versamenti DISCIPLINA   DEI  VERSAMENTI avanti  


Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finaziaria 2001) e dall'art. 37, commi 13 e 14 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 , la disciplina dei versamenti ICI prevede il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate:

la prima rata, pari al 50% dell'imposta dovuta, deve essere calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e deve essere versata entro il 16 giugno (invece del 30) di ciascun anno.

La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre (non più il 20) a saldo dell' imposta dovuta per l' intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Clicca qui per leggere le norme regolatrici.


Il contribuente, se vuole, può versare in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto (16 giugno), l'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso. In tal caso vanno barrate le caselle acconto e saldo nell'apposito bollettino di versamento.

DISCIPLINA  DEI  VERSAMENTI  ICI
PRIMA RATA
( acconto )
entro il 16 giugno
UNICA RATA
( acconto e saldo )
entro il 16 giugno
SECONDA RATA
( saldo )
dal 1° al 16 dicembre
  • Situazione immobili riferita
    all'anno in corso;

  • aliquote e detrazioni deliberate
    per l'anno precedente;

  • misura del versamento pari
    al 50% dell'imposta dovuta.
  • Situazione immobili riferita
    all'anno in corso;

  • aliquote e detrazioni deliberate
    per l'anno in corso;

  • misura del versamento pari
    al 100% dell'imposta dovuta.
  • Situazione immobili riferita
    all'anno in corso;

  • aliquote e detrazioni deliberate
    per l'anno in corso;

  • misura del versamento pari
    all'imposta dovuta con eventuale
    conguaglio sull'acconto versato.


  • N.B. - Le persone fisiche residenti all'estero possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione ( acconto e saldo ) anche entro la scadenza di dicembre, con applicazione degli interessi del 3% da calcolare sull'imposta che si sarebbe dovuta versare in sede di acconto.


    Il pagamento dell'Ici in Euro

    Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, e per eccesso da 50 centesimi in su. I calcoli sui singoli beni dovrebbero, comunque, essere fatti sempre con arrotondamento al centesimo di euro (com'è sempre avvenuto): per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 28,405 va arrotondato a 28,41) o per difetto se la terza cifra è inferiore a 5 (ad esempio, euro 25,822 va arrotondato a 25,82).
    L'arrotondamento all'euro sembra riguardare solo l'importo da versare. In proposito si attendono precisazioni ufficiali.


    Fallimento o liquidazione coatta amministrativa
    ( Art. 10, comma 6, del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 173, art. 1, della legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006 )

    "Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresi, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".


    SCADENZE  DEI  PAGAMENTI  E  RAVVEDIMENTO  BREVE

    Adempimenti Scadenze
    Pagamento prima rata 16 giugno 2008
    Versamento tardivo prima rata
    (sanzione ridotta al 3,75% più interessi legali)
    16 luglio 2008
    Presentazione della dichiarazione Ici per variazioni
    avvenute nel 2007
    30 giugno 2008 o 31 luglio 2008 **
    Pagamento seconda rata 16 dicembre 2008
    Versamento tardivo seconda rata
    (sanzione ridotta al 3,75% più interessi legali)
    15 gennaio 2009

    ** Salvo diversa disposizione del Comune, il primo termine si riferisce a chi presenta la dichiarazione dei redditi (modello Unico) su carta, il secondo a chi la trasmette in via telematica.