NORME SULL' ICI, IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

CIRCOLARE 27 MAGGIO 1999, N. 120 DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Ici - Istruzioni per il versamento dell'imposta





In forza del primo comma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, è stato, fra l'altro, attribuito ai comuni un ampio potere regolamentare per disciplinare i tributi propri, ivi compresa l'imposta comunale sugli immobili (ICI). Lo stesso primo comma puntualizza che per tutto quanto non formi oggetto di regolamentazione locale continuano, ovviamente, ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti e, cioè, per l'ICI quelle contenute nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni. Molti comuni hanno esercitato tale potere con effetti già sul corrente anno di imposta, apportando modifiche od integrazioni varie al predetto decreto legislativo n. 504.

Tra le materie, interessanti più specificatamente il versamento dell'imposta in autotassazione da parte del contribuente, che possono essere state trattate, se ne evidenziano, qui di seguito, talune maggiormente significative:

- Introduzione di condizioni ulteriori, rispetto a quelle richieste dalla legge, le quali rendono più difficile il verificarsi del presupposto per l'ottenimento dell'agevolazione consistente nella "finzione giuridica" della non edificabilità dei suoli posseduti e utilizzati direttamente per le attività agricole dai coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale.

- Restringimento del campo di applicazione della esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, limitandola ai soli fabbricati e purché posseduti dai medesimi enti non commerciali utilizzatori.

- Ampliamento della esenzione per lo Stato ed altri enti territoriali, estendendola anche agli immobili non destinati ai compiti istituzionali.

- Individuazione delle pertinenze dell'abitazione principale, con disciplina del relativo trattamento ai fini dell'aliquota e della detrazione di imposta.

- Assimilazione ad abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito a parenti entro un determinato grado, con estensione della sola aliquota ridotta deliberata per la prima oppure con il riconoscimento, altresì, di una ulteriore detrazione di imposta.

- Introduzione di agevolazioni varie.

- Introduzione di modalità diverse di effettuazione del versamento dell'imposta in autotassazione, prevedendo il pagamento diretto in favore del comune aggiuntivamente rispetto a quello tramite il concessionario, oppure stabilendo che l'imposta deve essere corrisposta dal contribuente non più per mezzo del concessionario bensì esclusivamente sul conto corrente postale del comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale.

- Differimenti di termini per il versamento in autotassazione, in determinate situazioni particolari.

- Fissazione di importi al di sotto dei quali il contribuente è esonerato dal versamento dell'imposta.

Per conoscere se il comune ha adottato delibere regolamentari (ovviamente, limitatamente agli immobili ubicati sul suo territorio) modificative od integrative della disciplina legislativa dell'ICI e, in caso positivo, quale è l'esatta portata di tali delibere, il contribuente deve rivolgersi al comune destinatario del versamento dell'imposta.

Gli avvisi di adozione dei regolamenti comunali in materia tributaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (un primo elenco è nel supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta del 10 maggio 1999; un secondo elenco sarà nel supplemento ordinario alla Gazzetta del 3 giugno '99) non sono sufficienti, sia perché, stante la finalità dell'avviso, essi sono estremamente sintetici, sia perché continuano a pervenire altri regolamenti per cui dovrà provvedersi periodicamente ad ulteriori pubblicazioni.



A - Chi deve eseguire il versamento (Soggetto passivo)


Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta è il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato salvo che questi siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure esenti dall'imposta medesima. Per la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, vedasi "Appendice/4".

Per le modalità di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree, vedasi "Appendice/5"

Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione obbligato al versamento della relativa imposta, calcolata sull'intero valore, è unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il diritto di uso od abitazione, che determina l'insorgere dell'obbligazione tributaria, è un diritto reale di godimento ed è quindi ben diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base di un contratto di locazione od affitto ovvero di comodato; il locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'ICI.

Si ricorda, altresì, che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'articolo 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza sulla casa adibita a residenza familiare, nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

A decorrere dal primo gennaio 1998, in forza dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la soggettività passiva ICI è stata estesa al superficiario ed enfiteuta, nonché al locatario finanziario. Pertanto obbligato al pagamento dell'imposta dovuta per il corrente anno è: per il suolo concesso in diritto di superficie ovvero per il fondo concesso in enfiteusi, il titolare di siffatto diritto reale di godimento; per l'immobile oggetto della locazione finanziaria, questo particolare tipo di locatario che, come è noto, assume una connotazione giuridica caratteristica e ben diversa dal locatario semplice (quest'ultimo, come già detto, è completamente estraneo al rapporto di imposta ICI). Anche nei cennati, nuovi casi di soggettività passiva, il nudo proprietario non ha alcun obbligo, ai fini ICI, per il suolo o fondo sui quali insistono i predetti diritti reali. Parimenti, non ha alcun obbligo il locatore per l'immobile concesso in locazione finanziaria. Conseguentemente anche il superficiario, l'enfiteuta ed il locatario finanziario dovranno calcolare l'imposta da loro dovuta sul valore intero dell'immobile.

