Norme sull'Imu, Imposta Municipale Unica sugli Immobili

Il testo completo del decreto fiscale approvato dal Senato il 4 aprile 2012

Iter parlamentare della legge di conversione del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante 'Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento'

 

Il Senato ha approvato il testo del decreto fiscale contenente importanti modifiche alla disciplina dell' Imu, l'Imposta Municipale Unica sugli immobili. Il provvedimento dovrà passare al vaglio della Camera affinché il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, possa essere convertito in legge.

Per quanto riguarda l'Imu, ecco le principali novità.
  • La prima rata dovrà essere pagata applicando le aliquote base: 4 per mille per l'abitazione principale e 7,6 per mille per gli altri immobili. L'acconto, che dovrà essere versato entro il 18 giugno perché il 16 cade di sabato, consiste nel 50% dell'importo dovuto. Il conguaglio avverrà con la seconda rata, da pagare entro il prossimo 17 dicembre (il 16 cade di domenica).

  • Le aliquote definitive verranno decise dal Governo entro il 10 dicembre, tenendo conto del gettito dell'acconto e facendo salve le deliberazioni dei Comuni in merito alle addizionali. I Comuni dovranno stabilire le aliquote entro il 30 settembre.

  • Sono stati previsti sconti per gli immobili di interesse storico ed artistico, per gli immobili Iacp e per quelli appartenenti alle fondazioni bancarie (purché non producano reddito).

  • E' stata prevista l'esenzione dall'Imu per gli immobili divenuti inabitabili in seguito a calamità naturali, accatastati nella categoria F/2 (come, ad esempio, le case de L'Aquila). Gli immobili inagibili ma non classificati nella categoria catastale F/2 godranno di una riduzione del 50% della base imponibile.

  • Per i fabbricati strumentali rurali, che dovranno essere accatastati entro il 30 novembre, la prima rata ammonterà al 30% del totale; il restante 70% sarà pagato con il saldo di dicembre.

  • Sono esenti dal pagamento dell'Imu tutti i fabbricati rurali situati nei comuni montani.

  • Per i terreni agricoli non coltivati direttamente, il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale aumenta da 130 a 135.

  • Per il settore agricolo diventano possibili riduzioni delle aliquote, poiché il Governo ha fissato un tetto al prelievo: 135 milioni di euro per i fabbricati rurali e 88 milioni di euro per i terreni agricoli.

  • Nessuna agevolazione viene concessa agli anziani ricoverati in istituti di cura o in case di riposo. Tuttavia, un ordine del giorno della Camera prevede la possibilità di concedere loro l'aliquota ridotta per l'abitazione principale, purché gli immobili non risultino locati. Va sottolineato che tale agevolazione non è sicura, perché dovrà essere approvata dall'assemblea di Montecitorio.

Qui sotto, il testo completo ed ufficiale del decreto fiscale approvato dal Senato il 4 aprile 2012.
Emendamento al disegno di legge di conversione
Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

"Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento è convertito in legge con le modificazioni apportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

 

ALLEGATO

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE Dl CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16

 

All'articolo 1,

al comma 2, lettera b), capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: «dell'istanza» con le seguenti: «della richiesta »;

al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie».

All'articolo 2,

al comma 1, alinea, sostituire le parole: «altra attività amministrative» con le seguenti: «altre attività amministrative»;

al comma 3, sostituire le parole: «ai sensi del comma 2» con le seguenti: «ai sensi del secondo comma»;

al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «si determino» con le seguenti: «si determinano»;

al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto», aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.»;

al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «dalle seguenti» con le seguenti: «dalla seguente»;

al comma 9, sostituire le parole: «e relative» con le seguenti: «, e delle relative»;

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«l3-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "Nel settore turistico" sono sostitute dalle seguenti: "Nei settori agricolo, turistico"».

All'articolo 3,

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «committente apposita» con le seguenti: «committente nonché apposita»;

al comma 3, le parole: "1° maggio 20l2" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2012";

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti commi:

"4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazione centrali e locali e dai loro Enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste Italiane S.p.A, è consentito ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.

4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato, deve presentare alle banche o a Poste Italiane S.p.A. copia della documentazione già autorizzata dall'Ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché l'attestazione, da parte di un medico di base o di una struttura pubblica, delle condizioni di salute che impediscono al soggetto di recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane S.p.A. ovvero documentazione, rilasciata dall'autorità giudiziaria o dalla struttura penitenziaria, che attesti lo stato di detenzione.

4-sexies. Entro il 31 maggio 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.

