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DECRETO MINISTERIALE 11 APRILE 2001
Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2000 e delle relative istruzioni. (G.U. 7 maggio 2001, n. 104)
Il Direttore centrale per la fiscalità locale
Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della
dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;
Visto l'art. 59, comma 1, lett. l) , n.1) , del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che prevede la presentazione
della dichiarazione nel caso in cui il comune non abbia introdotto
l'obbligo della comunicazione;
Visto il successivo comma 5, primo periodo, relativo
all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o
riguardante i beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile;
Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per
gli immobili acquistati nel corso dell'anno 2000 e per quelli per i
quali, durante lo stesso anno 2000, si sono verificate modificazioni,
sia sotto l'aspetto della titolarità del possesso che sotto quello
della struttura o destinazione, rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al
pagamento;
Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa
dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;
Considerata l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la
contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante
l'utilizzo di stampanti laser;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
DECRETA:
Art. 1
1. E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di
dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI) , degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2000 e di
quelli per i quali, durante lo stesso anno 2000, si sono verificate
modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta
dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.
Art. 2
1. La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI) per l'anno 2000 deve essere redatta su stampato
conforme al modello di cui all'art. 1.
Art. 3
1. II modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm
30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione,
oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati
identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la
seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.
2. II modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad
eccezione della dicitura "ICI imposta comunale sugli immobili
dichiarazione per l'anno 2000" che è in colore PANTONE 238 U. Esso
si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente,
la seguente dicitura: "originale per il comune"; "copia per
l'elaborazione meccanografica"; "copia per il contribuente".
Art. 4
1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo
numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione
gratuita dei contribuenti.
2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del
Ministero delle finanze e possono essere utilizzati purché vengano
rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al
successivo articolo 5.
3. E' altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da
altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le
caratteristiche tecniche richiamate nel citato
articolo 5 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati
prelevati nonché gli estremi del presente decreto.
Art. 5
1. E' autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1 , da
utilizzare per la compilazione meccanografica.
2. II modello di cui al comma 1 va riprodotto su stampato a
striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia
ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro
solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve
essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE NON STACCARE". Sul bordo
del modello deve essere stampata la dicitura: "All'atto della
presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di
trascinamento".
3. II modello di cui al comma 1 deve presentare i seguenti
requisiti: stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore
previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica
realizzata utilizzando il colore nero; conformità di struttura e
sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per
quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati
richiesti.
4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli
spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare
entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile,
esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento,
possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a
pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel
comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente
ordine:
nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi
precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne
cura la stampa e quelli del presente decreto.
Art. 6
1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate
nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione
meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo
di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque,
garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.
2. E' altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea
compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al
comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le
stesse caratteristiche di cui all'art. 5;
indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano
l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. II bloccaggio
deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e
non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono
essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo
meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono
essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la
predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione
mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi
del presente decreto.
Art. 7
1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata
mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o
prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale,
anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite
spedizione in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione ICI
2000", a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno,
indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.
2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo
lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con
certezza la data di spedizione.
3. La data di spedizione è considerata come data di
presentazione.
II presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2001
Il direttore centrale: IGNIZIO
ICI
Imposta comunale sugli immobili
DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2000
Istruzioni per la compilazione
ISTRUZIONI GENERALI
1. PREMESSA
2. IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI
3. CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
4. COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI
5. A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
6. PAGAMENTO DELL'ICI - MODALITA' DI COMPILAZIONE
7. GENERALITA'
8. FRONTESPIZIO
9. COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI
9.1. Casi di compilazione di più quadri per lo stesso immobile
9.2. Come compilare i singoli campi
9.3. Modelli aggiuntivi
9.4. Firma
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
APPENDICE
ISTRUZIONI GENERALI
1
PREMESSA
La dichiarazione ICI deve essere presentata, a norma dell'art.10,
comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, limitatamente agli
immobili, siti nel territorio dello Stato, per i quali, nel corso
dell'anno 2000, si sono verificate modificazioni nella soggettività
passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno
determinato un diverso debito di imposta.
ATTENZIONE
Il Comune, in applicazione dell'art.59, comma 1, lett. l) , numero
1) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, può stabilire nel proprio
regolamento, l'eliminazione dell'obbligo della presentazione della
dichiarazione e l'introduzione dell'obbligo della comunicazione, da
parte del contribuente, degli acquisti, cessazioni o modificazioni
della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità
immobiliare interessata.
Pertanto, in tal caso, non è necessario presentare la
dichiarazione e sarà cura del contribuente informarsi se nel Comune
ove è ubicato l'immobile sia stata introdotta tale norma
regolamentare.
