LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
( legge finanziaria 2002 )
(S.O. n. 285 alla G.U. 29 dicembre 2001, n. 301)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
Risultati differenziali.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al
netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per
un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta
fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l'anno
finanziario 2002.
2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto
degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in
31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.091
milioni di euro per l'anno 2003 e 3.174 milioni di euro per l'anno 2004, per
le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684
milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il
livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza
o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione
che prospetta analiticamente gli effetti prodotti sull'andamento delle
entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli
investimenti e lo sviluppo. La relazione indica i dati ed i metodi
utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per
la verifica in sede parlamentare.
5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non possono
essere emanati i decreti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 18
ottobre 2001 n. 383.
6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono destinate
prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare
stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo che si renda
necessario finanziare interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la
tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria. In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo
netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiori
entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della
pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori programmatici
fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 2
Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie,
della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti
sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore
farmaceutico.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in materia di detrazioni per carichi di famiglia, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
"b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè ogni altra persona indicata
nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per
l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1 gennaio 2002 da ripartire tra
coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere
sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per
ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di
lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la
detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il
reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1 gennaio
2002 l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a
336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo,
a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A
decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46
euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con
reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico;
2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con
due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a
46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro
figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi
precedenti è aumentata a 774,69 euro".
2. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui
redditi le parole:
"la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il
primo figlio" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione prevista alla
lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio".
3. All'articolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui
redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c-bis) è
inserita la seguente:
"c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;".
4. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, concernente la deducibilità delle spese sostenute
da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare
congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, è abrogato.
5. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13 è
sostituito dal seguente:
"13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle
aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20
per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La
deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte
dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla
partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle
forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge".
6. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sospeso per l'anno 2002.
Art. 3
Disposizioni in materia di beni di impresa.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui
alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere
eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo
all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di
approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera
fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal secondo
esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.
3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista
dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta
sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui all'articolo 105,
comini 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante
adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti
sugli utili distribuiti.
4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza
beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo,
del citato testo unico delle imposte sui redditi, può, entro il 30 aprile
2002, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa,
con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2002,
mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive,
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della
differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta
all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un
importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al
valore normale con l'aliquota propria del bene.
5. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di
imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura
per l'attribuzione della rendita catastale.
6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5
deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso
alla data del 1 gennaio 2001 e la restante parte in due rate di pari importo
entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento
annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
7. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999,
n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle
trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. In tale caso, tutti i
soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data
del 30 settembre 2001, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2001.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni
e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai
soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini
della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della
cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi
dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in
alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno dei due
valori.
9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il
valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima,
cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da
soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, nonchè nell'elenco dei revisori contabili, il valore
periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data
compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la
cessione è stata deliberata o realizzata.
10. Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo
devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre
2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003
ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano
le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21
novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei
soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche
con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2001. In questo caso, la misura dell'imposta
sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per
cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata
in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i
seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45 per
cento nel 2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere
richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo
di imposta.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
13. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le
parole: "Decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"Decorsi due anni". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono approvate le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate
all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi
dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonchè la
nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.
Art. 4
Riserve e fondi in sospensione di imposta.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se
imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio
o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001, possono
essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura
pari al 19 per cento.
2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi
relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate annuali,
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
dell'esercizio di cui al medesimo comma 1 e dei due successivi,
rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35
per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al comma
1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa; tuttavia,
rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di
cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui
al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tale fine si considera
come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per
cento di detto reddito.
4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto
o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se
l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione,
la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365
del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma,
del medesimo codice.
5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva
di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio
nonchè gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa all'esercizio di cui al medesimo comma 1.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le
sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi.
Art. 5
Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di
cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o
i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1
gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto,
il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società,
associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima,
cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da
soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, nonchè nell'elenco dei revisori contabili, a condizione
che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le
partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma
1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data
del 1 gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non
risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera
c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre
rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre
2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a
ciascuna rata.
