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PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 26 APRILE 2007
Termini e modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di liquidazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e al relativo versamento con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
Art. 1
A partire dal 1 maggio 2007 il contribuente ha la facoltà di versare l'imposta comunale sugli
immobili (di seguito denominata I.C.I.), anche utilizzando i crediti ammessi in
compensazione, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Non sono ammessi in compensazione i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate
degli enti locali, ad esclusione dei crediti relativi alle addizionali all'Irpef previste dal
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
Art. 2
Qualora dalla liquidazione delle imposte sui redditi emerga un credito, nel modello di
dichiarazione 730 il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte
l'ammontare del credito per il versamento dell'I.C.I..
Art. 3
Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322,
se aderenti alla convenzione sulle modalità di svolgimento del servizio di pagamento con
modalità telematiche in nome e per conto dei clienti, su richiesta di qualsiasi contribuente e
previa idonea autorizzazione ad operare, possono provvedere anche al versamento, in nome
e per conto del contribuente stesso, dell'I.C.I. dovuta a titolo di acconto e saldo, ovvero in
un'unica soluzione, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Gli intermediari abilitati possono effettuare un versamento cumulativo per
conto dei contribuenti che ne fanno richiesta, tramite un unico addebito, e trasmettono
all'Agenzia delle Entrate un flusso informativo di dettaglio dei singoli modelli F24, secondo
le specifiche tecniche approvate con separato provvedimento.
Art. 4
Il contribuente per esercitare la facoltà prevista dall'articolo 1, nel caso in cui si avvalga
dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta, provvederà al versamento delle somme
dovute a titolo di I.C.I direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322 secondo quanto previsto dal
precedente articolo 3.
Art. 5
Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 37, comma 49, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive integrazioni, per avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, i versamenti
dell'I.C.I. devono essere effettuati esclusivamente con modalità telematiche.
Art. 6
La struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, provvede giornalmente ad accreditare alle tesorerie comunali, concessionari o agenti
della riscossione le somme riscosse a titolo di I.C.I con i modelli F24, secondo i tempi e le
modalità ordinarie previste dagli articoli 21 e 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo.
Tali somme vengono ripartite al lordo delle compensazioni esercitate.
Art. 7
L'Agenzia delle Entrate trasmette ai comuni, tramite il sistema SIATEL, un flusso
informativo contenente il dettaglio delle informazioni relative alla riscossione dell'imposta,
delle sanzioni e degli interessi, secondo le specifiche tecniche rese disponibili sul sito
dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), con il rispetto della seguente tempistica:
- entro 9 giorni lavorativi dalla riscossione in tutti i casi in cui sia possibile la
trasmissione dei dati in via telematica;
- con cadenza mensile, relativamente alle riscossioni elaborate il mese precedente,
in tutti i casi in cui non sia possibile la trasmissione in via telematica.
Le modalità di accesso al sistema SIATEL sono quelle indicate nella sezione "servizi
telematici" del sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).
Art. 8
I comuni forniscono all'Agenzia delle Entrate le coordinate bancarie o postali sulle quali
accreditare le somme riscosse.
Eventuali variazioni delle coordinate devono essere comunicate almeno 30 giorni prima
dell' operatività dei cambiamenti richiesti.
Le comunicazioni iniziali e le variazioni delle coordinate avvengono tramite una specifica
sezione del sistema SIATEL, secondo le indicazioni contenute nel sistema SIATEL stesso.
Motivazioni
Con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, il legislatore, nel semplificare gli adempimenti ai fini I.C.I., ha previsto la
possibilità per i contribuenti di liquidare, in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi, l'imposta comunale sugli immobili e di effettuare i versamenti con le modalità del
capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Pertanto il pagamento del debito d'imposta potrà essere adempiuto anche attraverso i crediti
relativi a tipologie impositive ammesse in compensazione.
Nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione dei redditi avvalendosi
dell'assistenza fiscale di un soggetto diverso dal sostituto d'imposta, può autorizzare lo
stesso soggetto, qualora intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del D.P.R.
22 luglio 1998, n. 322 e aderente alla convenzione a provvedere al versamento, in nome e
per conto del contribuente stesso, dell'imposta dovuta in acconto e a saldo, anche
utilizzando eventuali crediti in compensazione, con le modalità previste dall'art. 17 del
decreto legislativo n. 241/97.
Nei casi di dichiarazione dei redditi modello 730 presentata tramite il sostituto d'imposta,
ovvero di dichiarazione dei redditi modello Unico, il contribuente provvede autonomamente
al versamento delle somme dovute a titolo di ICI, anche tramite un intermediario abilitato
convenzionato con l'Agenzia delle entrate, con le modalità di cui all'articolo 3 del presente
provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art.17 - 30): "Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni",
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (art.37 commi 49 e 55), convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: "Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 4 agosto 2006;
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: "Riordino della finanza degli enti
territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nel
supplemento ordinario n. 137 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: "Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: "Regolamento recante
modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208
del 7 settembre 1998;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: "Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma
133, della legge 23 dicembre 1996, n.662", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8
gennaio 1998;
Decreto 31 maggio 1999, n. 164: Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale
resa dei Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta
e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 11 giugno 1999.
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2006.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 26 aprile 2007
by Guida Ici Dossier.net
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