Per quanto concerne il diritto di superficie, nulla è innovato per il periodo in cui deve essere assunto ad oggetto della tassazione il fabbricato. Infatti, come chiarito nella circolare riportata in "Appendice/2", il concessionario che ha realizzato la costruzione è obbligato al pagamento dell'imposta su di essa gravante, in quanto proprietario della costruzione stessa. L'innovazione si ha, invece, per il periodo in cui deve essere assunto ad oggetto della tassazione il suolo, ovverosia nel periodo che va dalla costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, fino a quella di utilizzo del fabbricato. Per gli anni di imposta antecedenti al 1998, l'imposta dovuta su tale suolo doveva essere pagata dal proprietario con diritto di rivalsa sul superficiario, con la conseguenza che, laddove il proprietario fosse il comune e il suolo insistesse sul suo territorio, non essendo il comune soggetto passivo ICI di se stesso e quindi non potendo esserci rivalsa, si verificava una esclusione da imposizione del suolo. A partire dal 1998, invece, l'imposta gravante sul suolo concesso in superficie è dovuta dal superficiario, per cui, in particolare, viene a rimanere obbligata al pagamento dell'imposta, dovuta sul suolo in commento, la cooperativa edilizia concessionaria del diritto di superficie su aree di proprietà comunale.

Per quanto concerne la individuazione del momento che segna il passaggio della soggettività passiva dal locatore al locatario finanziario vedasi la circolare in "Appendice/3".

Contitolarità

In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio: comproprietà piena; cousufrutto; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità, salva restando l'eventuale disposizione regolamentare adottata dal comune con la quale si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

NOTA (esclusioni, esenzioni)

a) Per alcune cause di esclusione dall'applicazione dell'imposta: vedasi la circolare in "Appendice/1", relativamente ai terreni, diversi da quelli edificabili, inutilizzati od adibiti ad attività non agricole.

b) Per le cause di esenzione dall'imposta vedasi l'articolo 7 del decreto legislativo istitutivo dell'ICI 30 dicembre 1992, n. 504, nonché le eventuali disposizioni regolamentari adottate dal comune.



B - Come si determina l'imposta


L'imposta dovuta per l'anno 1999 è determinata applicando al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente per tale anno nel comune nell'ambito del cui territorio è sito l'immobile soggetto a tassazione. Nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui il medesimo immobile sia ubicato sul territorio di più comuni, si assume come se esso fosse sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie.
Si richiama l'attenzione sul fatto che è attribuito al comune un ampio potere di deliberare, oltre all'aliquota normale, aliquote differenziate.

a) Il valore dei fabbricati è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;.

- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);

- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Se il fabbricato è sfornito di rendita fin dall'origine oppure lo diventa perché la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata essendo intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari. In proposito si ricorda che il primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 504/1992 prevede una particolare procedura per cui si provvederà successivamente alla riliquidazione dell'imposta sulla base della rendita effettiva attribuita dall'ufficio tecnico erariale con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso delle somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi, senza irrogazione di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20 per cento) laddove la predetta rendita effettiva superi di oltre il 30 per cento quella utilizzata dal contribuente. Il comune potrebbe, con propria disposizione regolamentare, aver attenuato la predetta maggiorazione ovvero aver aumentato, in favore del contribuente, la cennata tolleranza del 30 per cento.

Le rendite da assumere per l'anno 1999 sono quelle risultanti in catasto al primo gennaio 1999, aumentate del cinque per cento. Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono il predetto aumento del cinque per cento.
Si avverte che ai fini ICI la capitalizzazione va operata sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza né gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita risultante in catasto, aumentata del 5 per cento, di una abitazione è di 2.100.000, il valore sul quale applicare l'aliquota ICI per determinare l'imposta dovuta sarà sempre di 210.000.000, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata. Nella stragrande maggioranza dei casi (ovverosia, laddove non sia stata annotata negli atti catastali, nel corso dell'anno 1998, una modificazione della rendita) il valore sul quale calcolare l'imposta dovuta per il 1999 sarà pari al valore 1998.

Fabbricati di interesse storico o artistico
Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo (aumentata del 5 per cento) di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

Fabbricati appartenenti alle imprese
Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti fin dall'origine di rendita catastale. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.
In ordine a siffatti fabbricati si forniscono le seguenti precisazioni:

1. il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato posseduto dall'impresa, classificabile nel gruppo D e sfornito di rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Ciò, essenzialmente, nella considerazione che la disposizione agevolativa, di cui si è fatto sopra cenno, presuppone che per la determinazione del valore debba farsi riferimento alla rendita; per i fabbricati delle imprese, classificabili nel gruppo D e senza rendita, la legge stabilisce invece un sistema di determinazione del valore che prescinde completamente dalla rendita catastale;

2. i coefficienti di attualizzazione dei valori contabilizzati, agli effetti della quantificazione dell'ICI dovuta per l'anno 1999, sono stati aggiornati con il decreto del Ministro delle Finanze del 19 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1999;

3. per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1998, od anni precedenti, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1999 è dato dalla capitalizzazione della rendita (rendita risultante in catasto, aumentata del 5 per cento, moltiplicata per 50); .

4. per i fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso dell'anno 1999, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1999 continua ad essere quello ottenuto attraverso l'attualizzazione dei costi contabilizzati;.

5. i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1998, influiscono sull'ammontare del valore soltanto a decorrere dall'ICI dovuta per l'anno 1999;

6. i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1999, non influiscono sull'ammontare del valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1999;

7. per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna assumere quello relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati.