4-septies. Se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l'indicazione non è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'Ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza."»;

al comma 5, lettera b), capoverso, sostituire la parola: « 72-ter » con le seguenti: «Art. 72-ter» e al medesimo capoverso, al comma 2, sostituire le parole: «comma 4» con le seguenti: «quarto comma»;

al comma 9, sostituire le parole: «La disposizione del comma 8 trova» con le seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 8 trovano»;

sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 limitatamente al consumo di detta energia".

b) all'articolo 55, comma 5 dopo le parole: "impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore", sono inserite le seguenti: "ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente"»;

dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

"16-bis. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per 1a valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, cui è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per 1'anno 2012. L'individuazione delle regioni beneficiarie, nonché i criteri e le modalità di erogazione del predetto Fondo, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. All'onere derivante dal presente comma si provvede, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al presente comma.

16-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 1, alla lettera a-bis) è premessa la seguente: "a.1) le somme di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 50 concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 11.500 euro;

b) all'articolo 13 comma 1, alinea dopo le parole "50, comma 1, lettere a), b)", la parola "c)," è soppressa.

16-quater. Le somme da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio 0 di addestramento professionale, per gli importi eccedenti l'ammontare indicato a11'articolo 52, comma 1, lett. a.1), del citato testo unito di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, costituiscono reddito ai sensi de1l'articolo 50, comma 1, lett. c) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, anche in deroga alle specifiche disposizioni che ne prevedono l'esenzione o l'esclusione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51, comma 2, lett. f-bis) del predetto decreto".

Dopo 1'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 3 bis. - (Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)

1. Al punto 11) della tabella A allegata al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR), ai quantitativi dei combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica si applica l'aliquota per uso combustione ridotta in misura corrispondente ai coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale e con riferimento alle diverse configurazioni impiantistiche. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento".

2. Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 i coefficienti di cui al punto 11), ultimo capoverso, della tabella A allegata al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n° 16/98 dell'11 marzo 1998 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12%.".

Art. 3-ter.

1. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal primo al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".».

All'articolo 4,

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).";

b) nel comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali gli immobili esenti dall'imposta municipale propria."»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « si applicano» inserire le seguenti: «, in deroga all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011,»

al comma 3, dopo le parole "imposta municipale propria" sono aggiunte le seguenti: "relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze";

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «emanate prima dell'approvazione» con le seguenti: «emanati prima della data di entrata in vigore»;

sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono soppresse; dopo le parole: "della stessa" sono aggiunte le seguenti: "; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.";

b) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La base imponibile è ridotta del 50 per cento salvo che per gli immobili classificati "F2" che continuano ad avere rendita zero:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

c) al comma 5, le parole "pari a 130" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 135";

d) al comma 8 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni";

e) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. l terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.";

f) al comma 10, al penultimo periodo, dopo le parole: "30 dicembre 1992, n. 504", sono aggiunte le seguenti: "; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17.";

g) al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17.";

h) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata é versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L?accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché sui risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 luglio 2012.";

i) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"»;

d) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h), comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni".

5-ter. il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.

5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

5-quinquies. Per le cooperative di cui alla Sezione II del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.

5-sexies. La riduzione e il recupero previsti dall'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono incrementati di euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013, in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria.

5-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 4-bis, ultimo periodo, dopo le parole "di Burano" sono aggiunte le seguenti: " e per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

b) all'articolo 90, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41.";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi de1l'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 25 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.";

c) all'articolo 144, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque 1'articolo 41.";

2) nell'ultimo periodo le parole "ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo".

5-octies. Le disposizioni del comma 5-septies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.»;

al comma 9, capoverso 5, primo periodo, sostituire la parola: «deficitari» con la seguente: «deficitarie» e le parole: «nei confronti di quello» con le seguenti: «precedente a quello»;

al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: «derivanti» con la seguente: «derivante» e le parole: «2013 è» con le seguenti: «2013, è»;

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 sono soppresse le seguenti parole : "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo " e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La riduzione è riportata nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza.".

12-ter. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole: "30 giugno" con le seguenti: "31 ottobre".".

Dopo l' articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Articolo 4-bis.

1. A1 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54:

1) al terzo periodo le parole: «a condizione che la durata del contratto non sia» sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non»;

2) al quinto periodo le parole: «a condizione che la durata del contratto non sia» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non»;

b) il comma 7 dell'articolo 102 è sostituito dal seguente:

«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96.».

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'articolo 5,

al comma 3, sostituire le parole: «12,5 per cento,» con le seguenti: «12,5 per cento»;

al comma 7, capoverso 2, dopo le parole: "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228" aggiungere le seguenti: "e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo";

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. All'articolo 4, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97", sono inserite le seguenti: ", prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma l, lett. a), e".

All'articolo 6,

al comma 3 e al comma 4 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «26 novembre» con le seguenti: «24 novembre».