Relativamente alle aliquote si precisa che in base all'art.30,
commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n.488, come modificato
dall'art.18, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n.388, fino a
tutto il 2000, salvo che il Comune non abbia deliberato il contrario,
l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale non si
applica alle pertinenze.
2
IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI
Vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel 2000 si è
verificata una delle seguenti circostanze:
- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato
costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero sono stati oggetto di
locazione finanziaria. Si ricorda che è un diritto reale di
abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi
dell'art.540 del codice civile ed al coniuge divorziato, separando o
separato consensualmente o giudizialmente sulla casa ex residenza
coniugale, assegnata con provvedimento del tribunale, nonché quello
del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa)
sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello
dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica
concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (a
quest'ultimo riguardo, vedasi in Appendice la voce "Assegnatari");
- gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto
all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno
agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su
cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; area divenuta
edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; fabbricato la
cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni
strutturali; unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad
abitazione principale (o che, viceversa, sono state destinate ad
abitazione principale nel corso del 2000) ; costruzione che ha perso
la caratteristica della ruralità;
- il valore dell'area fabbricabile è variato;
- è avvenuta nel corso dell'anno 1999 la stipulazione di un
contratto di locazione finanziaria, riguardante fabbricati il cui
valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai
sensi del comma 3 dell'art.5 del D.Lgs. n.504/1992, poiché, in tal
caso, dal 1° gennaio 2000 si è avuta la variazione della
soggettività passiva.
NOTA
Si precisa che non vanno dichiarati:
- gli immobili comunque esenti o esclusi dall'ICI per l'intero
anno 2000, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati
costituiti diritti reali di godimento. Si ricorda che l'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (per la loro
definizione vedasi in Appendice la voce "Area fabbricabile,
fabbricato e terreno agricolo - definizione") per cui restano esclusi
dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non
possiedono siffatte caratteristiche (per casi particolari vedasi in
Appendice le voci "Terreni agricoli - casi di esenzione"). Per
informazioni sulle esenzioni vedasi le voci "Esenzioni"; "Terreni
agricoli - casi di esenzione";
- i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata
dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non
dipende da modificazioni strutturali;
- i terreni agricoli per i quali l'unica variazione è
rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale;
- i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di
rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno
2000 è data dall'attribuzione della rendita, oppure dalla
annotazione negli atti catastali della "rendita proposta" a seguito
dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato
con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994,
(DOC-FA) oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello
di acquisizione, poiché tale rendita o i costi incrementativi
influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere
dall'anno 2001 (ovviamente devono essere denunciati con la presente
dichiarazione i fabbricati in discorso per i quali, nel corso
dell'anno 1999, sia stata attribuita la rendita catastale oppure sia
stata annotata negli atti catastali la "rendita proposta", oppure
per i quali, durante l'anno medesimo, siano stati contabilizzati
costi incrementativi).
ATTENZIONE
Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di
per sé, l'obbligo di presentazione della dichiarazione:
- l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse
rispetto a quella applicata per il 1999;
- l'applicazione, per l'abitazione principale, della detrazione
nella misura annua superiore alle lire 200.000, oppure della
riduzione dell'imposta fino alla metà, a seguito dell'apposita
deliberazione adottata dal Comune;
- l'applicazione della detrazione o riduzione di imposta per gli
alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli IACP;
- l'aumento, rispetto al 1996, del 5 per cento del valore
catastale dei fabbricati e del 25 per cento di quello dei terreni
agricoli;
- l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento
dei coefficienti di attualizzazione (v. decreto Direttoriale del 21
marzo 2000, sulla G.U. n.94 del 21 aprile 2000) , dei fabbricati
interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati,
classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita
catastale;
- la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria nel
corso dell'anno 2000, riguardante fabbricati il cui valore deve
essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del
comma 3 dell'art.5 del D.Lgs. n. 504/1992, poiché in tal caso
soltanto dal 2001 si avrà la variazione della soggettività passiva.
3
CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
I mutamenti di soggettività passiva nel corso dell'anno 2000,
qualunque ne sia la causa (ad esempio, a seguito di vendita,
locazione finanziaria, donazione, successione ereditaria,
costituzione od estinzione dei cennati diritti reali di godimento)
devono essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di
essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo. Le
modificazioni strutturali o di destinazione dell'immobile
determinanti un diverso debito di imposta, intervenute nel corso
dell'anno 2000, devono essere dichiarate dal soggetto passivo,
ovverosia dal titolare del diritto di proprietà piena oppure,
qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia
oggetto di locazione finanziaria, dall'usufruttuario, enfiteuta,
superficiario, locatario finanziario.
Nota bene:
- Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo della
presentazione della dichiarazione ICI è un diritto reale di
godimento che non va confuso col diritto di servirsi dell'immobile
per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Il
locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per
quanto riguarda l'ICI;
- Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali
sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota
e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a
dichiarare la quota ad esso spettante.
Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di
presentare dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i
contitolari;
- La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti
all'estero che posseggono immobili in Italia.
4
COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI
Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art.1117, n.2 del
codice civile accatastate in via autonoma (o di cui è stato chiesto
l'accatastamento in via autonoma) la dichiarazione deve essere
presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i
condòmini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomìni, per
ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo
in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.
5
A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione ICI deve essere presentata, con le modalità che
saranno di seguito specificate, al Comune nel cui territorio sono
ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più
Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i
Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli
immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione
viene inviata).
Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si
considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la
maggior parte della sua superficie.
6
PAGAMENTO DELL'ICI
A differenza dell'Irpef, l'ICI viene pagata nello stesso anno in
cui si realizza il presupposto impositivo e, pertanto, nell'anno 2000
doveva essere effettuato il pagamento dell'imposta relativa a tale
anno.
La dichiarazione, invece, deve essere presentata nell'anno
successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato.
MODALITA' DI COMPILAZIONE
7
GENERALITA'
La prima delle due facciate del modello ICI è dedicata
all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del
contribuente (e dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione
congiunta) nonché dell'eventuale "denunciante", qualora diverso dal
contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili
per i quali sussiste l'obbligo della denuncia (e cioè non tutti gli
immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subìto variazioni nel
corso del 2000).
Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo
cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in
calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero
totale dei modelli compilati.
Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui
uno per il Comune, un secondo necessario per l'elaborazione
meccanografica e un terzo riservato al contribuente.
La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina
o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere
i medesimi dati; se viene utilizzata la carta carbone, deve essere
assicurata la leggibilità nonché l'esatto allineamento dei dati
alle singole voci.
Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente", che risulterà necessaria, oltre che per motivi di documentazione
personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di
variazione per gli anni successivi. I modelli possono essere ritirati
gratuitamente presso gli uffici comunali.
8
FRONTESPIZIO
Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della
dichiarazione (e, cioè, quello sul cui territorio insiste
interamente o prevalentemente la superficie degli immobili
dichiarati).
Nel quadro dedicato al "contribuente" (da compilare sempre) devono
essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto (a titolo
di proprietà piena oppure a titolo di usufrutto, uso, abitazione,
superficie, enfiteusi, locazione finanziaria) nel corso dell'anno
2000, gli immobili denunciati.
Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le
società, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni,
i condomini, ecc.
Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio
riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la
specificazione della relativa località ed indirizzo.
In caso di presentazione della dichiarazione da parte
dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio
va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione
nonché, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio
stesso.
Il quadro intestato al "denunciante" (diverso dal contribuente)
deve essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto
ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni; in
particolare il quadro va compilato: dall'erede (in caso di più
eredi, saranno indicati i dati di uno soltanto di essi) ; dal
curatore fallimentare; dal commissario liquidatore in caso di
liquidazione coatta amministrativa.
Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il
contribuente sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di
titolo negoziale; in particolare, va compilato: dal rappresentante
legale o negoziale; dal socio amministratore; dal commissario
giudiziale; dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria;
dall'amministratore del condominio. La natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.
Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va,
comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente".
Il quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli
immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta.
Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, si
vedano le corrispondenti istruzioni fornite nel quadro dedicato al
"contribuente".
Regole analoghe a quelle sopraindicate per la compilazione della
dichiarazione presentata dall'erede di persona fisica per conto del
"de cuius" valgono nel caso di presentazione della dichiarazione in
presenza di fusione o scissione. In particolare, in caso di fusione,
la società incorporante (o risultante) dovrà provvedere a
presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del
possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza
degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del
codice civile e dovrà inoltre provvedere a presentare la
dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per
denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel
quadro relativo al denunciante andranno indicati i dati relativi al
rappresentante della stessa società incorporante (o risultante);
nel quadro relativo al contribuente andranno indicati i dati della
società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle
annotazioni dovranno essere fornite le ulteriori informazioni per
l'individuazione della società incorporante (o risultante).
Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società beneficiarie
procederà alla presentazione della propria dichiarazione per gli
immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti
dell'atto di scissione ai sensi dell'art.2504-decies del codice
civile.
Una delle società beneficiarie dovrà provvedere a presentare la
dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di
compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte
della società incorporante (o risultante) per conto della società
incorporata (o fusa).
9
COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI
Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre
settori. Il primo (che comprende i campi da 1 a 19) serve per
indicare come si è andata modificando la titolarità di possesso e
la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 2000; il secondo (che
comprende i campi da 20 a 23) serve per indicare la situazione
esistente alla data del 31 dicembre 2000; il terzo serve per indicare
gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.
La compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31
dicembre 2000") , pur non essendo necessaria per la determinazione
dell'imposta relativa all'anno 2000, è essenziale in quanto la
sussistenza o meno di variazioni nel corso dell'anno 2001, con
eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel
2002, va verificata con riferimento alla situazione esistente
nell'ultimo giorno dell'anno 2000.
Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di un fabbricato, venduto il 20
aprile 2000 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione
principale per la restante parte dell'anno. Il venditore, nel primo
settore, indicherà 4 mesi di possesso, nel secondo specificherà che
il fabbricato non è più in suo possesso al 31 dicembre 2000.
Il compratore, nella sua dichiarazione, indicherà, nel primo
settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore specificherà
che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del
31 dicembre 2000.
In Appendice, alla voce "Quadri descrittivi (compilazione)" sono
riportati altri esempi che chiariscono le modalità di compilazione
di questi settori.
9.1. Casi di compilazione di più quadri per lo stesso immobile.
Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare
più quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.
Si considerino, fra le più frequenti, le seguenti ipotesi:
a) terreno agricolo al 1° gennaio 2000, diventato area edificabile
dal 20 settembre 2000.
Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il
terreno agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel
secondo descriverà l'area edificabile, indicandone il possesso in 3
mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2000" deve
essere compilato limitatamente all'area fabbricabile, essendo questa
l'ultima caratteristica assunta dall'immobile (va lasciato, quindi,
in bianco il settore corrispondente a quello descrittivo del terreno
agricolo). Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve
essere dato ai due quadri lo stesso numero d 'ordine, con l'aggiunta
di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro
sarà contraddistinto con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il
numero d'ordine 1/2);
b) area edificabile al 1 gennaio 2000, diventata terreno agricolo
dal 10 giugno 2000.
Il contribuente seguirà gli stessi criteri innanzi esposti,
descrivendo nel primo quadro l'area edificabile, con un periodo di
possesso di 5 mesi; nel secondo, il terreno agricolo, con un periodo
di possesso di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al
31 dicembre 2000" solo corrispondentemente al terreno agricolo;
c) area edificabile al 1° gennaio 1999, sulla quale sono stati
ultimati i lavori di costruzione il 25 ottobre 2000. Il contribuente,
analogamente, compilerà due o più quadri; nel primo descriverà
l'area edificabile, indicandone in 10 mesi il periodo di possesso;
negli altri descriverà i singoli fabbricati con un periodo di
possesso di 2 mesi. I settori relativi alla "situazione al 31 dicembre 2000" vanno compilati limitatamente ai fabbricati. Il numero d'ordine che contraddistingue l'immobile, che ha cambiato tipologia
nel tempo, sarà lo stesso e sarà seguito da sottonumeri progressivi
(ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc.). Ovviamente, se l'area
interessata alla costruzione è stata precedentemente dichiarata
insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di unico valore, le
aree edificabili residue devono ora essere dichiarate in separati
quadri con la specificazione del relativo valore;
d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di
demolizione il 18 dicembre 2000.
Saranno compilati due o più quadri; i primi dedicati alla
descrizione dei fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno
successivamente iniziati i lavori di demolizione, indicandone il
periodo di possesso in 12 mesi; l'ultimo dedicato alla descrizione
dell'area fabbricabile, con un periodo di possesso di 0 mesi. Il
settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2000" va compilato
limitatamente a quest'ultimo quadro descrittivo dell'area;
e) fabbricato la cui quota di proprietà del 100 per cento al 1
ogennaio 2000 è diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo
2000.
Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il
fabbricato, indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per cento la quota
di possesso; nel secondo descriverà lo stesso fabbricato, indicando
10 mesi di possesso ed in 50 per cento la quota di possesso. Il
settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2000" deve essere
compilato soltanto relativamente al secondo quadro descrittivo
dell'ultima posizione di titolarità.
9.2. Come compilare i singoli campi
Nel campo 1 relativo alle caratteristiche dell'immobile, va
indicato 1, se si tratta di un terreno agricolo; va indicato 2, se si
tratta di un 'area fabbricabile; va indicato 3, se si tratta di un
fabbricato il cui valore è determinato, come sarà chiarito meglio
in seguito, moltiplicando la rendita catastale per 100, oppure per
50, oppure per 34, a seconda della categoria catastale di
appartenenza del fabbricato;
va indicato 4, se si tratta di fabbricato interamente appartenente
ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo
catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata
attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno
1999.
Chiaramente non può che essere indicato un solo numero; se si
presenta l'esigenza di indicare più numeri, in considerazione delle
mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si
trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più
quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 9.1).
Nel campo 2 (indirizzo) , va indicata l'esatta ubicazione
dell'immobile descritto (località, via o piazza, numero civico,
ecc.). Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla
via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono più) e
l'interno. Non deve essere indicato il comune ove è sito l'immobile
non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio
ed al quale è destinata la dichiarazione.
