CIRCOLARE 31 DICEMBRE 1998, N. 296/E DEL MINISTERO DELLE FINANZE
relativa all' Imposta comunale sugli immobili (Ici) - Potere regolamentare del Comune - Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- 1) Collegamento tra il potere regolamentare generale (comma 1 dell'articolo 52) e quello in materia di Ici (articolo 59)
- 2) Modifica del procedimento di accertamento Ici (comma 1, lettera "l", dell'articolo 59)
- 3) Determinazione del valore delle aree fabbricabili (comma 1, lettera "g", dell'articolo 59)
- 4) Regolarizzazione dei versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (comma 1, lettera "i", dell'articolo 59)
- 5) Trascrizione nel regolamento di disposizioni di legge
Premesso che la mancata adozione delle disposizioni regolamentari ai sensi della lettera l) del primo comma dell'articolo 59 del decreto legislativo 446/97 non determina alcun "vuoto" normativo (nel senso che continuano, comunque, ad applicarsi le norme sul procedimento di accertamento contenute nella legge sull'Ici), si precisa che siffatte disposizioni regolamentari, se adottate, devono rispettare i criteri prescritti nella medesima lettera l).
Conseguentemente, a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale il consiglio comunale adotta il regolamento in commento, il procedimento di accertamento Ici deve venire a risultare così radicalmente modificato:
1) il contribuente non deve più presentare la dichiarazione o denuncia di variazione Ici (nell'ipotesi in cui il regolamento in questione venga adottato nel 1998, l'esonero comincerà a decorrere dal 2000 per l'anno di imposta 1999);
2) il contribuente deve soltanto comunicare al Comune gli acquisti e le cessioni di diritti reali su immobili intervenuti nel corso degli anni di imposta per i quali vigono le disposizioni regolamentari che hanno modificato il procedimento di accertamento. É evidente che detta comunicazione non può e non deve assumere la connotazione tipica di dichiarazione (ciò è tanto vero che al punto primo della lettera l, dell'articolo 59 in commento è precisato che la comunicazione deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata e, quindi, fra l'altro, non vi si deve indicare il valore). Il voler trasformare la comunicazione in dichiarazione, attribuendo alla prima gli effetti tipici della seconda, non ha alcun senso in quanto, così operando, si ricade nel procedimento di accertamento previsto dalla legge sull'Ici, con conseguente inutilità della modifica regolamentare. La comunicazione, la cui omissione concretizza una infrazione di carattere meramente formale sanzionabile nella misura indicata al quarto punto della lettera l) dell'articolo 59, deve soltanto servire come elemento che, unitamente ad altri dati derivanti da ogni fonte possibile (vedasi punto quinto della lettera l, dell'articolo 59), faccia da supporto per le attività di accertamento sostanziale, di cui si dirà in prosieguo;
3) il contribuente deve continuare, ovviamente, a effettuare il versamento dell'Ici, in autotassazione, entro le scadenze previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 504/92. Il versamento deve continuare a essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio dello stesso Comune;
4) il Comune, per gli anni di imposta per i quali opera il regolamento (nell'ipotesi di sua adozione nel 1998, per l'anno di imposta 1999 e successivi), non può più emettere avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, né avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, né avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione. Ciò, chiaramente, in quanto la dichiarazione o denuncia di variazione Ici non esiste più. Conseguentemente non saranno più irrogabili le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione;
5) in attuazione delle direttive impartite periodicamente, dalla Giunta comunale (stabilenti le categorie o gruppi omogenei di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a controllo sostanziale, tenendo anche conto delle capacità tecniche e funzionali degli uffici tributari), il funzionario responsabile Ici, previa acquisizione di ogni dato ed elemento utile (da collegamenti con il Catasto, con la Conservatoria dei registri immobiliari, con gli archivi notarili e con altre banche dati immobiliari) ivi comprese le predette comunicazioni dei contribuenti, individua tutti gli immobili tassabili posseduti nel Comune dal contribuente selezionato durante l'anno di imposta da accertare. Quindi, ne determina i valori, secondo le regole prescritte dal decreto legislativo 504/92, e quantifica l'imposta corrispondente, applicando l'aliquota o le aliquote vigenti e tenendo conto delle quote e dei mesi di possesso, nonché, se spettanti, delle detrazioni e riduzioni di imposta e delle altre agevolazioni. Verifica, poi, gli ammontari e la tempestività dei versamenti Ici cumulativamente effettuati, in autotassazione, per l'anno di imposta in esame. Se emergono irregolarità nei versamenti (salvo che il contribuente, eventualmente