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DECRETO LEGISLATIVO DEL 31 DICEMBRE 1992 n. 546
Titolo del provvedimento:
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.
Preambolo
Preambolo.
Testo:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante delega
al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni
per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso
tributario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 30
settembre 1992, che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parere, alla
commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge 9
ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della
legge 29 dicembre 1987, n. 550;
Udito il parere della predetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
art. 1
Gli organi della giurisdizione tributaria.
Testo:
1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie
provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545.
2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto
da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura
civile.
art. 2
Oggetto della giurisdizione tributaria.
Testo:
1. Sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie le
controversie concernenti:
a) le imposte sui redditi;
b) l'imposta sul valore aggiunto, tranne i casi di cui all'art. 70 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed i casi in
cui l'imposta è riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;
c) l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
d) l'imposta di registro;
e) l'imposta sulle successioni e donazioni;
f) le imposte ipotecaria e catastale;
g) l'imposta sulle assicurazioni;
g-bis) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi;
h) i tributi comunali e locali;
i) ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza
giurisdizionale delle commissioni tributarie.
2. Sono inoltre soggette alla giurisdizione tributaria le
controversie concernenti le sovraimposte e le imposte addizionali nonché
le sanzioni amministrative, gli interessi ed altri accessori nelle materie di
cui al comma 1.
3. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le
controversie promosse dai singoli possessori concernenti
l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il
classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i
compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché
le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole
unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
art. 3
Difetto di giurisdizione.
Testo:
1. Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è
rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
2. E' ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto
dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.
art. 4
Competenza per territorio.
Testo:
1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le
controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del
territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero
dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro
circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un
centro di servizio è competente la commissione tributaria provinciale
nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni
sul tributo controverso.
2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le
impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie
provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.
art. 5
Incompetenza.
Testo:
1. La competenza delle commissioni tributarie è inderogabile.
2. L'incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche
d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
3. La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria
incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la
competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo
viene riassunto a norma del comma 5.
4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui
regolamenti di competenza.
5. La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria
dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine
fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla
comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini
suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione,
altrimenti si estingue.
art. 6
Astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie.
Testo:
1. L'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni
tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di
procedura civile in quanto applicabili.
2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato
anche nel caso di cui all'art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una
delle parti.
3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il
componente della commissione tributaria ricusato, senza la sua
partecipazione e con l'integrazione di altro membro della stessa
commissione designato dal suo presidente.
art. 7
Poteri delle commissioni tributarie.
Testo:
1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti
dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di
dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed
all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.
2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi
conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite
relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri
enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero
disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti
tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n.
319, e successive modificazioni e integrazioni.
3. E' sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle
parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione
della controversia.
4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un
regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo
applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale
impugnazione nella diversa sede competente.
art. 8
Errore sulla norma tributaria.
Testo:
1. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non
penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata
da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di
applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
art. 9
Organi di assistenza alle commissioni tributarie.
Testo:
1. Il personale dell'ufficio di segreteria assiste la commissione
tributaria secondo la disposizione del codice di procedura civile
concernenti il cancelliere.
2. Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza sono
disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.
art. 10
Le parti.
Testo:
1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie
oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente
locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato
l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se
l'ufficio è un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del
Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul
rapporto controverso.
art. 11
Capacità di stare in giudizio.
Testo:
1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare
in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura
speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto
grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può
risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto
il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso
della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.
3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio
mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.
art. 12
L'assistenza tecnica.
Testo:
1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o
dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono
essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie,
se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori
legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Sono
altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie,
se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le
materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed
assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute
medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori
in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti
l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i
compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la
consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e
l'attribuzione della rendita catastale, in attesa dell'adeguamento alle
direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza
tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati
alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le
direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed
esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di
ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di
successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG nonché i
dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese,
o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo
comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti,
rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione
professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono
inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i
funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti
nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai
sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con
atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a
margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione
autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica
l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.
4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado,
può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.
5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se
concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti
interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche
senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del
tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con
l'atto impugnato;in caso di controversie relative esclusivamente alle
irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia
ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro
il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire
l'incarico a un difensore abilitato.
