NORME SULL' ICI, IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 24 SETTEMBRE 1999, N. 367

Regolamento recante norme in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI)
relativa all'anno 1993, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
(G.U. 22 ottobre 1999, n. 249)





note:
Entrata in vigore del decreto: 6-11-1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e IL MINISTRO DELL'INTERNO


Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, in forza del quale è stata trasferita dallo Stato ai comuni la competenza in materia di liquidazione, anche se derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, accertamento e riscossione, anche coattiva, applicazione delle sanzioni e degli interessi, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1993; Visto che, in base al medesimo articolo 3, comma 1, le predette operazioni devono essere effettuate dai comuni secondo le disposizioni stabilite nel citato decreto legislativo n. 504 del 1992;
Visto l'articolo 3, comma 3, della predetta legge n. 146 del 1998, in base al quale anche ai rimborsi dell'ICI, o maggiore ICI, indebitamente versata dai contribuenti, devono provvedere i comuni;
Visto che, ai sensi dello stesso comma 3, le somme riscosse dai comuni, a titolo di ICI dovuta per l'anno 1993 e relativi interessi e sanzioni, a seguito dell'effettuazione delle predette operazioni di liquidazione, accertamento ed irrogazione di sanzioni, continuano ad essere di spettanza dello Stato, limitatamente alla parte corrispondente all'aliquota del 3 per mille;
Visto che, sempre in forza del predetto comma 3, i comuni hanno diritto alla restituzione, a carico del bilancio dello Stato, della parte delle somme rimborsate ai contribuenti, a titolo di ICI indebitamente versata per l'anno 1993 e relativi interessi, corrispondente all'aliquota del 4 per mille;
Visto l'articolo 13, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede che, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali;
Visto che occorre adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, per stabilire i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel predetto comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 146 del 1998;
Considerato che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nonché in forza dell'articolo 2 della stessa legge n. 75 del 1993, i minori estimi, stabiliti con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni, non si applicano ai fini dell'ICI relativa all'anno 1993;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 539, per effetto del quale la quantificazione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per gli anni 1994 e successivi viene definitivamente fissata sulla base di situazioni già rilevate a prestabilite date;
Considerato che per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano, la competenza a gestire l'ICI 1993, secondo le disposizioni previste nel decreto legislativo n. 504 del 1992, era già di spettanza dei comuni stessi;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 novembre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-6845 del 15 gennaio 1999;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Il comune, per gli immobili ubicati sul suo territorio, adotta i provvedimenti di rimborso dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), o maggiore imposta, indebitamente corrisposta dai contribuenti per l'anno 1993, anche se determinati dalle liquidazioni operate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Se il diritto al rimborso non risulta sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente, oppure non consegue alla liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il contribuente presenta al comune in favore del quale ha eseguito il versamento, istanza di rimborso, anche mediante raccomandata, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ovvero entro il più lungo termine di sei mesi decorrente dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Le istanze di rimborso già presentate si considerano comunque regolarmente prodotte e sono, a cura dell'ufficio od ente cui sono pervenute, diversi dal comune competente, trasmesse a quest'ultimo, unitamente alla relativa documentazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, specificando contestualmente quali sono i rimborsi già disposti.
3. Delle controversie in materia di rimborso dell'ICI 1993, pendenti, alla data di entrata in vigore della legge 8 maggio 1998, n. 146, nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato, il competente ufficio delle entrate dà notizia al comune interessato affinché questo possa intervenire volontariamente nel giudizio. Nel caso di mancato intervento in giudizio, le sentenze definitive di condanna fanno comunque stato nei confronti del medesimo e sono trasmesse, a cura dell'ufficio delle entrate che è stato parte nel giudizio, al comune competente affinché provveda a disporre il rimborso.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base delle disposizioni previste nel decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni, ivi compresa quella relativa alla misura degli interessi sull'imposta rimborsata. Gli interessi decorrono dalla data di presentazione della domanda di rimborso; decorrono, invece, dalla data di esecuzione del versamento indebito, nei casi in cui il diritto al rimborso risulta sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente, oppure consegue alla liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992.
5. Il comune esegue il rimborso integrale dell'imposta o maggiore imposta indebitamente versata per l'anno 1993, con i relativi interessi, e nel corso del sesto mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale invia un "elenco dei rimborsi ICI 1993" protocollato, datato e firmato dal sindaco o da un assessore delegato, contenente, distintamente per ciascun contribuente, l'indicazione: del nome e cognome o ragione sociale, del codice fiscale, degli estremi del provvedimento di rimborso o della sentenza, dell'ammontare dell'imposta rimborsata, dell'ammontare dei relativi interessi corrisposti; successivi elenchi integrativi, similmente compilati, sono inviati alla fine di ogni anno; nel primo elenco è specificata anche l'aliquota vigente nel comune per l'anno 1993.
