RISOLUZIONE 20 APRILE 2007, N. 76 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Soppressione del codice tributo 3905
Credito imposta comunale sugli
immobili (ICI)
Con la Risoluzione 201/E del 19/06/2002 è stato istituito, tra gli
altri, il codice tributo 3905 per consentire ai contribuenti di utilizzare
crediti ICI in compensazione con le modalità di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riferiti ai Comuni che hanno
sottoscritto apposita Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
Il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, art. 37 comma 55,
convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 04/08/2006, ha
stabilito che l'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in
sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere
versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
In considerazione delle innovazioni introdotte dall'applicazione
delle norme contenute nel citato decreto legge n. 223/2006, si dispone la
soppressione del seguente codice tributo:
. 3905 - "Imposta comunale sugli immobili (ICI): credito ICI".
Si precisa che l'efficacia operativa della soppressione di tale
codice tributo decorrerà dal quinto giorno lavorativo successivo alla
data della presente risoluzione.
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