CIRCOLARE 14 SETTEMBRE 1999, N. 185 DEL MINISTERO DELLE FINANZE
Imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all'anno 1993 ed anni successivi.
1) Legittimita' delle tariffe d'estimo;
2) Conformita' alla Costituzione della disciplina sostanziale dell'imposta;
3) Conformita' alla Costituzione della assenza di una esenzione soggettiva per gli IACP.
Istanze di rimborso presentate dai contribuenti: Rigetto.
Ai Comuni
e, p.c.:
- Alle Direzioni Regionali delle Entrate
- All'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI)
Talune questioni generali di estrema rilevanza, aventi riflessi anche
sulla insussistenza del diritto del contribuente al rimborso dell'ICI relativa
all'anno 1993, le quali sono sorte nei primi tempi di vigenza dell'imposta
comunale sugli immobili, hanno poi trovato soluzione o a livello legislativo
oppure con pronunce della Corte Costituzionale.
La presente circolare e' diretta a richiamare l'attenzione dei comuni
sui seguenti problemi, ricordandone le soluzioni intervenute.
1) LA QUESTIONE DELLA LEGITTIMITA' DELLE TARIFFE D'ESTIMO.
In esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del successivo 7 febbraio),
concernente la revisione delle tariffe d'estimo delle unita'
immobiliari urbane, venne emanato il decreto ministeriale 27 settembre 1991,
con il quale furono determinate, per l'intero territorio nazionale, le
predette tariffe (alcune rettifiche furono apportate, per taluni comuni delle
Provincie di Trento, Bolzano, Lucca, Messina ed Enna, con i successivi decreti
ministeriali del 17 aprile 1992).
Le tariffe d'estimo in commento (sulla base delle quali sono state
quantificate ed inserite negli atti catastali le corrispondenti rendite;
rendite che, capitalizzate attraverso i moltiplicatori di 100, 50 oppure 34,
conducono alla determinazione del valore del fabbricato, quale base imponibile
ICI) hanno trovato immediata applicazione fin dalla data di istituzione dell'
imposta comunale sugli immobili (1 gennaio 1993).
In alcuni comuni (all'incirca 1.400) le predette tariffe sono, poi,
state in parte rideterminate, in diminuzione, con il decreto legislativo n.
568 del 28 dicembre 1993 e sue successive modificazioni; eppero', con effetto,
per quanto riguarda l'ICI, dall'anno di imposta 1994 (vedasi, piu' ampiamente,
in proposito, la circolare di questo Dipartimento n. 179/E del 26 agosto
1999).
Quanto sopra sinteticamente premesso, si ricorda che il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, nel maggio 1992, annullo' i precitati
decreti del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991; la
principale ragione dell'annullamento consisteva nella rilevata inadeguatezza
della fonte normativa (decreto ministeriale) in una materia che richiedeva,
invece, la forma della legge.
A seguito di cio' il Governo, pero', intervenne con una serie di
decreti legge, l'ultimo dei quali e, cioe', quello in data 23 gennaio 1993, n.
16, fu convertito nella legge n. 75 del 24 marzo 1993. Con l'articolo 2 di
tale decreto legge, infatti, venne recepito il contenuto dei menzionati
decreti ministeriali annullati, conferendo, cosi', ad essi il valore di legge;
in altri termini, siffatti decreti ministeriali vennero convalidati attraverso
la loro "legificazione".
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimita'
dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 16/1993, particolarmente sotto il
profilo che cosi' operando si sarebbe verificato uno straripamento del potere
legislativo in un campo istituzionalmente riservato al potere giudiziario, ha
avuto modo di dichiarare manifestamente infondata l'eccezione di
incostituzionalita', riconoscendo, fra l'altro, al legislatore il potere di
disciplinare settori per i quali vi sia una insufficiente copertura
legislativa (vedasi sentenza n. 263 del 20/24 giugno 1994, in Gazzetta
Ufficiale, serie speciale destinata ai giudizi innanzi alla Corte
Costituzionale, n. 27 del 29 giugno 1994).
Cio' stante, sono perfettamente legittime le tariffe d'estimo e le
rendite determinate, in esecuzione del predetto decreto ministeriale del
20 gennaio 1990, con i precitati decreti del 27 settembre 1991 e 17 aprile
1992, nonche' con il summenzionato decreto legislativo n. 568 del 28 dicembre
1993 e sue successive modificazioni.
Per completezza di discorso si ricorda che le predette tariffe
d'estimo e rendite, la cui operativita' era stata limitata, con l'articolo 2
del decreto legge n. 16/1993, fino al 31 dicembre 1994, sono state
successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1996 (articolo 1, comma 5, del
decreto legge n. 250 del 28 giugno 1995, reiterativo di precedenti decreti
legge, convertito dalla legge n. 349 dell'8 agosto 1995) e, ultimamente, con
la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, fino a quando sara' attuata la revisione
generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione,
classificazione e classamento delle unita' immobiliari; revisione generale
che, finora, non e' stata ancora disposta. (Con la stessa legge n. 662/1996
venne previsto, altresi', che le rendite in questione dovevano essere
rivalutate, ai fini dell'applicazione dell'ICI e di ogni altra imposta, del 5
per cento a decorrere dall'anno 1997).