All'articolo 7,

al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: «agli oggetti» e, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «degli schemi» con le seguenti: «agli schemi».

All'articolo 8,

sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.»";

al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «art.» con la seguente: «articolo»;

al comma 3, sostituire le parole: «emessi in base al comma 4-bis» con le seguenti: «emessi in base al citato comma 4-bis» e le parole: «definitivi; resta ferma» con le seguenti: «definitivi. Resta ferma»;

al comma 4, lettera d-ter), sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «15» e la parola: «cinquantamila» con la seguente: «50.000»;

al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «articolo» con la seguente: «decreto»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi".

al comma 9, lettera b), sostituire la parola: «35-quater» con le seguenti: «A11. 3S-quater (Pubblicità in materia di partita IVA)»;

al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: «fondi sanitari per» con le seguenti: «fondi sanitari. Per»; e le parole: «sul valore nominale di rimborso» con le seguenti: «sul valore nominale di rimborso»;

al comma 14, dopo le parole "sono soppresse" aggiungere, in fine, le seguenti: "e, all'ultimo periodo, dopo le parole: "euro 5.000" sono aggiunti i seguenti periodi: "Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso".".

al comma 16,

lettera f), capoverso 15-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «prevista dal comma precedente» con le seguenti: «prevista dal periodo precedente»;

lettera h), dopo la parola: «tariffa» inserire le seguenti: «, parte 1,»;

dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21-bis. All'articolo 16, comma 5 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "nel deposito IVA", sono aggiunte le seguenti: "senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto";

al comma 23,

secondo periodo, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «del presente comma» e dopo le parole "legge 13 maggio 1999, n. 133", aggiungere le seguenti: ", nonché con le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

terzo periodo, sostituire la parola: «Ministero» con la seguente: «Ministro» e dopo le parole: «ad apportare» inserire le seguenti: «, con propri decreti», quarto periodo, dopo le parole: «Al Ministero» inserire le seguenti: «del lavoro e delle politiche sociali»;

il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Nelle more delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dall'attuazione del presente comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

sesto periodo, sostituire le parole: «predette disposizioni» con le seguenti: «disposizioni del presente comma»;

al comma 24,

al primo periodo, sostituire la parola: «efficacia» con la seguente: «efficace»; sostituire le parole "l'Agenzia delle entrate è autorizzata" con le seguenti: "l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate"; dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le seguenti: "da completarsi entro il 31 dicembre 2013", e le parole: «dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2»;

al secondo periodo le parole "l'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio" e la parola "potrà" è sostituita dalla seguente "potranno";

al quinto periodo le parole "l'Agenzia delle entrate non potrà" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno";

al sesto periodo, le parole: "sul bilancio dell'Agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "sul bilancio dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia del territorio, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 . Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

dopo il comma 24 inserire il seguente:

"24-bis. A1 fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a effettuare, nel triennio 2013 - 2015, un piano straordinario di assunzioni nel ruolo «ispettori», nei limiti numerici e di spesa previsti dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo utilizzando il cinquanta per cento delle vacanze organiche esistenti nel ruolo «appuntati e finanzieri» del medesimo Corpo. Le unità da assumere ai sensi del presente comma sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del «ruolo ispettori», da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti. Le assunzioni di cui al presente comma devono in ogni caso garantire l'incorporamento nella carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate già vincitori dei concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto";

al comma 25, capoverso 3-quinquies, al primo periodo, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto» e, all'ultimo periodo, la parola: «sostituite» con la seguente: «sostituiti»;

dopo il comma 25 , inserire il seguente:

"25-bis. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi".

All'articolo 9,

al comma 1, capoverso, sostituire le parole da : «le autorizzazioni» fino a: «del medesimo decreto» con le seguenti: «Le autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7) dell'articolo 51, secondo comma, del medesimo decreto»

al comma 2, alinea, sostituire la parola: «relativi» con la seguente: «relative»;

al comma 3,

sostituire l'alinea con il seguente: «Nel capo II del titolo III del libro VI del codice civile, dopo l'articolo 2783-bis è aggiunto il seguente»;

capoverso «Art. 2783-ter» sostituire la parola: «unione» con la seguente: «Unione»;

dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

"3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE/Euratom, immediatamente applicabili ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento 450/2008, e della connessa IVA all'importazione, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato Patto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

3-ter. L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui al comma 3-bis, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3-quater. A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al comma 3-bis, sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplata dai commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies.

3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione".

