RISOLUZIONE 30 LUGLIO 1998, N. 95 DEL MINISTERO DELLE FINANZE
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Pagamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri - Trattamento
La situazione rappresentata da codesto Comune riguarda i versamenti
eseguiti, a titolo di ICI, per i primi anni di applicazione dell'imposta, da
un contitolare anche per conto degli altri (come, ad esempio, nel caso in cui
il marito, proprietario al 50 per cento dell'alloggio abbia versato l'intera
imposta dovuta per l'alloggio medesimo, eseguendo cosi' il pagamento anche per
la quota del 50 per cento di spettanza della moglie).
Al riguardo si premette che, come e' noto, il Consiglio comunale, ai
sensi della lettera i) dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 446 del
15.12.1997, puo' adottare una apposita disposizione regolamentare in forza
della quale considerare regolarmente eseguiti i versamenti ICI effettuati,
anziche' separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente
alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche
per conto degli altri.
Siffatta norma regolamentare, pero', puo' avere effetto soltanto a
decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale viene deliberata;
cio', in base al primo periodo del secondo comma dell'articolo 52 dello
stesso decreto legislativo n. 446/1997.
In proposito va precisato che, incidendo la norma sul procedimento di
accertamento, la sua efficacia va determinata con riferimento al momento in
cui dovrebbe emettersi il provvedimento sanzionatorio, indipendentemente
dall'annualita' di tassazione; cosi', ad esempio, se la norma regolamentare in
commento viene adottata nell'anno 1998 (ed entro il termine di approvazione
del bilancio di previsione per l'anno 1999) a decorrere dal primo gennaio 1999
non possono piu' essere emessi provvedimenti di irrogazione di sanzioni
collegate alle irregolarita' di cui trattasi, ancorche' commesse in anni
pregressi.
Sempre in commento della disposizione regolamentare eventualmente
adottata dal comune, va ulteriormente chiarito che essa non puo' derogare al
principio, sancito nel primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo
n. 504/1992, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla
propria quota di possesso e, quindi, non puo' introdurre l'istituto della
solidarieta' passiva.
In altri termini, la norma regolamentare deve limitarsi ad operare una
"finzione giuridica" in forza della quale, laddove il versamento sia
unitariamente eseguito lo si deve assumere come se fosse suddiviso in tanti
versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria
quota di possesso. Con la conseguenza che eventuali provvedimenti diretti
al recupero di maggiore imposta, sia in sede di liquidazione sulla base della
dichiarazione che in sede di accertamento, od alla irrogazione di sanzioni
(ovviamente, per motivi diversi dall'esecuzione materiale del versamento
unitariamente anziche' disgiuntamente, essendo siffatta modalita' di pagamento
consentita per regolamento) devono continuare ad essere emessi nei confronti
di ciascun contitolare, per la sua quota di possesso.
Passando al problema evidenziato da codesto comune (concernente i
versamenti in autotassazione eseguiti, per i primi anni di applicazione
dell'ICI, congiuntamente anziche' disgiuntamente e per i quali non puo'
utilmente intervenire la norma regolamentare in quanto il termine decadenziale
per la notifica dei relativi avvisi di liquidazione od accertamento oppure
irrogatori di sanzioni viene a scadere antecedentemente all'entrata in vigore
della disposizione regolamentare stessa) la Scrivente ritiene che, previo
consenso dei contitolari interessati, il comune possa ugualmente assumere la
"finzione" di cui si e' sopra detto (senza, quindi, tra l'altro, procedere a
rimborsi in favore del contitolare versante ne' a recuperi nei confronti
degli altri) e non comminare, in applicazione dell'articolo 6 del decreto
legislativo n. 472 del 18.12.1997, la sanzione connessa alla modalita' di
esecuzione del versamento, congiuntamente anziche' separatamente, ferma
restando, ovviamente, la irrogabilita' di sanzioni per motivi diversi (ad
esempio, per omesso o tardivo versamento, laddove l'importo complessivamente
versato dovesse risultare insufficiente o tardivamente eseguito).
Tale trattamento, si precisa, e' possibile limitatamente ai primi anni
di applicazione dell'ICI, durante i quali, pur nella precisa previsione
legislativa della soggettivita' passiva ICI proporzionalmente alla quota di
possesso (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992), puo' essersi
verificata una obiettiva incertezza sulle modalita' da seguire per effettuare
materialmente il versamento in autotassazione. La scusabilita' dell'errore in
commento e' rafforzata anche dal fatto che negli anni in discorso era ammesso
e largamente praticato il versamento IRPEF congiunto tra coniugi.
La prospettata soluzione nulla toglie alla utilita' di adozione della
disposizione regolamentare sovraillustrata, in quanto in sua vigenza
l'assunzione della predetta "finzione giuridica" diventa a carattere
permanente e prescinde dal consenso dei contitolari interessati.
Stante la portata generale della presente risoluzione, le Direzioni
Regionali delle entrate sono pregate di diffonderla urgentemente presso i
comuni compresi nelle proprie circoscrizioni.
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