Come chiarito dal Ministero delle Finanze, nella Risoluzione n. 1 del 31 gennaio 2008, nella determinazione della base imponibile dell'abitazione principale, sulla quale calcolare l'ulteriore detrazione statale dell'1,33 per mille, deve essere incluso il valore delle eventuali pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, poiché sono assoggettate allo stesso trattamento dell'abitazione principale. Le pertinenze da tenere in considerazione sono quelle che il regolamento comunale considera come tali ai fini Ici.
Sempre in base alla Risoluzione n. 1, l'ulteriore detrazione statale non può essere applicata:
- all'unità immobiliare (sia pure non locata) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, assimilate dai regolamenti comunali all'abitazione principale.
Per l'individuazione della base imponibile e per il calcolo dell'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille, si consiglia di leggere la Risoluzione n. 11/DF del 10 aprile 2008. Infine, va sottolineato che l'ulteriore detrazione statale è applicabile già al versamento dell'acconto Ici.
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