4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la
perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al
codice fiscale della società periziata, nonchè alle ricevute di versamento
dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o
trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la
redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il
termine del 30 settembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa
società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa
è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui
è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di
stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei
titoli, quote o diritti alla data del 1 gennaio 2002, la relativa spesa è
portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in
proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di
acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei
commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui
redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, per i quali il
contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli
intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma
degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e
successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello
del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione
delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia,
unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al
codice fiscale della società periziata.
Art. 6
Modifica all'articolo 2474 del codice civile.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Al secondo comma dell'articolo 2474 del codice civile, come modificato
dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, dopo la parola: "soci" sono inserite le seguenti: "relative
alle società di nuova costituzione".
Art. 7
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili
e con destinazione agricola.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di
cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere
assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica
l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori
agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali
edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da
2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del
valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità
previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre
rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre
2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a
ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della
perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonchè alle
ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal
contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione
finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del
valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella
misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e
con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore
normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.
Art. 8
Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è
dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1 gennaio 2002.
2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria
sull'incremento di valore degli immobili di cui ai decreto-legge 13
settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 1991, n. 363, è escluso l'obbligo della dichiarazione di cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 è stato
dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando
all'ammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori
previsti dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del 1991,
e se non è dovuta imposta.
Art. 9
Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno
2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso
in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel
2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati
successivamente al 1 gennaio 1998, ai fin del computo del limite massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle
spese sostenute negli stessi anni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi
di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.
457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione
dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo
acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di
un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si
assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante
nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro
l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata
legge n. 449 del 1997.
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2002".
5. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il
comma 8, è aggiunto il seguente:
"8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del
reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e
dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati
annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla
durata temporale e dalla natura del contratto purchè stipulato da
organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49".
6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di
difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per
l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia
dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e facoltà di
fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari
importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.
7. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, le parole: "nella misura del 2,5" sono sostituite dalle seguenti;
"nella misura dell'1,9".
8. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato
dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 1998 al 2002" e le parole:
"negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "negli
anni dal 1998 al 2002";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2003".
9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere
conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da conseguire
risparmi non inferiori agli oneri recati dall'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 8, i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e
per tipo di coltivazione, di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 53 del 4 marzo 2000.
10. All'articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi", sono aggiunte le
seguenti: "nonchè alle società consortili e agli altri organismi
associativi indicati al comma 2, lettera c)".
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe d'estimo
conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie
provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto
delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi. I competenti
uffici dell'Amministrazione finanziaria provvedono all'inserimento negli
atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore delle nuove tariffe.
12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e
interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione
dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per
adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l'adeguamento alle
risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere
operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di
sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
14. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, dopo le parole: "negozi ed assimilati", sono inserite le seguenti:
", ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o
commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva".
15. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e al comma 4 le parole: "28 febbraio 2002", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al comma 2, all'alinea, le parole: "Per il periodo di imposta in corso
alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma
1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge"; le parole: "la medesima
dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione di
emersione";
c) al comma 2, lettera a), il primo periodo è sostituito dai seguenti: "gli
imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel
programma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito
imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del
lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione
sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente
imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo
periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del
20 per cento per U terzo periodo di imposta. L'imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento
del reddito imponibile dichiarato";
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo
periodo d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma
2, sono versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione
della dichiarazione di emersione, ovvero in ventiquattro rate mensili,
maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto termine";
e) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, non si applicano le sanzioni previste ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le violazioni concernenti gli
obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio
attività, e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento
dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento
dovuto in base alla dichiarazione annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo
non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia
di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive né
quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi
versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di
emersione";
f) al comma 7, le parole: "1 gennaio 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "1 settembre, 2002".
16. All'articolo 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese
residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono
prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni
poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le
stesse hanno avuto concreta esecuzione".
17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui al comma
7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, emanato
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro delle
finanze 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6
maggio 1992.
18. All'articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: "spettacoli" sono inserite le seguenti: "e i
tributi connessi"; le parole: "31 luglio 2000" sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2001" e le parole: "31 gennaio 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al comma 2, le parole: "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2002", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate di pari importo:
la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la
terza entro il 16 dicembre 2002";
c) al comma 5, le parole: "15 febbraio 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2003", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro
sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte degli
uffici competenti; al versamento integrativo si applicano gli interessi in
misura pari al tasso legale".
