CIRCOLARE 29 DICEMBRE 1999, N. 247 DEL MINISTERO DELLE FINANZE
Materia fiscale: Successioni e donazioni
Oggetto: Registro Iva Irpef Legge finanziaria 2000 e altri recenti
provvedimenti normativi di natura tributaria. Primi chiarimenti.
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Articolo 7 - FISCALITÀ LOCALE
7.1 - Detrazioni Irpeg
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7.2 - Cosap
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7.3 - Termine per la notificazione degli avvisi di liquidazione
L'art. 30, comma 10, l.f., dispone lo slittamento al 31 dicembre 2000
dei termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione sulla base delle
dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio relativi
all'Ici dovuta per l'anno 1993.
Alla stessa data sono inoltre fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativamente all'ICI dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
b) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;
c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.
7.4 I.C.I. - Sanzioni
Il successivo comma 11 dell'art. 30 l.f. inserisce alcune
significative disposizioni all'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1993
finalizzate a garantire maggiormente la posizione del contribuente ICI che si
trovi in particolari situazioni e ad evitare che gli vengano irrogate sanzioni
ed interessi.
E' infatti previsto che il termine per la proposizione del ricorso
avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre
dalla data in cui il contribuente abbia avuto piena conoscenza del relativo
avviso. A tal fine, gli uffici competenti devono provvedere alla comunicazione
dell'avvenuto classamento delle unita' immobiliari a mezzo del servizio
postale con modalita' idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del
contribuente e senza che venga leso il suo diritto alla privacy. La norma
stabilisce inoltre che fino alla data dell'avvenuta comunicazione al
contribuente, gli uffici comunali non dovranno comminare le sanzioni e
calcolare gli interessi sul tributo che risulterebbero dovuti determinando
l'imposta sulla base della nuova rendita catastale.
Per quanto riguarda le sanzioni, la legge fa comunque salva
l'applicazione dell'art. 3, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Occorre
richiamare a questo proposito l'attenzione sui principi contenuti in detta
norma poiche' il caso di specie si inserisce proprio nella previsione del
comma 2, secondo il quale nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per un
fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile;
se la sanzione e' stata pero' gia' irrogata con provvedimento definitivo il
debito residuo si estingue, ma non e' ammessa la ripetizione di quanto pagato.
La norma prevista dall'art. 30, comma 11, l.f., riconosce in sostanza
la natura non colposa delle condotte dei contribuenti ai quali la rendita
definitiva non sia stata portata a conoscenza con gli adeguati mezzi
attualmente previsti dal legislatore, ma attraverso il ricorso ad altri
strumenti, quali la immediata pubblicazione nell'Albo pretorio, che seppur
legittimi, non abbiano comportato l'effettiva conoscenza del contenuto
dell'atto da parte dell'interessato.
7.5 I.C.I. - Delibere comunali
L'art. 30 l.f., nei commi 12 e 13, contiene disposizioni relative alla
riduzione dell'aliquota ICI che puo' essere deliberata dai comuni , in misura
non inferiore al 4 per mille, per gli immobili di cui all'art. 4, comma 1, del
d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
ottobre 1996, n. 556. Si tratta degli immobili direttamente adibiti ad
abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche'
degli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi
come abitazione principale.
L'articolo in commento al comma 12 stabilisce che, fino all'anno di
imposta 1999 compreso, l'eventuale riduzione di aliquota e' limitata alla sola
abitazione principale, con esclusione degli immobili qualificabili come
pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile. Nel successivo comma 13
e' invece previsto che la disposizione appena commentata non ha effetto nei
riguardi dei comuni che nel periodo anzidetto abbiano gia' applicato
l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.
Si ricorda inoltre che, con circolare n. 114/E del 25 maggio 1999,
sono state impartite istruzioni in ordine alla identita' di trattamento
fiscale fra l'abitazione principale e le sue pertinenze, a seguito del
parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nell'adunanza del 24
novembre 1998 che ha richiamato l'applicabilita' anche per l'ICI dell'art. 817
del codice civile.
A tal riguardo occorre soffermarsi sulla circostanza che anche in
materia di imposte sui redditi si e' ritenuto necessario esplicitare il
concetto di pertinenza attraverso l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 10 del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, operata dall'art. 6, comma 1, lettera a),
l.f. In tale norma si afferma che "sono pertinenze le cose immobili di cui
all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie
diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella
nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro
diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. E' considerata
adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata".
L'ultimo inciso della disposizione richiamata costituisce praticamente
l'introduzione in materia di imposte dirette di un principio che era gia'
vigente per l'ICI in quanto l'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, aveva attribuito ai comuni la potesta' di considerare abitazione
principale quella posseduta dagli anziani e disabili che si trovano nelle
condizioni indicate dalla norma in commento.
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