Non possono essere considerati sforniti di rendita catastale i fabbricati in discorso per i quali, a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento (recante norme per l'automazione degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, risulta annotata negli atti catastali, al primo gennaio dell'anno di imposizione, la "rendita proposta". Pertanto, per i fabbricati in questione, con rendita proposta risultante nei cennati atti al primo gennaio 1999, il valore dovrà essere determinato sulla base dei criteri catastali, moltiplicando per 50 la predetta rendita, aumentata del 5 per cento.
In forza del precitato articolo 58 del decreto legislativo n. 446/1997, anche il locatario finanziario (attratto alla soggettività passiva ICI dal 1998) ha diritto di esperire la procedura, di cui al menzionato decreto n. 701, per la proposizione della rendita dell'immobile ricevuto in locazione. In mancanza di rendita, il valore deve essere quantificato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario/soggetto passivo tutti i dati necessari per il calcolo.
Si precisa che anche in caso di "rendita proposta" si applica la procedura contemplata nel primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, per cui il comune procederà alla riliquidazione qualora la rendita catastale definitiva determinata dall'UTE si discosti da quella "proposta".

b) Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il comune potrebbe aver stabilito, con proprio regolamento, i valori delle aree fabbricabili al solo effetto, però, dell'autolimitazione del suo potere di accertamento, nel senso di obbligarsi a ritenere congruo il valore dichiarato in misura non inferiore a quella fissata nel regolamento.

c) Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1999 è quello risultante in catasto al primo gennaio 1999, aumentato del 25 per cento. Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti catastali non comprendono il predetto aumento.



C - Periodo di possesso e versamento in due rate


L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti indicati alla precedente lettera A); il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni. La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile, all'aliquota applicabile, alla spettanza o meno di detrazioni o riduzioni di imposta; in caso di variazione nel corso del mese, bisogna assumere come protraentesi per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.

L'ICI va versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare nel periodo dal primo al 30 giugno 1999, è pari al 90 per cento dell'imposta relativa al primo semestre del 1999; la seconda, da versare dal 1 al 20 dicembre 1999, è a saldo della imposta relativa all'intero anno 1999.

Per la prima rata, quindi, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione alla prima metà dell'anno 1999. Per la seconda, deve verificare la situazione imponibile in relazione allo intero anno 1999 e versare l'imposta, previa deduzione di quanto eventualmente già corrisposto come acconto.

Valgano, in proposito, i seguenti esempi:

1. Un ufficio (ctg.A/10) con valore catastale, previo il predetto aumento del 5 per cento, di lire 200.000.000, di proprietà di un determinato soggetto al primo gennaio 1999 e che nel mese di giugno risulta essere ancora di proprietà del soggetto medesimo. Nel comune dove è ubicato l'ufficio vige per l'anno 1999 l'aliquota nella misura unica del 5 per mille.

La prima rata da versare sarà pari a lire 450.000 (200.000.000 x 5 per mille = imposta su base annua di lire 1.000.000; 1.000.000: 12 = imposta di lire 83.333 al mese; 83.333 x 6 mesi di possesso = 500.000; 500.000 al 90% = 450.000).

L'ufficio viene venduto il 17 ottobre 1999.

La seconda rata da versare a saldo, da parte del venditore, sarà pari a lire 383.000 (83.333 x 10 mesi di possesso nel corso dell'anno = 833.333; 833.333 - 450.000 già versate = 383.000).
Il compratore, che ha continuato a possedere per la restante parte dell'anno 1999, verserà, entro il 20 dicembre 1999, lire 167.000 (83.333 x 2 mesi di possesso = 166.666).

2. Un'area fabbricabile, con valore venale in comune commercio di lire 2.400.000.000, sulla quale, nel giugno del '99, è in corso di costruzione un edificio. Nel comune di ubicazione dell'immobile vigono per l'anno 1999 due aliquote, di cui una, ordinaria, del 5 per mille e una, per le aree fabbricabili, del 6 per mille.

La prima rata da versare sarà pari a lire 6.480.000 (2.400.000.000 x 6 per mille = imposta su base annua di lire 14.400.000; 14.400.000:12 = imposta di lire 1.200.000 al mese; 1.200.000 x 6 mesi di possesso = 7.200.000; 7.200.000 al 90% = 6.480.000). Alla fine del mese di settembre '99 vengono ultimati i lavori di costruzione dell'edificio, il cui valore catastale, previo il predetto aumento del 5 per cento, è di 20 miliardi di lire.

La seconda rata da versare sarà pari a lire 4.320.000 per l'area fabbricabile (1.200.000 x 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 10.800.000; 10.800.000 - 6.480.000 già versata = 4.320.000).

Sarà, invece, pari a lire 25.000.000 per l'edificio (20 miliardi x 5 per mille = 100.000.000; 100.000.000: 12 = imposta di lire 8.333.333 al mese; 8.333.333 x 3 mesi di possesso dell'immobile come edificio =25.000.000).

Complessivamente la seconda rata sarà pari a lire 29.320.000.

3. Un fabbricato, con valore catastale, previo il predetto aumento del 5 per cento, di lire 300.000.000, adibito ad abitazione principale di soggetto residente fino al 20 aprile 1999 e successivamente tenuto sfitto. Nel comune di ubicazione del fabbricato vigono per l'anno 1999 tre aliquote, di cui una, ordinaria, del 5 per mille; una, per le abitazioni principali dei residenti, del 4 per mille e una, per gli alloggi tenuti sfitti, del 6 per mille. La detrazione per abitazione principale non è stata aumentata, per cui è rimasta nella misura, stabilita dalla legge, di lire 200.000.

La prima rata da versare sarà pari a lire 570.000 (300.000.000 x 4 per mille = imposta su base annua di 1.200.000; 1.200.000: 12 = imposta di lire 100.000 al mese; 100.000 x 4 mesi di abitazione principale = 400.000; 400.000 - 66.666 di detrazione per 4 mesi = 333.334; 333.334 al 90% = 300.000 come abitazione principale. 300.000.000 x 6 per mille = imposta su base annua di 1.800.000; 1.800.000: 12 = imposta di lire 150.000 al mese; 150.000 x 2 mesi di sfitto = 300.000; 300.000 al 90% = 270.000 come sfitto. Complessivamente, quindi, lire 570.000).