Nel campo 3 deve essere indicata la partita catastale,
limitatamente ai terreni, siano essi agricoli od aree fabbricabili.
Nei campi da 4 a 7 vanno indicati gli estremi catastali dei
fabbricati consistenti, rispettivamente, nella sezione (ove
esistente) , foglio, numero e subalterno. Questi dati sono ricavabili
dai certificati catastali.
Nei campi 8 e 9 , in mancanza degli estremi catastali, occorre
indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della
domanda di accatastamento. Ove il contribuente non sia in possesso
degli estremi catastali né del numero di protocollo della domanda di
accatastamento, detti campi devono essere lasciati in bianco.
ATTENZIONE
Per i comuni nei quali è in vigore il catasto tavolare gli
estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito
specificate:
a) Nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;
b) Nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella
edificiale qualora frazionata;
c) Nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella
frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non
frazionata;
d) Nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del
"subalterno" della particella.
I campi da 4 a 7 non vanno, ovviamente, compilati se si tratta di
fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono
intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti,
anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che
influiscono sull'ammontare della rendita catastale a suo tempo
attribuita.
Nei campi 10 e 11 va indicata la categoria catastale e la classe
dei fabbricati, anch'esse desumibili dai certificati catastali. Per i
fabbricati sforniti di rendita o per i quali la rendita
originariamente attribuita non è più adeguata per effetto dei
cennati cambiamenti intervenuti, va indicata la categoria e la classe
attribuite a fabbricati similari iscritti in catasto.
Si ricorda, in proposito, che i fabbricati sono collocati in 5
gruppi catastali (A, B, C, D, E) a seconda della loro
tipologia. Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono
suddivisi, poi, in varie categorie.
NOTA
I campi da 4 a 11 non vanno compilati se si tratta di fabbricato
interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato,
classificabile nel gruppo catastale D, il cui valore deve essere
determinato sulla base delle scritture contabili.
Nel campo 12 deve essere barrata la casella se si tratta di
immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.6, comma
1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490.
Nel campo 13 deve essere indicato il valore dell'immobile
descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero,
indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso
dell'anno. E' sull'intero valore, infatti, che deve essere calcolata
l'imposta la quale, poi, sarà dovuta in rapporto alla quota ed ai
mesi di possesso nell'anno.
Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile
sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione
finanziaria. In tal caso, infatti, soggetto passivo ICI su tutto il
valore dell'immobile è esclusivamente il titolare del diritto di
usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il
locatario finanziario, restando il nudo proprietario ed il locatore
finanziario completamente estranei al rapporto di imposta. Si avverte
che il valore deve continuare ad essere espresso in lire (e non può,
quindi essere indicato in euro) , come precisato nella circolare
ministeriale n.291/E del 23 dicembre 1998 (su supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.4 del 7 gennaio 1999).
Nel campo sono stati già stampati 3 zeri finali, per cui il
contribuente dovrà esprimere il valore in migliaia di lire (ad
esempio: se il valore è di 250 milioni, scriverà 250.000).
Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto
precisato in Appendice, alla voce "Valore degli immobili agli effetti
dell'ICI".
Nel campo 14 va barrata la casella se, trattandosi di fabbricato
sfornito di rendita catastale o con rendita non più adeguata, il
valore è stato determinato sulla base della rendita attribuita a
fabbricati similari già iscritti in catasto.
Va ugualmente barrata la casella se trattasi di "rendita catastale
proposta" non ancora divenuta definitiva.
Nel campo 15 va indicata la quota di possesso esprimendola in
percentuale.
In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel
quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di
possesso spettante al contribuente dichiarante. Poiché l'immobile
può essere dichiarato congiuntamente, purché interamente, la somma
delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a 100.
Per le parti comuni dell'edificio, che deve dichiarare
l'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso
100 e non va compilato il quadro dei contitolari.
Nel campo 16 vanno indicati i mesi di possesso nel corso dell'anno
2000. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte
è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più
di 14 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha
posseduto per meno di 15 giorni.
ATTENZIONE
I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0. Si consideri,
ad esempio, un immobile posseduto dal 1° gennaio 2000 che sia stato
venduto il 20 dicembre 2000. In tal caso il venditore dichiarerà 12
mesi di possesso, mentre il compratore, anch'egli obbligato a
dichiarare l'immobile, indicherà 0 mesi di possesso.
Nei campi 17 e 18 vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante
i quali per l'immobile descritto si sono eventualmente verificate
condizioni di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni
per l'applicazione di riduzioni. Per le condizioni di esclusione od
esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci "Esenzioni" e
"Terreni agricoli". Per le riduzioni di imposta si tratta di quelle
previste nel comma 1 dell'art.8 del D.Lgs. n.504/1992, e nel
successivo art.9 concernenti, rispettivamente, i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i
terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti. Si richiama
l'attenzione sul fatto che per l'applicabilità della riduzione di
imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente
l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo.