6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono
stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.
art. 13
Assistenza tecnica gratuita.
Testo:
1. E' assicurata innanzi alle commissioni tributarie ai non abbienti
l'assistenza tecnica gratuita, secondo le disposizioni del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3282, e successive modificazioni e integrazioni.
L'attività gratuita di assistenza tecnica è obbligatoria per tutti
i soggetti indicati nell'art. 12, comma 2.
2. E' costituita presso ogni commissione tributaria la commissione per
l'assistenza tecnica gratuita, composta da un presidente di sezione,
che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della
commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art.
12, comma 2, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine
professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla
direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato
anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta
alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario
dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.
3. Le commissioni per l'assistenza tecnica gratuita si pronunziano in unico
grado e i giudici tributari che ne fanno parte hanno l'obbligo di
astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali
componenti di tali commissioni.
4. La sorveglianza di cui all'art. 4, primo e secondo comma, del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, è esercitata dal presidente della
commissione tributaria.
art. 14
Litisconsorzio ed intervento.
Testo:
1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più
soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i
soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del
contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine
stabilito a pena di decadenza.
3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio
i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto
impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme
prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo
notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di
cui al comma precedente.
6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono
impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è
già decorso il termine di decadenza.
art. 15
Spese del giudizio.
Testo:
1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio
che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può
dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92,
secondo comma, del codice di procedura civile.
2. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono
liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti
negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente
per i ragionieri.
2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero
delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore
dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa
vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento
degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante
iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della
sentenza.
art. 16
Comunicazioni e notificazioni.
Testo:
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della
commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente
ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta
raccomandato con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio del
Ministero delle finanze ed all'ente lo- cale possono essere fatte mediante
trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente
datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della
commissione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione
dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle
forme di cui al comma seguente.
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art.
17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del
servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta
raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio del Ministero
delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto
all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle
notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato
dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui
al comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale
si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio
dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui
l'atto è ricevuto.
art. 17
Luogo delle comunicazioni e notificazioni.
Testo:
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna
in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella
sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in
giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede
hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata
notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la
denuncia di variazione.
2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del
domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.
3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della
residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta
incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile,
questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.
art. 18
Il ricorso.
Testo:
1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione
tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
a) della commissione tributaria cui è diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa
residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel
territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;
c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del
concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è
proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e
contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo
che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto
disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della
parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso
destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14,
comma 2.
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una
delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al
codice fiscale, o non è sottoscritta a norma del comma precedente.
art. 19
Atti impugnabili e oggetto del ricorso.
Testo:
1. Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma
3;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni
pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di
definizione agevolata di rapporti tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma
impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere
l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto
e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da
osservare ai sensi dell'art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili
autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere
impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti
autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato,
ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
art. 20
Proposizione del ricorso.
Testo:
1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del
precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico
raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso
s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di
servizio.
art. 21
Termine per la proposizione del ricorso.
Testo:
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta
giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione
della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art.
19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla
domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da
ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è
prescritto.
art. 22
Costituzione in giudizio del ricorrente.
Testo:
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso,
a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione
tributaria adita, l'originale del ricorso notificato a norma degli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del
ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta
di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio
postale.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e
grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a
norma dell'articolo seguente.
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la
conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è
attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella
segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o
spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il
ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il
ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la
fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce,
in originale o fotocopia.
5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina
l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai
precedenti commi.
art. 23
Costituzione in giudizio della parte resistente.
Testo:
1. L'ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il
concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto
il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno
in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del
servizio postale.
2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito
presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo
contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio
e i documenti offerti in comunicazione.
3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese
prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di
cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di
merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per
la chiamata di terzi in causa.
art. 24
Produzione di documenti e motivi aggiunti.
Testo:
1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati
ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da
depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a
quello delle altre parti.
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito
di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della
commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia,
l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la
trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che
intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o
l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli
adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i
requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art.
20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.
art. 25
Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del
processo e fascicoli di parte.