Il fabbricato continua ad essere tenuto sfitto per la restante parte dell'anno 1999.

La seconda rata da versare sarà pari a lire 963.000 (100.000 x 4 mesi di abitazione principale = 400.000; 400.000 - 66.666 di detrazione = 333.334; 333.334 - 300.000 già versate = 33.334 come abitazione principale; 150.000 x 8 mesi di sfitto = 1.200.000; 1.200.000 - 270.000 già versate = 930.000 come sfitto. Complessivamente, quindi, lire 963.334).

Attenzione (versamento in unica soluzione).
Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno '99 può essere effettuato, anziché in due rate, in unica soluzione nel mese di giugno 1999. Il comune potrebbe aver stabilito, con propria disposizione regolamentare, che il contribuente può effettuare il versamento in unica soluzione nel mese di dicembre.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 1999 in unica soluzione nel periodo dal 1 al 20 dicembre 1999.



D - Abitazione principale ed altri - Detrazione


Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità medesima pari a lire 200.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione. Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è, quindi, che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima.
La detrazione - oltre che rapportata, come sopra detto, ai mesi di destinazione (lire 16.666 al mese) - deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro e, quindi, prescindendo dalle quote di proprietà.
La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'ICI, relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora. A migliore illustrazione di quest'ultimo punto valga il seguente esempio, ipotizzando che l'imposta su base annua dovuta per l'abitazione principale, al lordo della detrazione, sia pari a lire 1.800.000.
Esempio
Abitazione di proprietà di tre fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C, per il 4%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi dimorano per l'intero anno 1999.
In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sarà di: lire 900.000, da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete la detrazione in quanto non dimorante) lire 728.000, da parte di B (46% di 1.800.000 = 828.000; 828.000 - 100.000 = 728.000) lire zero, da parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 - 72.000 = zero).
Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Si evidenzia, poi, che la detrazione in discorso trova applicazione anche per ogni unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unità.
La detrazione di lire 200.000 annue, di cui si tratta, spetta anche agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) per ogni alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti stessi. Il beneficio è stabilito in favore dell'Istituto nella sua veste di soggetto passivo ICI, per cui la detrazione compete solo per gli alloggi, regolarmente assegnati, per i quali obbligato al pagamento dell'ICI è l'Istituto stesso e, quindi, esclusivamente per gli alloggi appartenenti all'Istituto e assegnati in locazione semplice. Laddove, invece, si sia in presenza di alloggi assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto, essendo obbligato al pagamento dell'ICI questo particolare tipo di locatario, all'Istituto non competerà alcuna detrazione per tali alloggi (ovviamente potrebbe eventualmente spettare la detrazione a siffatto locatario nella sua qualità di soggetto abitualmente dimorante nell'alloggio assegnatogli e sul quale vanta un diritto reale di abitazione). Anche la detrazione per gli IACP soggiace alla regola per cui la detrazione va rapportata ai mesi durante i quali sussiste la condizione voluta dalla legge e compete, per ciascun alloggio, fino a concorrenza dell'imposta gravante sull'alloggio stesso. Il comune, con propria delibera, potrebbe aver assimilato alla abitazione principale, con i conseguenti benefici ai fini ICI, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Inoltre, come già detto nella parte introduttiva della presente circolare, potrebbe aver stabilito, con propria disposizione regolamentare, l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito a determinati parenti, anche agli effetti della spettanza della detrazione.
Si evidenzia che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione potrebbe essere stata aumentata dal comune, fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'abitazione medesima.
Aumenti della detrazione di imposta in commento potrebbero, inoltre, essere stati deliberati dal comune per altre tipologie di fabbricati, fra quelle di cui si è sopra trattato.
Per conoscere se ed a quali condizioni spettano detrazioni di imposta maggiorate, il contribuente deve interpellare il comune destinatario del versamento.
Abitazione principale (pertinenze).
Per il trattamento delle pertinenze dell'abitazione principale, sia agli effetti dell'aliquota che della detrazione di imposta, vedasi la circolare in "Appendice/6".



E - Aliquote


Per l'anno 1999 possono essere in vigore sul territorio del comune di ubicazione degli immobili o una sola oppure varie aliquote. L'aliquota massima, comunque, non può eccedere il sette per mille salvo il potere, per i comuni ad alta tensione abitativa, di deliberare l'aliquota fino al nove per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Per conoscere l'aliquota o le aliquote deliberate ed a quali fattispecie queste ultime si applicano, il contribuente deve interpellare il comune competente.
Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione delle aliquote e, se contestualmente comprese, delle detrazioni di imposta, sono anche pubblicate, per estratto, in supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale; tale pubblicazione, peraltro, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare il contribuente. Si avverte che la mancata pubblicazione in Gazzetta non significa che il Comune non ha adottato alcuna deliberazione in materia di aliquote o di detrazioni di imposta, potendo ciò dipendere anche da altre cause, tra cui l'omissione di richiesta di pubblicazione da parte del Comune.