All'articolo 10,

al comma 1,

primo periodo, sostituire le parole: «cento mila» con la seguente: «100.000»;

quarto periodo, sostituire la parola: «medesimi» con la seguente: «medesime», le parole: «all'Arma» con le seguenti: «dell'Arma», le parole: «al Corpo» con le seguenti: «del Corpo» e la parola: «agiscono» con la seguente: «agisce»;

quinto periodo, sostituire le parole: «su proposta del» con la seguente: «dal»;

al comma 2,

alla lettera a), sostituire le parole: «, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.» con le seguenti: «non separato»;

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella 'filiera' del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento. E' altresì demandata all'AAMS, relativamente alle modalità di versamento del PREU, la facoltà di definire procedure per cui le concessionarie provvedano, salvo periodiche verifiche a conguaglio, ad elaborare e trasmettere i conteggi sul PREU ai terzi gestori, che, su apposito incarico, provvedano a versarne le quote, tramite F24, direttamente allo Stato."»;

alla lettera b),

sostituire le parole: «, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.» con le seguenti: «non separato»;

e sostituire la parola: «aggiungere» con le seguenti: «sono inserite», la parola: «323"» con la seguente: «323,"», le parole: «"416-bis" sono inserite le seguenti» con le seguenti: «"416-bis," è inserita la seguente» e le parole: «il mantenimento» con la seguente: «mantenimento»;

al comma 5, lettera a), sostituire le parole da: «per tale posizione» fino alla fine della lettera con le seguenti: «per le finalità di finanziamento del monte premi delle corse, di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo "Conseguentemente, nel predetto decreto direttoriale:

a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre";

b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "l° luglio";

c) al1'articolo 5, comma 3, dopo le parole "I prelievi sulle vincite di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal 1° settembre 2012,";

dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi: "9-bis. Al fine di rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo 24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50 per cento della raccolta nonché delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco.

9-ter. Nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunta la seguente lettera: "q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

9-quater. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010.".

All'articolo 11,

al comma 3, sostituire le parole: «è il terzo» con le seguenti: «il terzo»;

al comma 4,

capoverso, sostituire la parola: «303» con le seguenti: « Art. 303»;

capoverso 2, sostituire l'alinea con il seguente: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica»;

capoverso 2, lettera a), sostituire le parole: «articolo 57, lettera d)» con le seguenti: «articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374»;

capoverso 3, lettera a), sostituire le parole: «per diritti» con le seguenti: «per i diritti»;

capoverso 3, lettera e), sostituire le parole: «oltre 4.000» con le seguenti: «per i diritti pari o superiori a 4.000 euro»;

al comma 8,

lettera a), capoverso 2, lettera a), sostituire le parole: «10 mila» con la seguente: «10.000»;

lettera b), numero 1), capoverso 1, alla lettera a), sostituire le parole: «10 mila» con la seguente: «10.000» e, alla lettera b), sostituire le parole: «40 mila» con la seguente: «40000»;

lettera d), numero 1), capoverso 1, alla lettera a), sostituire le parole: «10 mila» con la seguente: «10.000» e, alla lettera b), sostituire le parole: «10 mila» con la seguente: «10.000».

All'articolo 12,

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: " e 9,", sono inserite le seguenti " ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario,";

b) in fine, le parole: ", amministrative e tributaria" sono sostituite dalle seguenti: " e amministrativa".

3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere destinate, per metà, alle finalità di cui al comma 13 del citato articolo 37, del decreto legge n. 98 del 2011 e per la restante metà, con le modalità previste dall'articolo 13, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari".

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 39 è inserito il seguente: "39-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana del 16 agosto 2011, n. 65, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in finzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011, si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria"».

al comma 5, sostituire le parole: «del demanio."» con le seguenti: «del demanio»;

al comma 7, dopo le parole: «Sono fatti salvi» inserire le seguenti: «, in riferimento ai crediti di cui al comma 6,»;

al comma l], lettera n-rer), sostituire le parole: «spese sostenute della» con le seguenti: «spese sostenute dalla»;

al comma 11, sostituire le parole da", diverse" fino a "stesso,", con le seguenti" "e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque"; sostituire le parole: "50 milioni" con le seguenti: "60 milioni";

dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

"11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonché, previa adozione da parte della Regione Campania della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, alle spese di cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter) della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente articolo, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata.

11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra può essere mantenuto, su richiesta della Regione Campania, per la durata di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidio militare di cui all'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 2009, 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, con oneri quantificati in euro 1.007.527,00 a carico della quota spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.

11-quater. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre, 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "la cessione pro soluto" sono inserite le seguenti: "o pro solvendo". La forma della cessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con l'adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

11-sexies. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lett. a), le parole "Le assegnazioni disposte con utilizzo" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo", e le parole "al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai periodi precedenti".".




by Guida Ici Dossier.net