Gli importi in euro dell’imposta comunale sugli immobili
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
Si riportano le varie disposizioni normative relative all’imposta
comunale sugli immobili che contengono riferimenti ad importi
espressi in lire convertiti in euro, applicabili dal 1° gennaio 2002.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, che riconosce agli enti locali ampia potestà regolamentare, i
comuni possono legittimamente deliberare aliquote e detrazioni in
misura diversa da quella stabilita dalla legge.
Nell’elencazione riportata sono state indicate le norme con
l’importo in lire seguito dall’importo in euro risultante dal
semplice calcolo aritmetico di conversione, facendo riferimento ai
criteri dettati dall’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 24 giugno 1998, n.
213, recante disposizioni per l’introduzione dell’euro
nell’ordinamento nazionale. Detta norma stabilisce che, qualora gli
importi in lire contenuti in norme vigenti non costituiscono
autonomo importo monetario da pagare, la conversione deve essere
effettuata utilizzando almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente
espressi in unità di lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi
in decine di lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
centinaia di lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
migliaia di lire.
Gli importi di seguito indicati sono stati convertiti prendendo in
considerazione tre cifre decimali, in quanto, pur trattandosi di
importi originariamente espressi in migliaia di lire, si è preferito
utilizzare più decimali, al fine di ottenere una somma che fosse il
più vicino possibile all’importo originariamente espresso in lire.
Tale modalità di calcolo è ammessa dalla stessa legge la quale
consente che nel caso di specie possono essere utilizzate almeno
due cifre decimali ed è stata seguita proprio per garantire il più
possibile l’invarianza dei pagamenti rispetto a quelli effettuati in
lire.
Tuttavia, l’ente locale, sulla base dell’autonomia regolamentare
prevista dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può deliberare
importi contenenti un numero di decimali inferiore rispetto a quello
proposto, fermo restando che gli importi così approvati siano più
favorevoli per il contribuente.
Si ricorda che l’importo finale in euro da corrispondere al comune
deve essere debitamente arrotondato al centesimo più vicino, a norma
dell’art. 5, del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17
giugno 1997. Tale operazione deve essere effettuata tenendo conto
del valore del terzo decimale; sicchè, se il terzo decimale è
inferiore a 5, l’importo da pagare deve essere arrotondato per
difetto, mentre se è uguale o superiore a 5, l’importo da pagare
deve essere arrotondato per eccesso.
Esempio:
importo dell’imposta: € 105,346
Imposta da pagare: € 105,35
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
nell’articolo 8, comma 2, l’importo relativo alla
detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo di "lire 200.000" deve intendersi pari a:
"103,291 euro";
nell’articolo 8, comma 3, gli importi relativi
alla detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo di "lire 200.000" e di "lire
500.000" devono intendersi rispettivamente pari a: "103,291
euro" e "258,228 euro";
nell’articolo 9, comma 1, relativo alle
modalità di determinazione del tributo per i terreni agricoli, il
riferimento all’importo eccedente il valore di "lire 50 milioni"
deve intendersi effettuato a : "25822,845 euro";
nell’articolo 9, comma 1, lettera a), relativo
alle modalità di determinazione del tributo per i terreni agricoli,
il riferimento agli importi di "50 milioni di lire" e "120 milioni
di lire" deve intendersi effettuato rispettivamente a: "25822,845
euro" e "61974,827 euro";
nell’articolo 9, comma 1, lettera b), relativo
alle modalità di determinazione del tributo per i terreni agricoli,
il riferimento agli importi di "120 milioni di lire" e "200 milioni
di lire" deve intendersi effettuato rispettivamente a: "61974,827
euro" e "103291,379 euro";
nell’articolo 9, comma 1, lettera c), relativo
alle modalità di determinazione del tributo per i terreni agricoli,
il riferimento agli importi di "200 milioni di lire" e "250 milioni
di lire" deve intendersi effettuato rispettivamente a: "103291,379
euro" e "129114,224 euro";
nell’articolo 10, comma 3, primo periodo,
concernente il pagamento dell’imposta, l’arrotondamento "a mille
lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per
eccesso se è superiore" deve considerarsi inapplicabile per evidente
incompatibilità con la diversa unità monetaria di riferimento;[1]
nell’articolo 10, comma 3, ultimo periodo,
relativo agli importi delle commissioni spettanti al concessionario
della riscossione pari a "lire 3.500" ed a "lire 100.000" devono
intendersi riferite rispettivamente a: "1,807 euro" e "51,646 euro";
nell’articolo 14, comma 1, che disciplina le
sanzioni amministrative tributarie, l’importo minimo della sanzione
applicabile per omessa presentazione della dichiarazione, pari a
"lire centomila" deve intendersi pari a "51 euro"[2];
nell’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, gli importi minimi e massimi della sanzione
amministrativa tributaria applicabile nel caso in cui l’errore o
l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione
del tributo, che variano "da lire centomila a lire cinquecentomila"
devono intendersi riferiti alle seguenti somme: "da 51 euro a 258
euro[2]";
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
nell’articolo 58, comma 3, l’importo relativo
alla detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo di "lire 500.000" deve intendersi
pari a: "258, 228 euro";
nell’articolo 59, comma 1, lettera l), numero
4, gli importi delle sanzioni applicabili per la omessa
comunicazione al comune le parole "lire 200.000" e "lire 1.000.000"
devono intendersi riferiti alle seguenti somme "103 euro" e "516
euro[2]".
Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 1994, n. 473
a) all’art. 6, comma 5, l’importo al di sotto del quale non si fa
luogo al versamento dell'imposta comunale sugli immobili pari a
"lire 4.000" deve intendersi riferito a: "2,066 euro".
[1] Infatti, la conversione degli importi contenuti nella norma in
esame comporterebbe un arrotondamento pari "a 0,52 euro per difetto se la
frazione è inferiore a 0,26 euro e per eccesso se non inferiore".
Applicando tale norma si verificherebbero evidenti distorsioni.
Se, ad esempio, l’imposta da pagare è pari a € 10,25, in base a tale
norma, l’arrotondamento sarebbe pari a € 10.
Se, invece, l’imposta da pagare è pari a € 10,28, l’arrotondamento sarebbe
pari a € 10,52.
Se, invece, l’imposta da pagare è pari a € 10,72, non si avrebbe alcun
arrotondamento, poiché la frazione di euro è superiore a 0,52 euro e la
norma in esame non consente di effettuare alcun arrotondamento.
[2] Si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’art. 51 del D.
Lgs. n. 213 del 1998, ha previsto che se l’operazione di conversione degli
importi relativi alle sanzioni produce un risultato espresso anche con
decimali la cifra è arrotondata eliminando i decimali. Ad esempio, la
conversione in euro degli importi pari a £ 100.000 ed a £ 500.000,
sarebbero pari a 51,65 e 258,23, ma la disposizione richiamata comporta
che le sanzioni comminabili siano rispettivamente pari a € 51 ed a € 258.
Fonte: Ministero delle Finanze