19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, si applicano anche alle associazioni pro loco.
20. All'articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole: "per l'anno 2001" sono inserite le seguenti:
"nonchè di 6 milioni di euro per l'anno 2002".
21. All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "tre anni" sono inserite le seguenti:
"o ad un anno per le società sportive professionistiche". Le disposizioni
previste dal presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2001.
22. All'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le
parole: "1 gennaio 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"1 marzo 2002".
23. All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente prestato
all'estero in zone di frontiera, le parole: "Per l'anno 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e 2002".
24. Per il completamento del programma relativo alla costituzione
dell'Anagrafe dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 è consentita la
prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente comma.
Art. 10
Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio
Testo: in vigore dal 28/02/2002
1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante
disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto
sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a
decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della
deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno";
b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione
delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: "delle
prime tre classi";
b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis.
L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati
per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua
l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola
superficie utile occupata da tali indicazioni";
c) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività
commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede
ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino
a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono
prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio
anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo
precedente";
d) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno
dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi
pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione
dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo
urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria
di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che
tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso
l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero
e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario
responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi
1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati
in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza
dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui
all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa
integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione
del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture,
anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti
contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di
pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito
dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma".
2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione
del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi,
previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi
rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le
relative attività propedeutiche, connesse o complementari.
3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma
4-bis, e dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotti dal comma 1 del presente
articolo, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa
nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato
secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti
aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di
altre disposizioni di legge.
4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a
favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute
ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto
speciale e delle norme di attuazione.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 7 è abrogato;
b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree
comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale
sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e
deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente
l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla
pubblicità con il canone".
Art. 11
Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in
materia di fondazioni.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c-bis) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e
formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso
l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e
beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani;
diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica;
sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia
popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute
pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi
psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e
qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati
possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;".
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla
fondazione, in numero non superiore a tre;".
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano
la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via
prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro
insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai
settori a maggiore rilevanza sociale".
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e
qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui
all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei
settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo
restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla
lettera d), nonchè dell'apporto di personalità che per professionalità,
competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta
l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al
perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti
idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo
modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e
comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti
che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al
periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare
componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle
fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai
destinatari degli interventi delle fondazioni;".
5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: ", unitamente" fino a:
"comma 6," sono soppresse.
6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, dopo la parola: "onorabilità," sono inserite le seguenti:
"intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un
ente senza scopo di lucro,".
7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il
comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione,
direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria
conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o
assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del
pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale".
8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, il primo periodo è soppresso.
9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti
senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e
moralità".
10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo
il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera
controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile,
direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o
comunque sia esso determinato".
11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali
ed in particolare con lo sviluppo del territorio".
12. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, il secondo periodo è soppresso.
13. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la
partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad
una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio
secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel
rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la
fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea
straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La
dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla
scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia
esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58".
14. L'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche
al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle
disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione
delle disposizioni della Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi
necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli
organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma,
le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità di
vigilanza, limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione,
nella quale è compresa l'esecuzione dei progetti di erogazione già
approvati.
15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il
Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse
complessivamente attivate nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto
nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui
all'articolo 46 della presente legge.
Art. 12
Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni
sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti
delle commissioni tributarie:
1) al comma 1, le parole: "di cui alla tabella F" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui alle tabelle E ed F";
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere
nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti nelle
commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui
all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i
punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la
maggiore anzianità di età";
b) dopo l'articolo 44-bis, è inserito il seguente:
"Art. 44-ter. - (Modifica delle tabelle)."
1. I criteri di valutazione
e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono
modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni
sul processo tributario, l'articolo 2, concernente l'oggetto della
giurisdizione tributaria, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Oggetto della giurisdizione tributaria).
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonchè le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie
promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la
delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la
ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una
stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il
classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della
rendita catastale.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui
dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria
giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di
falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di
stare in giudizio".
Art. 13
Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, già
individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è
ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito in litri 23
milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della
provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di euro.
2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti
energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita
dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle
frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio
comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché
nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.