F - Modalità di versamento e di compilazione


Per quanto concerne le modalità di versamento (se tramite il concessionario della riscossione, come negli anni pregressi, oppure direttamente al comune di ubicazione degli immobili) si rinvia a quanto precisato con la circolare riportata in "Appendice/7". Per quanto riguarda le modalità di compilazione del bollettino si evidenzia quanto segue:
- gli importi devono continuare ad essere espressi in lire;
- nelle caselline dedicate alla "abitazione principale" va indicato soltanto l'importo che si versa per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la possiede a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento. Gli importi che si versano per le eventuali pertinenze della abitazione principale, nonché quelli che si versano per i fabbricati ai quali, per disposizione di legge od a seguito di delibera comunale, è riconosciuto un trattamento di favore analogo a quello dell'abitazione principale, vanno indicati nelle caselline dedicate agli "altri fabbricati";
- nelle caselline dedicate alla "detrazione per l'abitazione principale" va indicato l'importo complessivo delle detrazioni di imposta, (anche se non riguardante o riguardante solo in parte la dimora abituale del contribuente), computato, agli effetti della determinazione della somma versata, sulla base delle disposizioni di legge o delle delibere del comune che riconoscono tale agevolazione;
- nelle caselline dedicate al "numero dei fabbricati" va indicato il numero delle unità immobiliari per le quali si effettua il versamento, intendendosi per tali quelle che sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale;
- se il versamento è effettuato in unica soluzione, vanno barrate entrambe le caselline, quella per l'acconto e quella per il saldo.
Importi minimi. Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale od inferiore a lire quattromila. Se l'importo da versare supera le quattromila lire, il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.
Valga, in proposito, il seguente esempio: imposta dovuta per l'intero anno è pari a lire 10.000; in sede di acconto bisognerebbe versare lire 4.000 (90% di 5.000= 4.500 che diventano 4.000 per effetto dell'arrotondamento); il versamento dell'acconto non deve essere effettuato; in sede di saldo bisognerà versare lire 10.000 (imposta dovuta per l'intero anno meno l'acconto che è pari a zero).
Si avverte che il comune potrebbe aver deliberato un maggiore importo, non superando il quale non si esegue il versamento.
Divieto di compensazione. In caso di indebiti versamenti effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l'anno 1999.

La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.



Appendici alle istruzioni del Ministero delle Finanze per il versamento dell'Ici dovuta per l'anno 1999.


"Appendice/1". Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/93, concernente l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.
"Nell'elenco allegato alla presente circolare, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'art. 7, lettera h), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. .504. Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.
Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla PD, significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati).
Per i comuni compresi nei territori delle provincie autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'allegato elenco.
Attenzione
Si sottolinea che all'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera b) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data, come disposto nel secondo periodo della predetta lettera b), dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; tali terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato. Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del Codice Civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti") e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile).
Non sono, parimenti, interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.
I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/ 1992 restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione".