Testo:
1. La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel
registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i
fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti
prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza,
delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono
ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia
autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e
d'ufficio. I richiedenti diversi dall'ufficio tributario devono corrispondere
le spese del rilascio delle copie mediante applicazione e annullamento
da parte della segreteria di marche da bollo nella misura stabilita con
decreto del Ministro delle finanze in base al costo del servizio.
3. La segreteria sottopone al presidente della commissione
tributaria il fascicolo del processo appena formato.
art. 26
Assegnazione del ricorso.
Testo:
1. Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una
delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 1, il
presidente della commissione potrà assumere gli opportuni provvedimenti
affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere
ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati
congiuntamente.
art. 27
Esame preliminare del ricorso.
Testo:
1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la
costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso
e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se
manifesta.
2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la
sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto
e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.
art. 28
Reclamo contro i provvedimenti presidenziali.
Testo:
1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da
notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20,
commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro
comunicazione da parte della segreteria.
2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni
dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile
d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1,
osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato.
3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre
parti possono presentare memorie.
4. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo
in camera di consiglio.
5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del
ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non
impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del
processo.
art. 29
Riunione dei ricorsi.
Testo:
1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto
la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che
hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa
commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su
segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione
davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale
sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda
o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata,
disporne la separazione.
art. 30
Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione.
Testo:
1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui
all'art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la
costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo
quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.
2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla
trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e
delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento
milioni di lire. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è
comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società
con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti l'applicazione
dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
art. 31
Avviso di trattazione.
Testo:
1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di
trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata
dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non
possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.
art. 32
Deposito di documenti e di memorie.
Testo:
1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima
della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma
ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per
le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di
consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi
prima della data della camera di consiglio.
art. 33
Trattazione in camera di consiglio.
Testo:
1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno
una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con
apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle
altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2.
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e
le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale
dal segretario.
art. 34
Discussione in pubblica udienza.
Testo:
1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le
questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti
alla discussione.
2. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.
3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza
fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa
tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei
documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si
applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza
con tutte le parti costituite presenti.
art. 35
Deliberazioni del collegio giudicante.
Testo:
1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza
o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore,
delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di
consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia
ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.
art. 36
Contenuto della sentenza.
Testo:
1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è
intestata alla Repubblica italiana.
2. La sentenza deve contenere:
1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro
difensori se vi sono;
2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
3) le richieste delle parti;
4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
5) il dispositivo.
3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è
sottoscritta dal presidente e dall'estensore.
art. 37
Pubblicazione e comunicazione della sentenza.
Testo:
1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante
deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni
dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto
deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.
2. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti
costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.
art. 38
Richiesta di copie e notificazione della sentenza.
Testo:
1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della
sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla
richiesta, previa corresponsione delle spese a norma dell'art. 25, comma
2.
2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla
notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile depositando, nei successivi
trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale
notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel
fascicolo d'ufficio.
3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della
sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile.
Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non
avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del
ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.
art. 39
Sospensione del processo.
Testo:
1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve
essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità
delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
art. 40
Interruzione del processo.
Testo:
1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si
verifica:
a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della
capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa
dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la
cessazione di tale rappresentanza;
b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno
dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12.
2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio
personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso
l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica
udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della
parte a cui l'evento si riferisce.
3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno
per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia
in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in
pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata
sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.
4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante
il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei
mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini
la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, numero 742.
art. 41
Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo.
Testo:
1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal
presidente della sezione con decreto o dalla commissione con
ordinanza.
2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo a sensi
dell'art. 28.
art. 42
Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo.
Testo:
1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti
atti del processo.
2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla
presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.
art. 43
Ripresa del processo sospeso o interrotto.
Testo:
1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la
sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene
presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione
della commissione, che provvede a norma dell'art. 30.
2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del
processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi
altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della
commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente.
3. La comunicazione di cui all'art. 31, oltre che alle altre parti
costituite nei luoghi indicati dall'art. 17, deve essere fatta alla parte
colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla
morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi
collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza,
nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo.