3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra
è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si
applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi
oneri sono a carico dell'istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, che
vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Art. 14
Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano.
Testo: in vigore dal 28/02/2002
1. In funzione del completamento progressivo del processo di
armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di
tidurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche
del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro
dell'economia e delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al
comma 2, ad interventi di riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano
per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo
1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le tariffe T1
e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad
applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla revisione organica del regime
tributario del settore.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 159.114.224,77
euro per l'anno 2002, di 117.797.672,84 euro per l'anno 2003 50 milioni di
euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Art. 15
Disposizioni per il settore dell'autotrasporto.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno
2002 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta
dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
2. Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, in materia di ammortamento dei beni
materiali, è sostituito dal seguente:
"10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La
percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli
oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad
un solo impianto per ciascun veicolo".
3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di
esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e servizi,
è sostituita dalla seguente:
"g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonchè alle spese di
gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative
di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50
per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia
dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di
autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".
4. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno
2002 un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta
dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
ONERI DI PERSONALE
Art. 16
Rinnovi contrattuali.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti
a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione
integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5
per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati,
complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono
ripartite ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, del
citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione
della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al
medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli
incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di
amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione
integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in
attuazione del nuovo ordinamento del personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate
in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione
professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto
previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di
contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno
2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma
complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento
delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute
nei commi 1 e 4 dell'articolo 22 della presente legge. Eventuali economie di
spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della
consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non
conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare
le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale.
Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è destinata,
secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa,
al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate,
sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo
di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la
somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle
istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno
2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma
di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato
direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di
rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di
interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 è stanziata
la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della
responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi
causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della
propria attività istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto
di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le
ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro
per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2,
sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da
destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al
personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri
contributivi ai finì previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo
massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio
2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici,
delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale,
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle
università, nonchè degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle
amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei
rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli
atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione
integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di
cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie
per i rinnovi contrattuali.
Art. 17
Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva
nazionale ed integrativa.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le amministrazioni di
cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato
dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei
ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella
valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per
l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi
concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni
sulle quali il Governo ha formulato osservazioni".
2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente:
"Art. 40-bis. - (Compatibilità della spesa in materia di contrattazione
integrativa).
1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1,
comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte
in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione
integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a
campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6,
inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo
scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2
evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto
prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo
integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si
intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del
presente decreto legislativo".
Art. 18
Riordino degli organismi collegiali.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei
servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni,
escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità
montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi
collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata
specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio
personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione
già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai
sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di
natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto
dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre
all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi
interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come
indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli
adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso
ai componenti degli organismi collegiali.
Art. 19
Assunzioni di personale.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università,
limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca
ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti
locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità
interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione
del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative
al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti
disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità
previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli
attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonchè di
trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità
fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in
cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a
quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per
cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e
competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti
erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale.
Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni
di personale relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unità, nonchè quelle relative
alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo
corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si
applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica
altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonchè agli
avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il
Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del
settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni
nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali
strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato
giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute
nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato
ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18
agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per
l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per
l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al
divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero
della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del
personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18,
comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire
dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a
tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle
comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo
della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento
pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della
magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48,
le parole: "banditi con unico decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da
bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 51
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di
personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31
dicembre 2002".
4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonchè il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con
l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse
umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale
esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui
svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative
funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui
affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonché
delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle
derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia
indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le
cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di riferimento. Per le Forze armate si tiene comunque conto dei
criteri e degli oneri già considerati ai sensi della legge 14 novembre
2000, n. 331.
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di
ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva
approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono
autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e
ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato al termine di ciascun quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella
"A" allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di
reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria
delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 215 del 2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente
articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli
enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio
siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste
italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45,
comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31
dicembre 2002. I comandi in atto del personale dell'istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116,
sono prorogati al 31 dicembre 2002.
10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del
Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso
di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a
richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella
medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando
all'incarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro
iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica
in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di
medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed
essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e
della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente
disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica
notturna e festiva e della guardia medica turistica.
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina
generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare
successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le
scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il
conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione
europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di
specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di
specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare
successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i
corsi di formazione specifica in medicina generale.
13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato si applicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio le disposizioni di cui all'articolo 118, comma
14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione
del proprio personale, anche ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo
la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali,
organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a
distanza per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle
amministrazioni interessate. A tale fine, nei limiti delle ordinarie risorse
finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione, del personale, le
amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione,
sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio
del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea
o provvedere al relativo rimborso.
15. Ai fitti dello sviluppo e del potenziamento dell'attività di ricerca
della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nei limiti della spesa
relativa alla dotazione del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000,
n. 301, e con conseguente indisponibilità di posti di professore, la
medesima Scuota può assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento
di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in
materia universitaria.
Art. 20
Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella
regione Sicilia.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima
provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei
rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio
1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992,
come sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli
articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti
locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli
eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure
selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno
di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa
spesa si provvede a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati
alla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
1991, n. 433, e successive modificazioni.
2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi
del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle
procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.
3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli
obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis) del comma 2
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive
modificazioni, può essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive
competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le
amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonchè di comuni
con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle
attività delle stesse.
Art. 21
Sostituzione dei carabinieri ausiliari.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva
sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è attivato un primo programma di arruolamento di contingenti
annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro per l'anno 2003 e di
60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessità
di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione
del contingente di ausiliari.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le
modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono
partecipare, se di età non superiore a trenta anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso
la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di
scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza
demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.
3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per
cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle
Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono
riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.
Art. 22
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore
qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale
docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base
del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità
orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola,
nonchè nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della
specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di
funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire
interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con
particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed alla sua partizione su base regionale.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di
ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale,
su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche
interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime
istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di
cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno
all'handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori
di handicap nelle singole istituzioni scolastiche.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi
vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio
nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le
frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive
di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore
settimanali.
5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene
prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e
dell'organico di istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole
dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla
sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano
dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre
i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo
di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad
incrementare il fondo di istituto.
7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n.
425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del
candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole
legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad
una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di
classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i
docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali
le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state
preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno dei
docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il
dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente
e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero
dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi
previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il
limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.
8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici,
di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in
160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.
9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di
cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonchè il periodo di
formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla
base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed
è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il
periodo di formazione ha una durata di quattro mesi, è articolato in 160
ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai
presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio
di cui al comma 8.
10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati
dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del
periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'Istituto
nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e degli
istituti regionali di ricerca educativa.
11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono
utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di
cui all'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori
del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tale
fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che
beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 9
vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria
superiore.
13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il
previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi
compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e civile e delle Forze armate, l'istituto di perfezionamento della
Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e
la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un
credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono
individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni
interessate e le università.
14. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "straordinario" è soppressa;
b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002";
c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "A tale fine, per la
razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e
per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle
risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non
inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono
destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione
professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalità
nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma".
Art. 23
Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle
spese di personale.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto
dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e
successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1
gennaio 2002.
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si
interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di
indennità integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio
iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale
riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono
conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli
stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in
relazione al regime di impegno già previsti dall'articolo 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2
del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 1987, n. 158. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni
giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in
materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
Capo II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 24
Patto di stabilità interno per province e comuni.
Testo: in vigore dal 27/04/2002
1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi
comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il
disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione
superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà
essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.
2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, per
l'anno 2002, il complesso delle spese correnti, al netto degli interessi
passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, non può superare
l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentato del
6 per cento.
3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese correnti connesse
all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla
base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o
negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o
regionali.
4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si
applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite
dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio
finanziario 2000.
4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli
enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000,
la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, è
convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno
precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata
superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere,
altresì, calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni
contabili determinate sulla media degli anni 2000 e 2001 relativa alla
gestione dei servizi a carattere imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003.
5. Per gli anni 2003 e 2004, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti riducono il proprio disavanzo attraverso un
ulteriore intervento correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente
dell'anno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale intervento correttivo
si applica al disavanzo dell'anno precedente incrementato del tasso di
inflazione programmata indicato dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
6. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità
montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati
enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al
ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione
Contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.
7. Gli enti locali emanano direttive affinchè gli amministratori da loro
designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni
di cui al comma 6 o l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo
del comma 6.
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere
opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine
di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i
trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui
fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono
rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento.
Per l'anno 2002, qualora l'ente non rispetti i limiti di cui al comma 4,
l'importo dei trasferimenti correnti ad esso spettante è ulteriormente
ridotto in misura pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti, per lo
stesso ente, dall'osservanza del medesimo comma 4 e i risultati conseguiti,
e comunque non oltre il 25 per cento dei suddetti trasferimenti. Le risorse
che si rendono disponibili sono attribuite, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
alle province e ai comuni che abbiano rispettato i medesimi limiti. Gli enti
locali sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo modalità e tempi stabiliti con decreto dello stesso Ministero, le
informazioni concernenti il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 4; in
caso di mancata trasmissione delle informazioni l'ente viene considerato
come inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo e i
trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente ridotti dell'1 per cento
rispetto alla riduzione prevista ai primo periodo.
10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli
adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con
popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di
riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere
trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni
assunti.
12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali
operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate
nel conto di tesoreria.
13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e
le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da
adottare entro il mese di aprile 2002.
14. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il
rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione.
Art. 25
Finanza decentrata.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificaziOni, è sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del
presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme
versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto
dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero
importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il
versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno
relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei
singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato
il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione
definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi
all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze
entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme
dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite
ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile
da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti
dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni
del Ministero dell'interno delle somme spettanti".
2. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate, con decorrenza dall'anno 2002, le seguenti modificazioni:
a) le parole: "A decorrere dall'anno 1999" sono soppresse;
b) le parole: "34 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "24 per cento
al Ministero dell'interno, del 40 per cento";
c) le parole da: "del 50 per cento" fino a: "è destinato" sono sostituite
dalle seguenti: "e del 20 per cento";
d) al terzo periodo, dopo la parola: "programmato" sono aggiunte le
seguenti: "ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo,
qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro";
e) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le somme attribuite alle
province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche,
anche su base transprovinciale o anche attraverso contributi ai comuni".
3. All'articolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato dall'articolo 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: "I componenti degli organi di
controllo della società sono designati dagli enti locali destinatari degli
utili distribuiti. La società di certificazione deve essere iscritta nel
registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno".
4. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Attribuzione delle azioni alle regioni).
1. Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. Le regioni avviano la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro i successivi sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia".
5. All'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"30 novembre 2002";
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Per gli anni 2002 e 2003 è istituita per i comuni una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza
affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente,
quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al
capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è
ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione
all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla
base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti,
distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante
presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito è ripartito tra i
comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari
al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3. Nel caso in
cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti
insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la
compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei
trasferimenti spettanti per l'anno.
5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a
comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi
all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3,
ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3.
Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni
l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il
correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali.
L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato
dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di
uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati
previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base
dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati
dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al
Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i
dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate".
6. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano alle quali non spetti già la compartecipazione alle imposte
sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei
modi previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione è
attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive nella misura
prevista dagli statuti per le imposte sostituite.
7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo
socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali
indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, è istituito presso il
Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo
economico-sociale delle isole minori.
8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono determinate in
51.645.689,90 euro per l'anno 2002.
9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad
accedere al Fondo di cui al comma 7. Il Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le
modalità per l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse.
Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
10. Per l'anno 2002, ai fini dell'adozione di programmi di sviluppo e
riqualificazione del territorio, è istituito presso il Ministero
dell'interno il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni. Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le disposizioni
per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione del Fondo tra gli
enti interessati, assicurando ai comuni con popolazione non superiore a
40.000 abitanti compresi nelle aree di cui all'articolo 44 della presente
legge una quota non inferiore all'85 per cento del totale delle
disponibilità del Fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono fissate
in 103.291.379,82 euro.