ANNOTAZIONE SUCCESSIVA

Per la nozione di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale, vedasi l' "Appendice/2". Circolare del Ministero delle Finanze n. 172 del 14/06/95, concernente il diritto di superficie.
"Si fa riferimento ad alcune decisioni con le quali talune commissioni tributarie di primo grado hanno ritenuto che la soggettività passiva ICI per i fabbricati realizzati dalle cooperative edilizie su suoli loro concessi in superficie dal comune resti radicata in testa al comune stesso con conseguente esclusione dal campo di applicazione dell'imposta dei predetti fabbricati laddove, come generalmente accade, il suolo concesso in superficie insista sul territorio del comune concedente.
Al riguardo la Scrivente ribadisce la propria posizione assunta con la circolare n. 4 del 9 giugno 1993, che qui di seguito si trascrive. "Sono pervenuti vari quesiti intesi a conoscere quale sia il trattamento ai fini ICI nel caso di costituzione del diritto di superficie e nel caso di concessione di aree comunali per la costruzione di case di tipo economico e popolare.
Al riguardo occorre premettere che per effetto della costituzione del diritto di superficie la proprietà della costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima.
Ciò stante, si ipotizzi che il soggetto A, proprietario del suolo, abbia concesso al soggetto B il diritto di superficie sul proprio suolo. Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita soltanto dal valore venale in comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, il quale è considerato comunque area fabbricabile; il soggetto passivo ICI, ovverosia colui che è obbligato alla presentazione della dichiarazione ed al versamento dell'imposta, è, per detto periodo, il soggetto A, proprietario del suolo, il quale può rivalersi sul soggetto B dell'imposta pagata.
Nel periodo successivo, che inizia a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita dal valore del fabbricato; il soggetto passivo ICI, a decorrere da tale data, è il soggetto B quale proprietario del fabbricato. A decorrere dalla data stessa il soggetto A, proprietario del suolo sottostante alla costruzione realizzata, non è più soggetto passivo ICI per tale suolo in quanto trattasi di immobile non avente le caratteristiche né di area edificabile né di terreno adibito all'esercizio di attività agricole e, quindi, al di fuori del campo di applicazione dell'ICI.
Gli stessi criteri sovraenunciati vanno seguiti nel caso in cui il Comune concede, sulle aree di cui è proprietario, a terzi (normalmente, cooperative edilizie) il diritto di realizzare la costruzione di case di tipo economico e popolare, stante che nella fattispecie viene a configurarsi la costituzione di un diritto di superficie il quale normalmente ha una durata di 60 oppure 99 anni. Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione il soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato è la cooperativa, la quale è proprietaria del fabbricato stesso.
Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al momento della ultimazione dei lavori di costruzione) il Comune, che dovrebbe essere soggetto all'ICI sul valore dell'area concessa in quanto proprietario della stessa, normalmente non lo è stante che nella generalità dei casi si tratta di aree ubicate interamente o prevalentemente sul territorio del Comune concedente, per cui non avendo il Comune pagato l'imposta non può, ovviamente, rivalersi sulla cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 504/1992, l'ICI non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio)".
Oltre alle argomentazioni svolte in tale circolare, si puntualizza quanto segue, a fondamento dell'assunto secondo il quale soggetto obbligato al pagamento dell'ICI sul valore del fabbricato, realizzato su terreno altrui a seguito di concessione del diritto di superficie, è la società cooperativa, in quanto proprietaria del fabbricato stesso, ovvero il socio assegnatario, in quanto titolare di un diritto reale di abitazione.
La soggettività passiva ICI è esaustivamente stabilita nel primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. In tale comma è affermato il principio generale secondo il quale soggetto passivo ICI è il proprietario dell'immobile oggetto della tassazione. Solo eccezionalmente, qualora sia costituito sull'immobile il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, la soggettività passiva si trasferisce sul titolare di siffatto diritto reale.
Il secondo comma dell'articolo 3 non fa che ribadire il predetto principio, per cui in presenza di diritti reali diversi dall'usufrutto, uso od abitazione (quali il diritto di superficie e di enfiteusi) soggetto passivo ICI rimane pur sempre il proprietario. La ragione d'essere della norma sta nel fatto che, in tali casi, il legislatore ha voluto riconoscere al proprietario il potere di rivalersi dell'ICI su lui gravante. Ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 2 e del comma 6 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione (ovvero, se antecedente, a decorrere dalla data di utilizzo) l'oggetto della tassazione ICI è rappresentato dal fabbricato, e pertanto, obbligato al pagamento dell'ICI per il fabbricato stesso è il suo proprietario ovvero il soggetto che su di esso abbia il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione. Ora, non può esserci alcun dubbio che la cooperativa edilizia sia proprietaria del fabbricato realizzato sul suolo concesso in superficie dal comune (il diritto di superficie, ai sensi del codice civile, comporta che la proprietà della costruzione rimane distinta e separata dalla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima).
Il secondo comma dell'art. 3, nei riflessi del diritto di superficie, è destinato ad operare, quindi, limitatamente al periodo in cui l'oggetto della tassazione ICI è rappresentato dal suolo, per cui obbligato al pagamento dell'imposta su di esso è il suo proprietario. È destinato ad operare, cioè, dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione (si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 precitato, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, a decorrere dalla data di inizio dei lavori di costruzione e fino alla loro ultimazione l'oggetto ICI è rappresentato soltanto dal suolo).
Né può avere alcun pregio l'osservazione della commissione tributaria secondo la quale il tenore letterale del secondo comma dell'art. 3 condurrebbe a radicare la soggettività passiva ICI sul concedente il diritto di superficie, anche relativamente alla costruzione realizzata. Infatti, detto secondo comma si riferisce testualmente all'immobile concesso in superficie. E l'immobile concesso in superficie non è certamente la costruzione che sarà realizzata (fra l'altro, nessuno può concedere diritti su cose non ancora esistenti e non sue); l'immobile concesso in superficie non può che essere solo ed esclusivamente il suolo, come, del resto, esplicitamente detto nelle leggi sull'edilizia residenziale pubblica, laddove si parla di concessione del diritto di superficie sulle "aree" di proprietà comunale.
Nel secondo comma, più volte citato è stata usata la parola "immobile" e non quella specifica di "suolo" in quanto le fattispecie regolamentate dal comma comprendono anche la locazione finanziaria, la quale può riguardare pure i fabbricati.
Parimenti non può avere alcun pregio l'osservazione della commissione, secondo la quale (accedendo, alla scadenza del diritto di superficie, la proprietà della costruzione alla proprietà del suolo) non può essere soggetto passivo ICI il titolare di un diritto di proprietà "a termine".
Anche il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione ha durata limitata e non può certamente esserci alcun dubbio che, in costanza di siffatto diritto reale, soggetto passivo ICI è l'usufruttuario."

ANNOTAZIONE SUCCESSIVA

Per le innovazioni arrecate a decorrere dall'anno di imposta 1998, in relazione al periodo in cui deve essere assunto ad oggetto di tassazione il suolo concesso in superficie, vedasi quanto chiarito nel punto A) della presente circolare.