6. Negli elenchi non sono compresi i rimborsi originati dall'annullamento delle delibere con le quali i comuni hanno determinato l'aliquota ICI 1993 in misura superiore al 4 per mille; non sono, altresì, compresi i rimborsi disposti a seguito di annullamento, anche parziale, di provvedimenti di liquidazione, accertamento od irrogazione di sanzioni, emessi dal comune. A tal fine, in calce a ciascun elenco il sindaco o l'assessore delegato attesta che i rimborsi non sono stati disposti per le cause di cui al presente comma; attesta, altresì, che non sono stati disposti rimborsi a seguito della diminuzione degli estimi catastali, stabilita con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni, non dando essa origine ad indebiti versamenti per l'anno di imposta 1993.
7. Il comune invia gli elenchi al centro di servizio delle imposte dirette del Ministero delle finanze nella cui circoscrizione territoriale è compreso. Per i comuni della regione Lombardia, l'invio è effettuato al centro di servizio di Milano; per i comuni delle regioni Marche, Toscana ed Umbria, l'invio è effettuato al centro di servizio di Pescara.
8. I centri di servizio:
a) determinano, separatamente per ciascun elenco, l'ammontare delle somme da restituire al comune; la restituzione, per imposta ed interessi, è integrale, se nel comune vigeva per l'anno 1993 l'aliquota del 4 per mille; è, invece, quantificata nella misura corrispondente all'aliquota del 4 per mille, se nel comune vigeva per il predetto anno 1993 una aliquota superiore, mediante un rapporto semplice;
b) inviano, entro il mese successivo a quello di ricevimento degli elenchi, alle direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti in relazione alla regione di appartenenza dei comuni interessati, prospetti riepilogativi con l'indicazione delle somme complessivamente spettanti a ciascun comune e la specificazione dell'elenco comunale corrispondente.
9. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base dei prospetti di cui alla lettera b) del comma 8, emettono ordinativi di pagamento in favore dei comuni aventi diritto, estinguibili mediante accreditamento in contabilità speciale oppure sul conto corrente postale limitatamente ai comuni il cui servizio di tesoreria è gestito da un soggetto diverso da quello indicato nell'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni. Per le finalità di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'unità previsionale di base 4.1.2.2. - Restituzioni e rimborsi di imposte - capitolo 3525 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2000 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 146/1998 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario), vedi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3, commi 1 e 3, della citata legge 8 maggio 1998, n. 146, è il seguente:
"Art. 3. - 1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. (Omissis).
3. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma".
- Il testo dell'art. 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:
"Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'art. 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento".
- Il testo dell'art. 13, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), è il seguente:
"4. Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni a pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, è il seguente:
"1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1 gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3 e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1 gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991 e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui tale dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto".
- Il testo dell'art. 2 della citata legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75, è il seguente:
"Art. 2. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dall'art. 1 della presente legge, oggetto di ricorsi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato art. 2, per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. Nel medesimo decreto potranno, altresì, essere introdotte ulteriori modificazioni delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti con l'applicazione di un coefficiente unico incrementativo per l'intero territorio nazionale al fine di mantenere l'invarianza del gettito. Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo, dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della presente legge.
- Il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 (Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75), pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, reca modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75. L'art. 6 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni nella legge 28 ottobre 1994, n. 596, reca modifiche al decreto legislativo n. 568/1993.
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 539, è il seguente:
"Art. 3. - 1. La determinazione dei trasferimenti erariali ordinari, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 528, valida per l'anno 1994 resta definitivamente fissata sulla base dei gettiti dell'ICI e dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno in data 13 luglio 1994.
2. I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e successivi, determinati nei modi indicati al comma 1, costituiscono base di riferimento per l'applicazione della procedura di riduzione stabilita dall'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
3. Ulteriori determinazioni dei trasferimenti erariali di cui ai commi 1 e 2, valide per gli anni 1994 e successivi, riguardano solamente gli enti interessati ai seguenti cambiamenti:
a) rideterminazione del riparto del gettito dell'ICI relativa all'anno 1993 o della media delle riscossioni INVIM nel triennio 1990-1992, risultante dalla comunicazione del Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995;
b) assegnazione del contributo integrativo per la variazione degli estimi catastali ai sensi del comma 9, che rimane fissato nell'ammontare comunicato in data 3 agosto 1995. Per gli anni 1996 e seguenti il contributo è ricalcolato sulla base della predetta comunicazione del 3 agosto 1995, con esclusione del contributo attribuito ad esaurimento degli stanziamenti autorizzati per gli anni 1994-1995, ed è reso noto dal Ministero dell'interno per via telematica;
c) modifiche derivanti da eventuali errori.
4. Restano comunque fermi i contributi minimi garantiti e le detrazioni già compiute, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, con le correzioni di cui al comma 9.
5. Le variazioni di cui al comma 3 relative agli anni 1994 e 1995 sono effettuate sui trasferimenti erariali del 1996".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è riportato nelle note alle premesse.
- Per quanto concerne la legge n. 146/1998 vedi nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, è citato nelle note alle premesse.