La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche
solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione
assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme
prescritte.
art. 44
Estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
Testo:
1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti
salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente
della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che
costituisce titolo esecutivo.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti
costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del
processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle
parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai
rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e
l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano
l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo
seguente.
art. 45
Estinzione del processo per inattività delle parti.
Testo:
1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta
di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano
provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice
che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico
delle parti che le hanno anticipate.
3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata
anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende
inefficaci gli atti compiuti.
4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto
o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente è
ammesso reclamo alla commissione che provvede a norma dell'art. 28.
art. 46
Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Testo:
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di
definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro
caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto
diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o
con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è
reclamabile a norma dell'art. 28.
3. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico
della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.
art. 47
Sospensione dell'atto impugnato.
Testo:
1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave
ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la
sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata
proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e
depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di
cui all'art. 22.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di
sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del
merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria
sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il
merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla
prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria
o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della
controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla
pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di
pubblicazione della sentenza di primo grado.
8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata
di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima
della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1,
2 e 4.
art. 48
Conciliazione giudiziale.
(N.D.R.: "Vedi DM 31 marzo 2000, in GU 11 aprile 2000, recante
estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con
compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per
l'esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma
2, lettera h-ter, e 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997.
n.241").
Testo:
1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, può proporre
all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale
e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può
essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel
quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di
interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle
somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma
rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un
massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni
di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalità di cui
all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il
termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale,
dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della
predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli
interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per
il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le
modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono
essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro.
4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non
abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un
termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai
sensi del comma 5.
5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio,
ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di
conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza
è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente
della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle
condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio.
La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale
di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento
dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti
giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione
non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la
trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato
in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano
nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del
tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle
sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti
per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
art. 49
Disposizioni generali applicabili.
Testo:
1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si
applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice
di procedura civile, escluso l'art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel
presente decreto.
art. 50
I mezzi d'impugnazione.
Testo:
1. I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono
l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.
art. 51
Termini d'impugnazione.
Testo:
1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza
della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla
sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38,
comma 3.
2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6
dell'art. 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni
decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate
false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato
la sentenza che accerta il dolo del giudice.
art. 52
Giudice competente e legittimazione ad appellare.
Testo:
1. La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla
commissione regionale competente a norma dell'art. 4, comma 2.
2. Gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere
previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal
responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione
regionale delle entrate; gli uffici del territorio devono essere
previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal
responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione
compartimentale del territorio.
art. 53
Forma dell'appello.
Testo:
1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione
tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui
confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata,
l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi
specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca
o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è
sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3.
2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20,
commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato
al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22,
commi 1, 2 e 3.
3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della
commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione
provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere
copia autentica della sentenza.
art. 54
Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale.
Testo:
1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini
di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al
precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello
incidentale.
art. 55
Provvedimenti presidenziali.
Testo:
1. Il presidente e i presidenti di sezione della commissione
tributaria regionale hanno poteri corrispondenti a quelli del
presidente e dei presidenti di sezione della commissione tributaria
provinciale.
art. 56
Questioni ed eccezioni non riproposte.
Testo:
1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della
commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello,
s'intendono rinunciate.
art. 57
Domande ed eccezioni nuove.
Testo:
1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se
proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia
essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche
d'ufficio.
art. 58
Nuove prove in appello.
Testo:
1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le
ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non
averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa
non imputabile.
2. E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi
documenti.
art. 59
Rimessione alla commissione provinciale.
Testo:
1. La commissione tributaria regionale rimette la causa alla
commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti
casi:
a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata
dal primo giudice;
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il
contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;
c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente
giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro
il provvedimento presidenziale;
d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria
provinciale non era legittimamente composto;
e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice
di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione
tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra,
la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è
formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione
tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette
d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione
tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.
art. 60
Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile.
Testo:
1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se
non è decorso il termine stabilito dalla legge.
art. 61
Norme applicabili.
Testo:
1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme
dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili
con le disposizioni della presente sezione.
art. 62
Norme applicabili.
Testo:
1. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale può essere
proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5
dell'art. 360, comma 1, del codice di procedura civile.
