DECRETO MINISTERIALE 30 MARZO 2006
Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI),
dovuta per l'anno 2005, e delle relative istruzioni.
(G.U. 4 aprile 2006, n. 79)
Il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali
Visto l'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti
dell'imposta comunale sugli immobili;
Visto l'articolo 59, comma 1, lett. l), n.1), del Decreto Legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, che prevede la presentazione della dichiarazione nel caso in cui il
comune non abbia introdotto l'obbligo della comunicazione;
Visto il successivo comma 5, primo periodo, dell'articolo 10 del Decreto
Legislativo n. 504 del 1992, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione,
anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice
civile;
Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli
immobili acquistati nel corso dell'anno 2005 e per quelli per i quali, durante lo
stesso anno 2005, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarità
del possesso e sia sotto quello della struttura o della destinazione, rilevanti ai fini
della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento;
Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli
da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;
Considerata l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea
compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;
Visti gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti
disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle
pubbliche amministrazioni;
Visto l'articolo 70, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, in base
al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di Governo
l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui
all'articolo 4, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo, si intendono nel senso
che la relativa competenza spetta ai dirigenti;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
D E C R E T A:
Art. 1
1. E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli
effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso
dell'anno 2005 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 2005, si sono verificate
modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del
soggetto obbligato al pagamento.
Art. 2
1. La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno
2005 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'articolo 1.
Art. 3
1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate.
La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della
dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la
seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.
2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad
eccezione della dicitura "ICI imposta comunale sugli immobili
dichiarazione per l'anno 2003" che è in colore azzurro pantone 311
U. Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano,
rispettivamente, la seguente dicitura: "originale per il comune";
"copia per l'elaborazione meccanografica"; "copia per il
contribuente".
Art. 4
1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con
relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle
finanze www.finanze.gov.it e possono essere utilizzati purché vengano rispettate in
fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 5.
3. E' altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione
che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato articolo 5 e
rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del
presente decreto.
Art. 5
1. E' autorizzata la stampa del modello di cui all'articolo 1, da utilizzare per la
compilazione meccanografica.
2. Il modello di cui al comma 1 va riprodotto su stampato a
striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia
ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro
solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve
essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE NON STACCARE". Sul bordo
del modello deve essere stampata la dicitura: "All'atto della
presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di
trascinamento".
3. Il modello di cui al comma 1 deve presentare i seguenti
requisiti:
* stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti
per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica
realizzata utilizzando il colore nero;
* conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente
decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei
dati richiesti.
4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande
laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati
dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia
ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare
la sequenza delle facciate nel seguente ordine:
* nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono
essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente
decreto.
Art. 6
1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'articolo 5, la
riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello
indicato nell'articolo 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel
tempo.
2. E' altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione
meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel
rispetto delle seguenti condizioni:
* colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse
caratteristiche di cui all'articolo 5;
* indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
* bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e
la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente
sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il
bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo
meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati
identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per
la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli
estremi del presente decreto.
Art. 7
1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al
comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli
immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure
tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione ICI 2005", a
mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio
tributi del comune competente.
2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera
raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di
spedizione.
3. La data di spedizione è considerata come data di presentazione.
Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2006