NORME SULL' ICI, IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

CIRCOLARE 29 APRILE 1999, N. 96/E DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).
Modifiche Regolamentari che stabiliscono il versamento in autotassazione,
in via esclusiva, direttamente al COMUNE.
Adempimenti e conseguenze





In forza della lettera n) del primo comma dell'articolo 59 del decreto legislativo n.446 del 15 dicembre 1997, i Comuni possono stabilire, con proprio regolamento, fra l'altro, che l'ICI dovuta annualmente in autotassazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, per gli immobili ubicati sul loro territorio, debba essere versata dai contribuenti non più tramite il concessionario della riscossione bensì esclusivamente sul conto corrente postale del comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale. Alcuni comuni hanno già esercitato tale potere, con effetto sui versamenti da eseguire a decorrere dal corrente anno. Con la presente circolare si intende esaminare i problemi maggiormente significativi derivanti dal predetto cambiamento del sistema di riscossione, ricercandone adeguate soluzioni.



Art. 1 - Modello di bollettino per il versamento su c/c postale


Pur nella consapevolezza dell'ampio grado di autonomia regolamentare, anche per questo aspetto, riconosciuto ai Comuni dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n.446/1997, lo scrivente ritiene doveroso suggerire l'utilizzo di un bollettino che sia analogo, con gli opportuni adattamenti, sia per quanto riguarda il contenuto sia per quanto concerne le caratteristiche tecniche, a quello approvato con il decreto interministeriale del 12 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del successivo 20 maggio. Ciò sia al fine di non complicare le operazioni di sua compilazione da parte dei contribuenti o delle organizzazioni dagli stessi incaricate, sia per assicurare l'uniforme rilevazione dei dati di riscossione. Il bollettino, utilizzabile anche per i versamenti agli sportelli del tesoriere comunale, potrebbe essere redatto secondo il fac-simile riprodotto, in misura ridotta, nell'allegato alla presente circolare.



Art. 2 - Adempimenti dei Comuni


I Comuni si attiveranno per informare adeguatamente i loro contribuenti in ordine all'obbligo di effettuare i versamenti dell'imposta in autotassazione, direttamente ed esclusivamente in loro favore, specificando le relative modalità e assicurando la disponibilità gratuita dei bollettini. Essi, inoltre, comunicheranno al concessionario della riscossione che i predetti versamenti non possono più essere eseguiti secondo le modalità stabilite nel terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992.



Art. 3 - Adempimenti dei concessionari della riscossione


Le somme affluite sul conto corrente postale del concessionario, nonché quelle riscosse presso i propri sportelli, non possono da questo essere restituite ai contribuenti, ma devono necessariamente, in base alle disposizioni vigenti, essere versate in favore del Comune avente diritto nei termini e secondo le modalità indicate nelle disposizioni medesime. Sulle predette somme spettano al concessionario le commissioni previste dal terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, eccezione fatta per quelle riscosse allo sportello successivamente al ricevimento della comunicazione di cui si è trattato al punto 2.



Art. 4 - Validità dei versamenti


I versamenti in commento effettuati dai contribuenti sul conto corrente postale del concessionario della riscossione o presso i suoi sportelli, anziché direttamente al comune, devono comunque essere assunti come validamente eseguiti e alla data apposta sul bollettino dall'ufficio postale ovvero dal concessionario in caso di pagamento presso i suoi sportelli. L'aver utilizzato le predette modalità di versamento, diverse da quelle stabilite nel regolamento comunale, comporta l'applicazione della sanzione per infrazioni di carattere formale prevista nel terzo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'articolo 14 del dlgs n.473 del 18/12/97. Tuttavia, almeno per il primo anno interessato a una così radicale trasformazione delle modalità di versamento, non si farà luogo alla irrogazione di tale sanzione alla luce delle disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legislativo n.472 del 18 dicembre 1997, in quanto non c'è dubbio che si verificano obiettive condizioni di incertezza e di disorientamento che rendono scusabile l'errore del contribuente.



Art. 5 - Avvertenza


Ovviamente resta fermo che, in assenza di modifiche regolamentari da parte del Comune sulle modalità di versamento, l'imposta dovuta per gli immobili ubicati sul suo territorio deve continuare, come per il passato, a essere pagata tramite il competente concessionario della riscossione. Resta, altresì, fermo che qualora il Comune, con il suo regolamento, abbia stabilito il versamento diretto in suo favore aggiuntivamente rispetto a quello tramite il concessionario, il contribuente può optare per l'una o l'altra modalità di pagamento.

La presente circolare viene adottata d'intesa con l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani), nonché con le Poste italiane SpA e l'Ascotributi. La pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Tuttavia:
  • le Direzioni regionali delle entrate contatteranno urgentemente i Comuni compresi nelle proprie circoscrizioni, richiamando la loro attenzione sulla circolare medesima;
  • l'ASCOTRIBUTI invierà urgentemente ai concessionari della riscossione copia della circolare.



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