2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si
applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto
compatibili con quelle del presente decreto.
art. 63
Giudizio di rinvio.
Testo:
1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione
tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei
confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio
di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente
previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma
precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di
estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.
3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il
procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il processo è stato
rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia
autentica della sentenza di cassazione.
4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel
procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono
formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento,
salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della
commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la
trasmissione del fascicolo del processo.
art. 64
Sentenze revocabili e motivi di revocazione.
Testo:
1. Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono
accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente
impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi
dell'art. 395 del codice di procedura civile.
2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono
essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395
del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità
dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato
della sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile
siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.
3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine
per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento
in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.
art. 65
Proposizione della impugnazione.
Testo:
1. Competente per la revocazione è la stessa commissione
tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi
previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di
revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile nonché del giorno della scoperta o della
falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza
passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante
la sua produzione in copia autentica.
3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma
dell'art. 53, comma 2.
art. 66
Procedimento .
Testo:
1. Davanti alla commissione tributaria adita per la revocazione si
osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto
non derogate da quelle della presente sezione.
art. 67
Decisione.
Testo:
1. Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di
procedura civile la commissione tributaria decide il merito della causa e
detta ogni altro provvedimento conseguenziale.
2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi
i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza
impugnata per revocazione.
art. 68
Pagamento del tributo in pendenza del processo.
Testo:
1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi
in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di
giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi
previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria
provinciale che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione
tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa
accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della
commissione tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi
da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto
a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria
provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve
essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della
sentenza.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non
impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.
art. 69
Condanna dell'ufficio al rimborso.
Testo:
1. Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente
locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme,
comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 e la
relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia
spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura
civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2.
art. 70
Giudizio di ottemperanza.
Testo:
1. Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per
l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo
esecutivo, la parte che vi ha interesse, può richiedere l'ottemperanza
agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria
passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale
alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la
sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro
caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.
2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro
il quale è prescritto dalla legge l'adempimento dall'ufficio del Ministero
delle finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della
sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa
in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia
estinto.
3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve
contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la
proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della
sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve
essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto
di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.
4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della
segreteria della commissione all'ufficio del Ministero delle finanze o
all'ente locale obbligato a provvedere.
5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio del Ministero delle
finanze o l'ente locale può trasmettere le proprie osservazioni
alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale
adempimento.
6. Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di cui
al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la
sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del
ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del
ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi
prima a cura della segreteria.
7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la
documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti
indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio del Ministero delle
finanze o dell'ente locale che li ha omessi e nelle forme amministrative
per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti
espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della
relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare
un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un
termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il
compenso a lui spettante secondo le disposizioni della legge 8 luglio
1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.
8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso
atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario
nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.
9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono
immediatamente esecutivi.
10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso
in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.
art. 71
Norme abrogate.
Testo:
1. Sono abrogati l'art. 288 del testo unico per la finanza locale 14
settembre 1931, n. 1175, l'articolo 1 e gli articoli da 15 a 45 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive
modificazioni e integrazioni, l'art. 19, commi 4 e 5, e l'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'art. 24
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639,
gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'art. 4, comma 8, del decreto- legge
2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144.
2. E' inoltre abrogata ogni altra norma di legge non compatibile con le disposizioni del presente decreto.
art. 72
Controversie pendenti davanti alle Commissioni Tributarie di primo e
secondo grado.
Testo:
1. Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di
secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 636, alla data d'insediamento delle commissioni tributarie
provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto
conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. La
segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà
comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi
prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello ai sensi
degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione
in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte
resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui
all'articolo 32, comma 1.
1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie
previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni
tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo
12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in
pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso
medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se
stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della
sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ovvero che sia
in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio
ed abbia un'anzianità di servizio presso le commissioni tributarie di almeno
dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II
del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito
in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte
le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima
sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione,
di cui all'articolo 48, comma 2, è obbligatorio se all'udienza sono presenti
entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal
giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali.
2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di
ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle
commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente
decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1
pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo
dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal
presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.
3. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi
secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora
pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente
decreto, che decorrono dalla suddetta data.
4. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado
indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle
controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o
regionale rispettivamente competenti.
5. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado
indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui
al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma precedente.
art. 73
Istanza di trattazione.
Testo:
1. Il ricorrente e qualsiasi altra parte nelle controversie pendenti
davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado sono tenuti a presentare entro sei mesi dalla data di cui all'art. 72 apposita
istanza di trattazione alla segreteria delle commissioni tributarie
provinciale o regionale competenti.
2. L'istanza di trattazione sottoscritta dalla parte o dal suo
precedente difensore, se nominato, deve contenere gli estremi della
controversia e del procedimento a cui si riferisce e deve essere
notificata, spedita o consegnata alla segreteria a norma dell'art. 20.
3. Se nel termine di cui al comma 1 nessuna delle parti ha
notificato, spedito o consegnato l'istanza di trattazione nelle forme indicate
al comma precedente, il processo di primo grado o quello d'appello, a
seconda dei casi, è dichiarato estinto con decreto del presidente della
sezione, di cui viene data comunicazione alle parti a cura della segreteria.
4. Contro il decreto di cui al comma precedente è ammesso reclamo al
collegio nei modi e termini previsti dall'art. 28.
art. 74
Controversie pendenti davanti alla corte d'appello.
Testo:
1. Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti
alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa
davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e
successive modificazioni e integrazioni.
art. 75
Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale.
Testo:
1. Alle controversie che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla
commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per
l'impugnativa davanti allo stesso organo, nonché alle controversie pendenti
dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è
stato depositato il solo dispositivo della decisione, continuano ad applicarsi
le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il
ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta
data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale
apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e
del procedimento. L'istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo
precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o
consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi
previsti dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione
tributaria centrale si estingue. L'estinzione è dichiarata dal presidente
della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria
l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di
cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente.
Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti,
è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo
28.
3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziché
presentare l'istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono
chiedere nello stesso termine l'esame da parte della Corte di cassazione
ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile convertendo il
ricorso alla Commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione
contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del
codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di
cassazione.
4. Se non è stato richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione e
l'istanza di trattazione è presentata nei termini, il procedimento prosegue
davanti alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua
definizione mediante deposito della decisione entro i termini di cui
all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi
presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. (soppresso)
6. La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a
funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i
fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle
commissioni tributarie regionale o provinciale.
art. 76
Controversie in sede di rinvio.
Testo:
1. Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte
di cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della
Commissione tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione
del procedimento di rinvio davanti alle commissioni tributarie di primo o
di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la
riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o
regionale competente.
2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce
modifiche.
3. Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla
Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla
Commissione tributaria centrale, detto termine decorre da tale data e la
riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria regionale
competente.
4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente
ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si
estingue.
5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di
rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.
art. 77
Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di
finanza o al Ministero delle finanze.
Testo:
1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati
nell'art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso
all'intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite
alla data di insediamento delle nuove commissioni, continuano ad
essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le
relative disposizioni, ancorché abrogate ai sensi dell'art. 71.
art. 78
Controversia già di competenza delle commissioni comunali per i
tributi locali.
Testo:
1. Le controversie già di competenza in primo grado delle
commissioni comunali per i tributi locali, se alla data
d'insediamento delle nuove commissioni pendono davanti all'autorità
giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa sede.
2. Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono
davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e non sono già state definite,
qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della
Corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, debbono essere riattivate da
parte degli enti impositori interessati mediante trasmissione dei relativi
atti e documenti alla commissione tributaria provinciale competente entro il
termine di mesi sei dalla data anzidetta; altrimenti ogni pretesa
dell'ente impositore s'intende definitivamente abbandonata.
art. 79
Norme transitorie.
Testo:
1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si
applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla
commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla
commissione tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la
disciplina della legge anteriore.
2. Nei giudizi davanti alla commissione tributaria provinciale o
regionale riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi
giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione
delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica è disposta,
ove necessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato
dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o
con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria.
art. 80
Entrata in vigore.
Testo:
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di
insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
by Guida Ici Dossier.net
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