"Appendice/3". Circolare del Ministero delle finanze n. 109/E del 18 maggio 1999, concernente il momento di assunzione della soggettività passiva da parte del locatario finanziario.
A decorrere dal primo gennaio 1998, in forza dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la soggettività passiva ICI per gli immobili concessi in locazione finanziaria non è più radicata in testa al locatore bensì al locatario finanziario; per l'ipotesi in cui la locazione si riferisca ad un fabbricato il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili (ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992) lo stesso articolo 58 prevede che il locatario finanziario assume la qualità di soggetto passivo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto. La delineata modifica della soggettività passiva (operante, ripetesi, con decorrenza dal primo gennaio 1998) riguarda, ovviamente, non soltanto gli immobili che vengono concessi in locazione finanziaria a partire dalla predetta data ma, altresì, quelli che, alla data stessa, risultano già essere in siffatta situazione giuridica. Sull'argomento sono pervenuti vari quesiti intesi a conoscere quale sia esattamente il momento che segna il passaggio della soggettività passiva ICI dal locatore al locatario finanziario. Al riguardo la Scrivente ritiene opportuno considerare che il leasing immobiliare, nelle sue linee essenziali, è il contratto con il quale una parte, detta locatore (società di leasing), si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, detta conduttore o locatario, per un prestabilito tempo, un bene immobile verso un corrispettivo (canone), da pagarsi a scadenze periodiche, determinato in relazione al valore dell'immobile, alla durata del contratto e ad altri elementi; l'immobile è acquistato o fatto costruire dal locatore, su scelta del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un prestabilito importo (prezzo di opzione). D'altro canto va sottolineato che la soggettività passiva ICI è caratterizzata da un rapporto che lega il soggetto all'immobile con la connotazione del diritto reale di godimento (proprietà piena, oppure usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). L'aver esteso tale soggettività al locatario finanziario (in testa al quale non è ravvisabile un diritto reale) richiede, agli effetti dell'imposta in commento, che si dia un rilievo determinante alla funzione di godimento che, accanto a quella di finanziamento, rappresenta la causa del leasing. Ed è indubbio che fino a quando l'immobile non venga consegnato al locatario è a questi preclusa ogni possibilità di goderne. In tale linea logica, la stipulazione del contratto di locazione finanziaria va assunta come perfezionata, e quindi operante ai fini del passaggio della soggettività passiva ICI dal locatore al locatario, nel successivo momento della consegna a quest'ultimo dell'immobile oggetto del leasing; e ciò sia nel caso di immobili acquistati dal locatore, sia nel caso di fabbricati realizzati dalla società di leasing per conto del locatario. Resta fermo, ovviamente, che nel periodo immediatamente antecedente alla predetta consegna la soggettività passiva ICI rimane radicata in testa al locatore finanziario. A tale momento di consegna occorre, altresì, fare riferimento per individuare il "primo gennaio dell'anno successivo" stabilito dall'articolo 58 in commento in ordine al passaggio della soggettività passiva ICI dal locatore al locatario per i fabbricati a valore contabile. Nei suesposti sensi vanno lette ed armonizzate le istruzioni sulle modalità di versamento e dichiarazioni ICI 1998, fornite con la circolare ministeriale n. 136/E del 28.5.1998 e decreto direttoriale del 12.3.1999.

"Appendice/4". Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo. Agli effetti dell'ICI, si intende:
- per fabbricato, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, la "abitazione"; la "cantina"; il "garage") cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
- per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- per coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale devono intendersi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo). La predetta definizione normativa ha carattere interpretativo, con efficacia quindi anche per il passato, e vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 504/1992, ma altresì agli effetti della "finzione giuridica" di non edificabilità dei suoli, di cui si è sopra detto.
- per terreno agricolo, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole.

"Appendice/5". Modalità di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree.
In caso di edificazione su area "vergine", dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando.
Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.

"Appendice/6". Circolare del Ministero delle finanze n. 114/E del 25 maggio 1999, concernente il trattamento delle pertinenze dell'abitazione principale.
L'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 437 dell'8 agosto 1996 (reiterativo di precedenti decreti legge), convertito con modificazioni nella legge n. 556 del 24.10.1996 (richiamato nell'articolo 3, comma 53, della legge n. 662 del 23.12.1996), ha attribuito, come è noto, ai comuni il potere di deliberare, agli effetti dell'ICI, una aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, per l'abitazione principale appartenente a soggetto residente anagraficamente nel comune. Con la circolare ministeriale n. 318/E del 14.12.1995, veniva assunta la posizione interpretativa secondo la quale tale aliquota ridotta, laddove deliberata dal comune, non si estendeva automaticamente alle pertinenze (quali: box, cantina, ecc.) della abitazione principale agevolata, salva l'ipotesi di accatastamento unitario con attribuzione di un unico ammontare di rendita catastale. Ciò, essenzialmente, nella considerazione del carattere di realità dell'imposta la quale colpisce, quindi, distintamente e separatamente ciascuna unità immobiliare secondo le sue specifiche caratteristiche catastali determinanti autonome rendite e valori. Di contro si andava delineando l'opposta tesi per cui l'aliquota ridotta in commento, ancorché deliberata con riferimento all'abitazione principale, trovava automatica applicazione anche nei riflessi delle pertinenze dell'abitazione medesima. Essa era confortata dal principio, sancito dall'articolo 818 del codice civile, secondo cui alle pertinenze deve essere applicato lo stesso regime giuridico stabilito per la cosa principale (salvo diversa disposizione di legge) nonché sorretta dalla considerazione che il potere in commento era stato conferito ai comuni al fine di concedere un trattamento agevolato alla "prima casa" con conseguente esigenza, quindi, di ricomprendervi anche le pertinenze essendo queste collegate all'alloggio da una relazione di complementarietà funzionale diretta a conservarne od accrescerne le qualità soddisfacendo così, nell'insieme, il fabbisogno abitativo. Sulla questione è stato sentito il Consiglio di Stato, la cui sezione terza, nell'adunanza del 24 novembre 1998 (n. prot. 1279/98), ha preliminarmente ricordato ".... che in base alla disciplina generale dettata dall'articolo 817 del Codice civile sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa e che tale destinazione può essere effettuata da chi sia proprietario o sia titolare di un diritto reale sulla cosa principale; per la configurabilità della pertinenza devono concorrere, quindi, sia un elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra la cosa principale e quelle accessorie, che un elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, del soggetto che ne abbia titolo, di destinare durevolmente la cosa accessoria alle finalità anzidette". Ha, quindi, espresso parere favorevole alla identità di trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le sue pertinenze, nel preminente rilievo che la "prima casa" deve ritenersi comprensiva anche delle sue pertinenze venendosi così a configurare un complesso unitario di beni. In ordine, poi, all'eccezione di una eventuale inconciliabilità che verrebbe, in tal modo, a crearsi con la disposizione, di cui alla lettera d) dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997, conferente al comune il potere regolamentare di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, la predetta Sezione ha avuto modo di escluderla così chiarendo: "....resta comunque aperta la possibilità, per la normativa regolamentare, di introdurre una disciplina di dettaglio per evitare problemi interpretativi e di applicazione in numerose situazioni fino ad oggi mai affrontate, con riferimento, ad esempio, alla esatta individuazione dei tipi di immobili pertinenziali ed al loro numero complessivo da ammettere, unitamente alla cosa principale, ai benefici riservati dalla legge agli immobili adibiti a stabile abitazione. L'anzidetta previsione normativa (lettera d dell'articolo 59), pertanto, non si pone affatto in contraddizione con le disposizioni generali del Codice civile e non appare neppure meramente reiterativa di esse, consentendo di intervenire nella materia per dettare norme integrative od anche eventualmente derogatorie rispetto alle medesime disposizioni generali". La Scrivente, in recepimento del predetto parere, revoca l'avviso espresso nella circolare n. 318/E del 14.12.1995, puntualizzando, nel contempo, sotto l'aspetto della detrazione di imposta, che non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale. La delineata considerazione giuridica unitaria comporterà, quindi, ad avviso della Scrivente, che l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.