Art. 2.
1. Le somme riscosse dal comune, a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, ivi compresa la maggiorazione del 20 per cento di cui all'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativi interessi e sanzioni, a seguito delle operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica o d'ufficio, di irrogazione delle sanzioni od a seguito della emissione di altri provvedimenti, sono di spettanza dello Stato per la parte corrispondente all'aliquota del tre per mille, mentre la parte residua è trattenuta dal comune.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il comune, nel mese di giugno del 2000, invia un "elenco delle riscossioni ICI 1993" protocollato, datato e firmato dal sindaco o da un assessore delegato, contenente, distintamente per ciascun contribuente, l'indicazione: del nome e cognome o ragione sociale, del codice fiscale, degli estremi del provvedimento, degli ammontari integrali delle riscossioni a titolo di imposta o maggiore imposta, di maggiorazione di imposta ai sensi del predetto articolo 11, comma 1, terzo periodo, di interessi e di sanzioni; successivi elenchi integrativi, similmente compilati, sono inviati nel mese di giugno di ciascun anno; nel primo elenco è specificata anche l'aliquota vigente nel comune per l'anno 1993. Per i provvedimenti impugnati dai contribuenti, le relative riscossioni sono inserite negli elenchi solo successivamente alla intervenuta definizione e nell'ammontare definito.
3. Il comune invia gli elenchi al centro di servizio delle imposte dirette del Ministero delle finanze nella cui circoscrizione territoriale è compreso. Per i comuni della regione Lombardia l'invio è effettuato al centro di servizio di Milano; per i comuni delle regioni Marche, Toscana ed Umbria, l'invio è effettuato al centro di servizio di Pescara.
4. I centri di servizio:
a) determinano, separatamente per ciascun elenco, l'ammontare delle somme di spettanza dello Stato, in base ad un rapporto semplice tra l'aliquota vigente nel comune per l'anno 1993 e l'aliquota del 3 per mille;
b) invitano il comune, dandone comunicazione al competente Dipartimento provinciale del Tesoro - Ragioneria provinciale dello Stato, a versare, entro sessanta giorni, le predette somme, presso la competente tesoreria provinciale dello Stato, facendole affluire al capitolo 3758 dell'entrata del bilancio dello Stato.
5. Il predetto Dipartimento - Ragioneria provinciale dello Stato verifica che il comune esegua il versamento.

Nota all'art. 2:
Il testo dell'art. 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è riportato nelle note alle premesse.

Art. 3.
1. Gli elenchi di cui all'articolo 1, comma 5, ed all'articolo 2, comma 2, sono redatti secondo le modalità che saranno stabilite con istruzioni del direttore generale del Dipartimento delle entrate.

Art. 4.
1. Le somme rimborsate o riscosse ai sensi del presente decreto non influiscono sulla quantificazione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni.

Art. 5.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 24 settembre 1999

Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Amato
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 69



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