Art. 26
Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
sostituito dal seguente:
"11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo
stesso livello per l'anno 2002, è incrementato del tasso di inflazione
programmato a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito
della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed è finalizzato
all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora
in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate
per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50
per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui
all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli
enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo
degli squilibri di fiscalità locale".
Art. 27
Disposizioni finanziarie per gli enti locali.
Testo: in vigore dal 27/04/2002
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale
sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'incremento delle risorse, derivante
dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla
base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui
all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla
riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa l'applicazione del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto disposto
dall'articolo 9, comma 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di
cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo
perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli
enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed
all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi
erariali sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al
fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune
di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede
della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti
erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni
di euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il comune
di Roma è escluso dalla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 26,
comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonchè delle risorse di cui al
comma 1, secondo periodo, del presente articolo.
4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunità montane
che si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui sia
effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni è
stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.
5. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti
locali, in caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune
montano proveniente da altra comunità montana, i trasferimenti erariali
spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla
popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative
sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.
6. Il contributo annuo attribuito dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2001, n. 26, è incrementato a decorrere dall'anno 2002
dell'importo di 1.500.000 euro.
7. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 161, comma 3, le parole: "la sospensione della seconda rata"
sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione dell'ultima rata";
b) all'articolo 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono" sono
sostituite dalle seguenti: "E' data facoltà agli enti locali di iscrivere";
c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sommato a
quello dei mutui precedentemente contratti" sono inserite le seguenti: ", a
quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi".
8. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
sostituito dal seguente:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".
9. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, i termini per la liquidazione e l'accertamento
dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono
prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1998
e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di
attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di
cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualità
d'imposta 1997 e successive.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni
previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono
fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni
a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima
legge n. 925 del 1980.
11. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale
D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio
unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a
seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti
insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti
a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il
Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a
ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo
Stato.
12. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti
è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite
di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87
milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a
valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli
enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF
disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello
Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di
pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile
d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte
delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle
citate contabilità speciali.
14. La facoltà di ricorrere alla contrazione di mutui per il ripiano dei
disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale,
attribuita alle regioni e agli enti locali da specifiche disposizioni
legislative, può essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti
dai bilanci delle predette aziende, redatti ed approvati secondo i
rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi 2000 e precedenti. Per il
finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, tale facoltà può essere esercitata limitatamente
ai contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001.
15. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al
secondo periodo, dopo le parole: "in deroga ad ogni normativa vigente", sono
aggiunte le seguenti: ", determinando il prezzo di cessione con riguardo
alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche
originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato".
16. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", non tenendo
conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di
urbanizzazione".
17. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a), b) e c)
sono sostituite dalle seguenti:
"a)l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il
versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato
il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i
successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato
il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i
successivi sessanta giorni".
18. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente il credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed
enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della legge 21 novembre
2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, è sostituito dal seguente:
"1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in
relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che
gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere
utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".
19. Gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal piano
regolatore generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di
attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche,
assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi in locazione, a
titolo oneroso, nelle more dell'attuazione del piano regolatore generale
stesso, a soggetti pubblici o privati, fino alla data d'inizio dei lavori
connessi alla realizzazione di tali attività, attraverso la stipula di
contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di
locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili può essere attribuita
una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla
destinazione urbanistica dell'area. Il contratto di locazione costituisce
titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza
del contratto medesimo, con esclusione del pagamento dell'eventuale
indennità di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviare
almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle
parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di
proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo
contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente
nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Capo III
PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI
Art. 28
Trasformazione e soppressione di enti pubblici.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di
ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei
servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri
dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro interessato, individua gli enti pubblici, le amministrazioni, le
agenzie e gli altri organismi ai quali non siano affidati compiti di
garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o
indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici,
disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di
diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti od organismi che
svolgono attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa
in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i
riflessi sulla destinazione del personale.
2. Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma 1 sono esclusi gli
enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi pubblici che:
a) gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza
sociale;
b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica è
garanzia per la sicurezza;
c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica.
3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al
comma 5 dell'articolo 29 e all'articolo 33 sono trasmessi al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Quest'ultimo è
espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento. Le Commissioni possono richiedere una sola volta ai Presidenti
delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del