base delle aliquote e detrazioni del corrente anno.
Alcune situazioni particolari:
| Fino al 2006 l'imposta non andava pagata se l'ICI dovuta era uguale o inferiore a 2,07 euro (pari a 4.000 delle vecchie lire). In proposito, la Finanziaria 2007 (comma 168) ha precisato che i Comuni stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applicano le regole valide per le imposte statali. Quindi anche per l'Ici, come hanno deciso molti Comuni, si applica il valore minimo di 12 euro, fino al quale l'imposta non deve essere versata né richiesta a rimborso. Il pagamento minimo, dunque, è di 13 euro; ma prima di pagare, è bene informarsi in Comune. |