In considerazione di quanto sopra illustrato i comuni (ai quali
l'articolo 3 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998 ha attribuito, tra l'altro,
la competenza in materia di rimborsi dell'ICI indebitamente versata per l'anno
di imposta 1993, salvo restando il recupero nei confronti dello Stato della
quota parte corrispondente all'aliquota del 4 per mille) devono rigettare le
istanze (che risultano essere abbastanza numerose) con le quali i contribuenti
chiedono il rimborso dell'ICI corrisposta per l'anno 1993, motivate sulla base
del predetto annullamento da parte del T.A.R. Lazio o, in genere, di pretese
illegittimita' delle tariffe d'estimo e rendite catastali.
Cio', ripetesi, in quanto le tariffe d'estimo e le rendite attualmente
in vigore, e fin dalla data di istituzione dell'ICI (1.1.1993), sono
perfettamente legittime.
Ovviamente, per le stesse ragioni, i comuni rigetteranno le analoghe
istanze di rimborso dell'ICI corrisposta per gli anni 1994 e successivi.
2) LA QUESTIONE DELLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA STRUTTURA DELL'ICI.
Sono state sollevate varie questioni di legittimita' costituzionale
della disciplina dell'ICI recata dal decreto legislativo n. 504 del 30
dicembre 1992, particolarmente sotto i profili: della limitazione dell'oggetto
della tassazione esclusivamente agli immobili posseduti, e cioe' ad una
sola componente del patrimonio complessivo del soggetto passivo; delle
modalita' di determinazione del valore imponibile, le quali non tengono conto
delle eventuali passivita' che il proprietario ha dovuto contrarre per
acquistare o costruire il bene; della vincolativita' e incontrovertibilita'
dei valori dei fabbricati, ottenuti attraverso la capitalizzazione, con
moltiplicatori fissi, delle rendite catastali; della elevatezza delle aliquote
che, assommata all'esistenza di ulteriori imposizioni fiscali sugli immobili,
condurrebbe ad un effetto espropriativo.
La Corte Costituzionale si e' gia' pronunciata, dichiarando la
infondatezza delle sollevate questioni e, quindi, riconoscendo la conformita'
con le norme ed i principi costituzionali della struttura sostanziale
dell'ICI, quale disciplinata dal decreto legislativo n. 504/1992 (vedasi, fra
le altre, la sentenza n. 111 del 9/22 aprile 1997, in Gazzetta Ufficiale,
serie speciale destinata ai giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, n. 18
del 30 aprile 1997).
Pertanto, i comuni devono rigettare le istanze (anche queste
risultanti molto numerose) con le quali i contribuenti chiedono il rimborso
dell'ICI corrisposta per l'anno 1993, motivate sulla base di una pretesa
incostituzionalita' della disciplina sostanziale dell'imposta.
Chiaramente, per le stesse ragioni sovraillustrate, i comuni
rigetteranno le analoghe istanze di rimborso dell'ICI versata per gli anni
1994 e successivi.
3) LA QUESTIONE DELLA SOGGETTIVITA' PASSIVA DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP).
E' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale della
disciplina dell'ICI stabilita dal decreto legislativo n. 504/1992, nella parte
in cui non prevede l'esenzione dall'imposta per gli immobili appartenenti agli
istituti autonomi per le case popolari.
La Corte Costituzionale si e' gia' pronunciata, dichiarando la
infondatezza della sollevata questione, con la sentenza n. 113 del 28 marzo/12
aprile 1996, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie speciale destinata ai
giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, n. 16 del 17 aprile 1996.
Pertanto, i comuni devono rigettare le istanze con le quali gli IACP
chiedono il rimborso dell'ICI versata per l'anno 1993, motivate su una pretesa
incostituzionalita' della disciplina dell'ICI in quanto non prevedente per
essi l'esenzione soggettiva dal tributo.
Ovviamente, possono esserci anche altre cause di rigetto delle
istanze di rimborso, quale l'infondatezza della pretesa circa l'esistenza di
un trattamento esentivo per gli immobili degli IACP; trattamento esonerativo
che la stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto non essere contemplato
nel decreto legislativo n. 504/1992.
Per le stesse ragioni sovraesposte, i comuni rigetteranno le analoghe
istanze di rimborso dell'ICI corrisposta dagli IACP per gli anni 1994 e
successivi.
La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli Organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
Tuttavia, le Direzioni regionali delle entrate contatteranno
urgentemente i Comuni compresi nelle proprie circoscrizioni, richiamando la
loro attenzione sulla circolare medesima.
by Guida Ici Dossier.net