Si precisa, infine, che l'inagibilità od inabitabilità deve
consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria.
Nel campo 19 va indicato l'importo della detrazione spettante per
l'abitazione principale descritta nel quadro.
Il campo va utilizzato anche dalla cooperativa edilizia a
proprietà indivisa per gli alloggi adibiti ad abitazione principale
dei soci assegnatari, nonché dagli IACP per gli alloggi regolarmente
assegnati in locazione.
Per chiarire come compilare questo campo può essere utile
considerare il seguente esempio, ipotizzando la detrazione nella
misura annua, di lire 200.000:
- abitazione di proprietà, per l'intero anno 2000, di 3
fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B,
per il 30%; il fratello C, per il 20%) dei quali soltanto i fratelli
B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio 2000 fino al successivo 20
giugno.
Il fratello A non dichiarerà l'immobile in quanto per la sua
quota, in assenza di altri tipi di modificazioni, non c 'è stata
alcuna variazione nell'anno 2000. I fratelli B e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote di possesso variata la situazione; il fratello B nella propria dichiarazione indicherà 12
mesi di possesso, 30%di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione
per abitazione principale; il fratello C nella sua dichiarazione
indicherà 12 mesi di possesso, 20% di quota di possesso e 50.000 lire
di detrazione per abitazione principale.
Se il fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri
fratelli indicherà, nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso,
30% di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione
principale. Compilerà, quindi, il quadro dei contitolari, premettendo
il numero d 'ordine utilizzato per il quadro descrittivo
dell'immobile in questione ed indicando il codice fiscale e
l'indirizzo non solo del fratello C ma altresì del fratello A, pur
non essendosi verificata per la quota di quest'ultimo alcuna
variazione nell'anno 2000. Per il fratello C dovrà essere indicato,
oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20% e 50.000 lire di
detrazione per abitazione principale; per il fratello A dovrà essere
indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50% e 0 lire di
detrazione per abitazione principale.
Settore della SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2000: nel richiamare
quanto già detto in precedenza, si aggiunge: nel campo 20 va
indicato [SI ] o [NO ]a seconda che l'immobile sia posseduto o non
alla data del 31 dicembre 2000. Se non è posseduto, vanno lasciati in
bianco i successivi campi. Se è posseduto, va indicato, nel campo 21, [SI ] o [NO ]a seconda che l'immobile, sempre alla suindicata data,
sia escluso o esente dall'imposta, oppure no. Se l'immobile è escluso
o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se non è
escluso né esente, va indicato, nel campo 22 , [SI ]o [NO ]a seconda
che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero
per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.
Nel campo 23 , va indicato [SI ] o [NO ]a seconda che si tratti o
non di abitazione principale.
Settore degli estremi del titolo: in questo settore è sufficiente
indicare soltanto l'Ufficio delle entrate presso il quale è stato
registrato o dichiarato il trasferimento o la costituzione di diritti
generanti l'acquisto o la perdita della soggettività passiva ICI nel
corso dell'anno 2000.
In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, contratto o
concessione.
Va barrata la casella 24 se il contribuente ha acquistato. Va,
invece, barrata la casella 25 se il contribuente ha ceduto, anche se
per causa di morte.
9.3. Modelli aggiuntivi
Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per
cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati
progressivamente.
Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di
ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e
il numero totale dei modelli utilizzati.
Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente
l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione ed il
codice fiscale del contribuente.
9.4. Firma
La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo,
dalla persona indicata come "contribuente" sul frontespizio della
dichiarazione stessa oppure dal "denunciante" diverso dal
contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso, se è stato indicato come denunciante un soggetto
diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo
rappresentante).
Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.
Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere
apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi,
deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul
frontespizio, il quale, deve rilasciare ricevuta.
La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a
mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno,
all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta stessa la
dicitura "Dichiarazione ICI 2000"; in tal caso, la dichiarazione si
considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio
postale.
La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo
lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con
certezza la data di spedizione.
Si raccomanda di presentare insieme sia l'originale per il comune
che la copia per l'elaborazione meccanografica. La dichiarazione deve
essere presentata entro il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Per i soggetti all'IRPEG, con periodo di imposta coincidente con
l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2000,
con conseguente estensione delle disposizioni contenute nei commi 2 e
3 dell'art.2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322.
Per le società di capitali e per gli enti il cui esercizio non
coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il
periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 2000.