"Appendice/7". Circolare del Ministero delle finanze n. 96/E del 29 aprile 1999, concernente le modifiche regolamentari che stabiliscono il versamento dell'ICI in autotassazione, in via esclusiva, direttamente al comune.
In forza della lettera n) del primo comma dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, i comuni possono stabilire, con proprio regolamento, fra l'altro, che l'ICI dovuta annualmente in autotassazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per gli immobili ubicati sul loro territorio, debba essere versata dai contribuenti non più tramite il concessionario della riscossione bensì esclusivamente sul conto corrente postale del comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale.
Alcuni comuni hanno già esercitato tale potere, con effetto sui versamenti da eseguire a decorrere dal corrente anno. Con la presente circolare si intende esaminare i problemi maggiormente significativi derivanti dal predetto cambiamento del sistema di riscossione, ricercandone adeguate soluzioni.

1. Modello di bollettino per il versamento su c/c postale.
Pur nella consapevolezza dell'ampio grado di autonomia regolamentare, anche per questo aspetto, riconosciuto ai comuni dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997, lo Scrivente ritiene doveroso suggerire l'utilizzo di un bollettino che sia analogo, con gli opportuni adattamenti, sia per quanto riguarda il contenuto che per quanto concerne le caratteristiche tecniche, a quello approvato con il decreto interministeriale del 12 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del successivo 20 maggio. Ciò sia al fine di non complicare le operazioni di sua compilazione da parte dei contribuenti o delle organizzazioni dagli stessi incaricate, sia per assicurare la uniforme rilevazione dei dati di riscossione.
Il bollettino, utilizzabile anche per i versamenti agli sportelli del tesoriere comunale, potrebbe essere redatto secondo il fac-simile riprodotto, in misura ridotta, nell'allegato alla presente circolare.

2. Adempimenti dei Comuni.
I comuni si attiveranno per informare adeguatamente i loro contribuenti in ordine all'obbligo di effettuare i versamenti dell'imposta in autotassazione, direttamente ed esclusivamente in loro favore, specificando le relative modalità ed assicurando la disponibilità gratuita dei bollettini.
Essi, inoltre, comunicheranno al concessionario della riscossione che i predetti versamenti non possono più essere eseguiti secondo le modalità stabilite nel terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

3. Adempimenti dei concessionari della riscossione.
Le somme affluite sul conto corrente postale del concessionario, nonché quelle riscosse presso i propri sportelli, non possono da questo essere restituite ai contribuenti, ma devono necessariamente, in base alle disposizioni vigenti, essere versate in favore del comune avente diritto nei termini e secondo le modalità indicati nelle disposizioni medesime.
Sulle predette somme spettano al concessionario le commissioni previste dal terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, eccezione fatta per quelle riscosse allo sportello successivamente al ricevimento della comunicazione di cui si è trattato al punto 2.

4. Validità dei versamenti.
I versamenti in commento effettuati dai contribuenti sul conto corrente postale del concessionario della riscossione o presso i suoi sportelli, anziché direttamente al comune, devono comunque essere assunti come validamente eseguiti ed alla data apposta sul bollettino dall'ufficio postale ovvero dal concessionario in caso di pagamento presso i suoi sportelli.
L'aver utilizzato le predette modalità di versamento, diverse da quelle stabilite nel regolamento comunale, comporta l'applicabilità della sanzione per infrazioni di carattere formale prevista nel terzo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997.
Tuttavia, almeno per il primo anno interessato ad una così radicale trasformazione delle modalità di versamento, non si farà luogo alla irrogazione di tale sanzione alla luce delle disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, in quanto non c'è dubbio che si verificano obiettive condizioni di incertezza e di disorientamento che rendono scusabile l'errore del contribuente.

5. Avvertenza.
Ovviamente resta fermo che, in assenza di modifiche regolamentari da parte del comune sulle modalità di versamento, l'imposta dovuta per gli immobili ubicati sul suo territorio deve continuare, come per il passato, ad essere pagata tramite il competente concessionario della riscossione. Resta, altresì fermo che qualora il comune, con il suo regolamento, abbia stabilito il versamento diretto in suo favore aggiuntivamente rispetto a quello tramite il concessionario, il contribuente può optare per l'una o l'altra modalità di pagamento.


by Guida Ici Dossier.net