NORME SULL' ICI, IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

RISOLUZIONE 30 LUGLIO 1998, N. 95 DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Pagamenti eseguiti
da un contitolare anche per conto degli altri - Trattamento





La situazione rappresentata da codesto Comune riguarda i versamenti eseguiti, a titolo di ICI, per i primi anni di applicazione dell'imposta, da un contitolare anche per conto degli altri (come, ad esempio, nel caso in cui il marito, proprietario al 50 per cento dell'alloggio abbia versato l'intera imposta dovuta per l'alloggio medesimo, eseguendo cosi' il pagamento anche per la quota del 50 per cento di spettanza della moglie).
Al riguardo si premette che, come e' noto, il Consiglio comunale, ai sensi della lettera i) dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997, puo' adottare una apposita disposizione regolamentare in forza della quale considerare regolarmente eseguiti i versamenti ICI effettuati, anziche' separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.
Siffatta norma regolamentare, pero', puo' avere effetto soltanto a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale viene deliberata; cio', in base al primo periodo del secondo comma dell'articolo 52 dello stesso decreto legislativo n. 446/1997.
In proposito va precisato che, incidendo la norma sul procedimento di accertamento, la sua efficacia va determinata con riferimento al momento in cui dovrebbe emettersi il provvedimento sanzionatorio, indipendentemente dall'annualita' di tassazione; cosi', ad esempio, se la norma regolamentare in commento viene adottata nell'anno 1998 (ed entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1999) a decorrere dal primo gennaio 1999 non possono piu' essere emessi provvedimenti di irrogazione di sanzioni collegate alle irregolarita' di cui trattasi, ancorche' commesse in anni pregressi.
Sempre in commento della disposizione regolamentare eventualmente adottata dal comune, va ulteriormente chiarito che essa non puo' derogare al principio, sancito nel primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 504/1992, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso e, quindi, non puo' introdurre l'istituto della solidarieta' passiva.
In altri termini, la norma regolamentare deve limitarsi ad operare una "finzione giuridica" in forza della quale, laddove il versamento sia unitariamente eseguito lo si deve assumere come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso. Con la conseguenza che eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta, sia in sede di liquidazione sulla base della dichiarazione che in sede di accertamento, od alla irrogazione di sanzioni (ovviamente, per motivi diversi dall'esecuzione materiale del versamento unitariamente anziche' disgiuntamente, essendo siffatta modalita' di pagamento consentita per regolamento) devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare, per la sua quota di possesso.
Passando al problema evidenziato da codesto comune (concernente i versamenti in autotassazione eseguiti, per i primi anni di applicazione dell'ICI, congiuntamente anziche' disgiuntamente e per i quali non puo' utilmente intervenire la norma regolamentare in quanto il termine decadenziale per la notifica dei relativi avvisi di liquidazione od accertamento oppure irrogatori di sanzioni viene a scadere antecedentemente all'entrata in vigore della disposizione regolamentare stessa) la Scrivente ritiene che, previo consenso dei contitolari interessati, il comune possa ugualmente assumere la "finzione" di cui si e' sopra detto (senza, quindi, tra l'altro, procedere a rimborsi in favore del contitolare versante ne' a recuperi nei confronti degli altri) e non comminare, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 18.12.1997, la sanzione connessa alla modalita' di esecuzione del versamento, congiuntamente anziche' separatamente, ferma restando, ovviamente, la irrogabilita' di sanzioni per motivi diversi (ad esempio, per omesso o tardivo versamento, laddove l'importo complessivamente versato dovesse risultare insufficiente o tardivamente eseguito).
Tale trattamento, si precisa, e' possibile limitatamente ai primi anni di applicazione dell'ICI, durante i quali, pur nella precisa previsione legislativa della soggettivita' passiva ICI proporzionalmente alla quota di possesso (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992), puo' essersi verificata una obiettiva incertezza sulle modalita' da seguire per effettuare materialmente il versamento in autotassazione. La scusabilita' dell'errore in commento e' rafforzata anche dal fatto che negli anni in discorso era ammesso e largamente praticato il versamento IRPEF congiunto tra coniugi.
La prospettata soluzione nulla toglie alla utilita' di adozione della disposizione regolamentare sovraillustrata, in quanto in sua vigenza l'assunzione della predetta "finzione giuridica" diventa a carattere permanente e prescinde dal consenso dei contitolari interessati.
Stante la portata generale della presente risoluzione, le Direzioni Regionali delle entrate sono pregate di diffonderla urgentemente presso i comuni compresi nelle proprie circoscrizioni.


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