APPENDICE
Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)
Agli effetti dell'ICI, si intende:
- per area fabbricabile , l'area utilizzabile a scopo edificatorio
in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in
base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo
i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per
pubblica utilità. Si considerano tuttavia non fabbricabili i terreni,
di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a
titolo principale, i quali siano condotti dagli stessi proprietari e
sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante
l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
- Per coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo
principale devono intendersi, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, le persone fisiche iscritte negli
appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio
1963, n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione
per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione dagli elenchi
ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo). Detta
definizione normativa ha carattere interpretativo, con efficacia
quindi anche per il passato, e vale non soltanto agli effetti
dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'art.9 del
D.Lgs. n.504/1992, ma altresì agli effetti della non edificabilità
dei suoli, di cui è sopra detto;
- per fabbricato , la singola unità immobiliare iscritta o che
deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche,
distintamente, l'"abitazione"; la "cantina"; il "garage") cui sia
stata attribuita o sia attribuibile un 'autonoma rendita catastale;
- per terreno agricolo , il terreno, diverso dall'area
fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole
(vedasi in proposito anche le voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli").
Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione
edificatoria)
In caso di edificazione su un 'area dalla data di inizio dei
lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi
(ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato,
qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della
ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data
solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi
comunque come fabbricabile, indipendentemente dalla sussistenza o
meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il
valore del fabbricato in corso d 'opera; similmente, in caso di
demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure
in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere
c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n.457, dalla data di inizio dei
lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di
ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero,
se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI
è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore
del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure
recuperando. Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei
lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se
antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o
recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal
valore del fabbricato.
Assegnatari
Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in
locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo
dell'imposta comunale sugli immobili è l'assegnatario. Soggetto
passivo dell'ICI è anche l'assegnatario delle abitazioni per i
lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della Legge n.1676
del 30 dicembre 1960 ed assegnate con patto di riscatto.
Diversa è l'ipotesi degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica concessi in locazione, essendo in tal caso il locatario
completamente estraneo al rapporto ICI.
Esenzioni
Sono esenti dall'ICI, a norma dell'art.7 del D.L.gs n.504/1992 per
il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte dalla legge:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati
nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4, dalle comunità montane,
dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle
istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art.41 della
Legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie
catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'art.5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,
purché compatibile con le disposizioni degli artt.8 e 19 della
Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli
artt.13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11
febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione
dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono
stati recuperati al fine di essere destinati alle attività
assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente
al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle
attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 27 dicembre 1977, n.984.
(Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni
agricoli, vedasi la voce "Terreni agricoli");
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lettera a) , della Legge 20 maggio 1985, n.222.
Piccoli appezzamenti o "orticelli".
Detti terreni se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal
campo di applicazione dell'ICI (vedasi la voce "Terreni agricoli
(casi di esenzione)") , in quanto su di essi le attività agricole
vengono esercitate occasionalmente in forma non imprenditoriale.
Quadri descrittivi (compilazione) Per la compilazione dei quadri
descrittivi degli immobili possono essere di orientamento i seguenti
esempi.
Esempio 1
Fabbricato che il 10 ottobre 2000 ha perso le caratteristiche
richieste dalla legge per essere escluso od esentato dall'imposta.
Il proprietario, che lo ha posseduto per l'intero anno 2000,
indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 9 mesi di
esclusione od esenzione mentre, nel secondo settore, specificherà
che l'immobile, ancora in suo possesso al 31 dicembre 2000, non è
escluso od esente da tassazione alla data medesima per cui, in
assenza di variazioni nel corso dell'anno 2001, non sarà dichiarato
nel 2002 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.
Esempio 2
Abitazione principale data in locazione il 10 aprile 2000.
Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso
e la detrazione di lire 50.000 (o la maggiore detrazione
eventualmente deliberata dal comune) mentre, nel secondo settore,
specificherà che il fabbricato non è più abitazione principale al
31 dicembre 2000 per cui, in assenza di successive variazioni,
nell'anno 2001 sarà versata l'imposta senza detrazione e non verrà
presentata, per il fabbricato medesimo, la dichiarazione nel 2002.
Esempio 3
Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto
utilizzato a decorrere dal 10 novembre 2000.
Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso
e 10 mesi di riduzione, mentre, nel secondo settore, specificherà
che il fabbricato non ha, alla data del 31 dicembre 2000, le
caratteristiche per godere della riduzione per cui, permanendo tale
situazione, nel corso dell'anno 2001 sarà versata l'imposta per
intero ed il fabbricato non sarà dichiarato nel 2002.
Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che
influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta solo a partire dal
2001. Così, ad esempio, per l'immobile per il quale soltanto a
partire dal 23 dicembre 2000 si sono verificate le condizioni di
esclusione od esenzione da ICI, il proprietario che l'ha posseduto
per l'intero anno indicherà, nel primo settore, 0 mesi di esclusione
od esenzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che
l'immobile è escluso, od esente al 31 dicembre 2000, evidenziando in
tal modo che, permanendo tale situazione nell'anno 2001, non sarà
presentata la dichiarazione nel 2002.
Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 2000 ha
perso le caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo
proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di esclusione od
esenzione mentre, nel secondo, specificherà che l'immobile non gode
di alcuna esclusione od esenzione al 31 dicembre 2000, preannunciando
così, in mancanza di variazioni, il pagamento dell'imposta per
l'anno 2001 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 2002.
Terreni agricoli (casi di esenzione)
Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze
n.9 del 14 giugno 1993, (pubblicata sul S.O. n.53 alla G.U. n.141 del
18 giugno 1993) predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi
per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli
sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art.7,
comma 1, lettera h) , del D.Lgs. n.504/1992.
Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna
annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio
comunale.
Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato,
sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera
limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi,
per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi
agli uffici locali competenti.
Per i comuni compresi nei territori delle provincie autonome di
Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte
salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le
zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante
dall'elenco allegato alla circolare citata.
All'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le
caratteristiche di area fabbricabile in quanto tali terreni,
indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità con cui è
effettuato, devono essere assoggettati a tributo non come terreni
agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data dai
terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori
agricoli a titolo principale che siano condotti dagli stessi
proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di
animali. Questi terreni, non potendo essere considerati aree
fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque,
sussistendo le condizioni indicate, il carattere di terreno agricolo
e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro
ubicazione in Comuni compresi nell'elenco allegato.
Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi
dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le
attività agricole intese nel senso civilistico (art.2135 del Codice
Civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse
operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli
rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a
questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti
terreni "incolti") e quelli, non pertinenziali di fabbricati,
utilizzati per attività diverse da quelle agricole.
Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, diversi
dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono
esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo
secondo gruppo i piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli")
coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.
I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere
di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la
definizione di legge, restano oggettivamente esclusi dal campo di
applicazione dell'ICI.
N.B. Per la nozione di coltivatori diretti e di imprenditori
agricoli a titolo principale vedasi la voce in questa Appendice "Area
fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)".
Terreni incolti
Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di
applicazione dell'ICI: vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di
esenzione)".
Valore degli immobili agli effetti dell'ICI
1. Valore dei fabbricati
Per i fabbricati il valore è costituito dall'intera rendita
catastale moltiplicata:
- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi
catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini,
depositi, laboratori, ecc.) , con esclusione delle categorie A/10 e
C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo
catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10
(uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria
C/1 (negozi e botteghe).
Se il fabbricato è sfornito di rendita oppure se la rendita a suo
tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute
variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute
ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà
far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a
fabbricati similari. Le rendite da assumere per l'anno 2000 sono
quelle risultanti in catasto al 1 gennaio 2000, aumentate del 5 per
cento. Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti
catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono
l'aumento del 5 per cento.
Nella stragrande maggioranza dei casi (ovverosia, laddove non sia
stata annotata negli atti catastali, nel corso dell'anno 1999, una
modificazione della rendita) il valore dell'immobile per l'anno 2000
sarà pari al valore del 1999.
NOTA
Le operazioni di moltiplicazione sopra illustrate vanno effettuate
sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna
rilevanza né gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli
effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, né il
reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una
abitazione, aumentata del 5 per cento, è di 2.100.000, il valore
sarà sempre di 210.000.000, sia che si tratti di dimora abituale del
contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a
disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si
tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono
soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed
indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).
1.1 Fabbricati di interesse storico o artistico Per i fabbricati
di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.6, comma 1, del
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, si assume la rendita (ovviamente,
aumentata del 5 per cento), determinata mediante l'applicazione
della tariffa d 'estimo di minore ammontare tra quelle previste per
le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata
per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella
categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto, con il
sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è
stato assimilato ad una abitazione; ove poi si tratti di fabbricati
appartenenti al gruppo D sforniti di rendita catastale, il valore è
determinato in base alle modalità indicate nel successivo paragrafo.
1.2 Fabbricati delle imprese Fanno eccezione agli illustrati
criteri di determinazione del valore sulla base della rendita
catastale, i fabbricati interamente posseduti da impresa e
distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e
sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la
rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno 2000.
Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi
di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati
mediante l'applicazione di determinati coefficienti.
Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base
dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui detti
fabbricati siano di interesse storico o artistico ai sensi
dell'art.6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490.
2. Valore delle aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d 'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Valore dei terreni agricoli Per i terreni agricoli il valore è
costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75.
Il reddito dominicale da assumere per l'anno 2000 è quello
risultante in catasto al 1 gennaio 2000, aumentato del 25 per
cento. Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti
catastali non comprendono detto aumento.
Preleva i modelli dal sito del Comune di Jesi:
modello 1
modello 2
modello 3
modello 4
modello 5
modello 6
(usa l'opzione "Salva oggetto con nome..." cliccando con il pulsante destro del mouse)
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