LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
( legge finanziaria 2002 )
(S.O. n. 285 alla G.U. 29 dicembre 2001, n. 301)
OMISSIS
Capo II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 27
Disposizioni finanziarie per gli enti locali.
Testo: in vigore dal 27/04/2002
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale
sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'incremento delle risorse, derivante
dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla
base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui
all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla
riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa l'applicazione del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto disposto
dall'articolo 9, comma 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di
cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo
perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli
enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed
all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi
erariali sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al
fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune
di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede
della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti
erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni
di euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il comune
di Roma è escluso dalla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 26,
comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonchè delle risorse di cui al
comma 1, secondo periodo, del presente articolo.
4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunità montane
che si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui sia
effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni è
stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.
5. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti
locali, in caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune
montano proveniente da altra comunità montana, i trasferimenti erariali
spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla
popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative
sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.
6. Il contributo annuo attribuito dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2001, n. 26, è incrementato a decorrere dall'anno 2002
dell'importo di 1.500.000 euro.
7. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 161, comma 3, le parole: "la sospensione della seconda rata"
sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione dell'ultima rata";
b) all'articolo 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono" sono
sostituite dalle seguenti: "E' data facoltà agli enti locali di iscrivere";
c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sommato a
quello dei mutui precedentemente contratti" sono inserite le seguenti: ", a
quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi".
8. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
sostituito dal seguente:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".
9. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, i termini per la liquidazione e l'accertamento
dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono
prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1998
e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di
attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di
cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualità
d'imposta 1997 e successive.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni
previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono
fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni
a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima
legge n. 925 del 1980.
11. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale
D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio
unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a
seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti
insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti
a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il
Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a
ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo
Stato.
12. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti
è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite
di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87
milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a
valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli
enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF
disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello
Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di
pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile
d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte
delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle
citate contabilità speciali.
14. La facoltà di ricorrere alla contrazione di mutui per il ripiano dei
disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale,
attribuita alle regioni e agli enti locali da specifiche disposizioni
legislative, può essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti
dai bilanci delle predette aziende, redatti ed approvati secondo i
rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi 2000 e precedenti. Per il
finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, tale facoltà può essere esercitata limitatamente
ai contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001.
15. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al
secondo periodo, dopo le parole: "in deroga ad ogni normativa vigente", sono
aggiunte le seguenti: ", determinando il prezzo di cessione con riguardo
alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche
originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato".
16. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", non tenendo
conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di
urbanizzazione".
17. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a), b) e c)
sono sostituite dalle seguenti:
"a)l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il
versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato
il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i
successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato
il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i
successivi sessanta giorni".
18. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente il credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed
enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della legge 21 novembre
2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, è sostituito dal seguente:
"1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in
relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che
gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere
utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".
19. Gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal piano
regolatore generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di
attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche,
assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi in locazione, a
titolo oneroso, nelle more dell'attuazione del piano regolatore generale
stesso, a soggetti pubblici o privati, fino alla data d'inizio dei lavori
connessi alla realizzazione di tali attività, attraverso la stipula di
contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di
locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili può essere attribuita
una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla
destinazione urbanistica dell'area. Il contratto di locazione costituisce
titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza
del contratto medesimo, con esclusione del pagamento dell'eventuale
indennità di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviare
almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle
parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di
proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo
contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente
nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
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