contattato, fornisca convincenti giustificazioni) il predetto funzionario emette un avviso di accertamento motivato contenente la liquidazione (quantificazione) dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione. Quest'ultima (la quale è, come rilevasi da quanto detto al precedente punto 4, l'unica sanzione applicabile per le infrazioni di carattere sostanziale) è, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, pari al 30 per cento calcolato sull'ammontare di imposta che risulta non versato in autotassazione in modo tempestivo (entro le scadenze prescritte dalla legge) o reso tempestivo mediante il ravvedimento operoso. Tale sanzione non è riducibile a un quarto. Si sottolinea che il predetto avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento è un atto tipico e proprio del modificato procedimento di accertamento. Esso (non essendo e non potendo essere contemplato nel procedimento di accertamento delineato dal decreto legislativo 504/92 imperniato sull'obbligo della dichiarazione) sarebbe venuto a risultare privo di un termine decadenziale di sua notifica; da qui, la previsione, al punto terzo della lettera 1) dell'articolo 59 in commento, della esigenza della fissazione nel regolamento di un siffatto termine, che comunque non può andare al di là del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. Non è possibile, pertanto, con disposizione regolamentare travasare il cennato termine nel procedimento di accertamento regolato dal decreto legislativo 504/92, allungando così i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione e degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione;
6) resta ferma l'applicabilità delle sanzioni per infrazioni di carattere formale (quali, ad esempio, la mancata risposta a questionari o l'omesso invio di atti e documenti) ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo 504/92 come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997. Anche queste sanzioni, nonché quella di cui si è trattato al precedente punto 2), non sono riducibili a un quarto;
7) non essendoci l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione, non si renderanno più applicabili, nel futuro, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo 504/92, concernenti la riduzione dell'indennità di espropriazione;
8) per gli anni di imposta antecedenti quello a decorrere dal quale opera il regolamento (nell'ipotesi di sua adozione nel 1998, per gli anni di imposta dal 1993 al 1998) resta fermo che continua ad applicarsi il procedimento di accertamento previsto nel decreto legislativo 504/92, con conseguente irrogabilità delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione. Stante la particolare importanza della radicale trasformazione gestionale in commento, si ritiene opportuno suggerire, qualora il Comune intenda muoversi in questa direzione, il seguente facsimile di regolamento, ipotizzando che esso venga adottato nel corso dell'anno 1998.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
ADOTTA
il seguente regolamento:
Articolo 1
1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:
a) è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e delle denuncia di variazione, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; b) conseguentemente sono eliminate:
1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 504/92;
2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;
c) è introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione e ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare;
d) resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto e a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua a essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune;
e) la giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;
f) il funzionario responsabile Ici, in aderenza alle scelte operate dalla giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini Ici, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato avviso di accertamento per omesso versamento Ici con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
g) sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera f);
h) alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione a un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 472/97, né quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 473/97;
(i) l'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi.
3. Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione e irrogazione delle corrispondenti sanzioni.
Eventualmente, può essere aggiunto il seguente comma 4. Per i predetti anni di imposta 1998 e precedenti, le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione sono effettuate sulla base di criteri selettivi fissati dalla giunta comunale.
Per quanto concerne la richiesta di pubblicazione in Gazzetta, l'avviso potrebbe essere così formulato: Il Comune di ... ha adottato in data ... un regolamento in materia di modifica del procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili.