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BASE IMPONIBILE (art. 5 del D. Lgs. n. 504/92)

Pagina dedicata alla determinazione della base imponibile, cioè del valore su cui viene calcolata l'Ici da pagare.
Il sommario della sezione "Immobili"


La base imponibile, elemento essenziale per il calcolo dell' ICI, viene determinata a seconda dei beni soggetti all'imposta.

Fabbricati

Per i fabbricati iscritti in catasto, la rendita risultante al 1° gennaio dell'anno di imposizione, anche se di recente attribuzione, va rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti:

Coefficienti Ici 100, se si tratta di unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (negozi, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;

Coefficienti Ici 140, se trattasi di unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.);

Coefficienti Ici 50, se trattasi di unità immobiliari classificate nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nel gruppo D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.);

Coefficienti Ici 34, se si tratta di unità immobiliari classificate nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, l'art. 2, comma 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) ha disposto la rivalutazione da 100 a 140 del moltiplicatore da applicare alla rendita catastale. Tale rivalutazione è entrata in vigore il 3 ottobre 2006 ed ha avuto effetto solo sugli ultimi 3 mesi del 2006, cioè sul saldo Ici pagato nel mese di dicembre 2006. Essa non costituisce, di per sé, causa di variazione e, quindi, non determina l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applica lo specifico criterio contabile, in base al quale i costi registrati vanno moltiplicati, separatamente per ciascun anno di formazione, per i coefficienti di aggiornamento stabiliti con apposito decreto del Ministero delle Finanze. Per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna assumere il coefficiente relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione o i costi incrementativi sono stati contabilizzati.
Il criterio contabile deve essere seguito fino al termine dell'anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale, oppure viene annotata negli atti catastali la rendita "proposta" mediante la procedura Doc-Fa disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701. In tal caso, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta è dato dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, aumentata del 5% e poi moltiplicata per 50.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, si assume la rendita (aumentata del 5%), determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è situato.
Per poter quantificare il valore, la rendita va moltiplicata per il coefficiente 100, anche se l'immobile risulta classificato nelle categorie catastali A/10 o C/1, oppure nel gruppo B o D. Questo perché, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad un'abitazione.
Ai fini della determinazione del reddito relativamente alle unità immobiliari appartenenti al gruppo C, è necessario tradurre la superficie commerciale di tali unità (murature comprese) in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio in ordine alle categorie catastali A/6 o A/5 (dai 18 ai 20 metri quadrati). Per conoscere quindi il numero dei vani, occorre dividere il totale della superficie espressa in metri quadrati per il divisore 18 o 20.
Per quanto concerne i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti sin dall'origine di rendita catastale, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, si rende applicabile, secondo l'interpretazione del Ministero delle Finanze, il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.

Per i fabbricati rurali bisogna distinguere tra fabbricati rurali ad uso abitativo e fabbricati rurali strumentali. I fabbricati a destinazione abitativa sono considerati rurali soltanto nel caso in cui vengano rispettati contemporaneamente tutti i requisiti prescritti dalle lettere da a) a e) dell'art. 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 24 febbraio 1994, n. 133, e modificato dal Dpr 23 marzo 1998, n. 139. L'assenza di un solo requisito è sufficiente per far perdere ai fabbricati in questione la caratteristica della ruralità.
I fabbricati strumentali, invece, sono considerati rurali ai fini fiscali se rispettano quanto disposto dal comma 3-bis dell'art. 9 del decreto legge 557/1993. Tale disposizione pone come condizione per il riconoscimento del carattere rurale, ai fini fiscali, alle sole costruzioni strumentali che esercitano quelle attività agricole elencate dall'art. 32 (ex art. 29 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Per i fabbricati oggetto di condono edilizio, le disposizioni dell'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ( si veda Cm 2/Dpf del 7 giugno 2004 ) prevedono il pagamento dell' Ici dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita mediante la procedura Doc-fa, sempre che la data di ultimazione dei lavori e quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Tuttavia, in attesa dell'attribuzione della rendita, l'imposta viene determinata adottando come criterio di calcolo forfettario la misura di 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta. Ovviamente, al momento di effettuare il pagamento a saldo, il contribuente dovrà operare il conguaglio tra l'imposta complessivamente dovuta calcolata sulla base della rendita attribuita e l'importo versato forfettariamente a titolo di acconto.
Per gli immobili per i quali è ancora in corso la procedura di regolarizzazione edilizia, l'Ici si dovrà versare sulla base del valore convenzionale di 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia. Quando sarà attribuita la rendita catastale, il contribuente provvederà ad effettuare il conguaglio senza pagamento di sanzioni né di interessi.
Giova infine ricordare che per gli immobili che sono stati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi, una delle condizioni per ottenere la sanatoria è quella di presentare la dichiarazione ICI, unitamente ad altra documentazione.
Il Dl 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha stabilito che detti adempimenti possono essere effettuati entro il 30 aprile 2006.
Inoltre, per consentire al comune il necessario controllo degli adempimenti, il contribuente deve indicare, nella parte del modello riservata alle "Annotazioni", sia i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi sia gli importi pagati per ognuno dei fabbricati condonati.

Aree fabbricabili

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, letera g), del D.Lgs. n. 446 del 1997, il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine di una autolimitazione del potere di accertamento ICI e di ridurre l'insorgenza del contenzioso, così da ritenere congruo il valore dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento comunale. Resta comunque ferma la regola, stabilita dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92, secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio. Ciò comporta, fra l'altro, che il contribuente può ben dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento ed il comune ritenerlo congruo in quanto corrispondente al valore di mercato. Se invece il comune intende accertare un maggior valore, l'accertamento deve essere motivato in riferimento all'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio per la determinazione del valore, poiché in mancanza di una adeguata motivazione è difficile sfuggire, in sede contenziosa, alla dichiarazione di nullità dell'atto accertativo.
Si avverte che in caso di edificazione su area "vergine", di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta, oppure in caso di interventi di recupero edilizio ai sensi delle lettere c), d) ed e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è data soltanto dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. A decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione oppure, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato (con riferimento alla rendita proposta).

Terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione moltiplicato per il coefficiente pari a 75. Fino alla riforma del catasto e a decorrere dal 1° gennaio 1997 il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25%, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 51, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.


La rendita catastale può essere verificata collegandosi al sito dell'Agenzia del Territorio. Per procedere alla consultazione, è sufficiente selezionare il Comune dove è ubicato l'immobile e sceglierne la tipologia (fabbricato o terreno). Successivamente, vanno inseriti: 1) il codice fiscale del titolare, 2) il Foglio, 3) il numero della Particella.
Clicca qui per collegarti al sito dell'Agenzia del Territorio.
Clicca qui per leggere la pagina con le istruzioni del servizio.

LA BASE IMPONIBILE
FABBRICATI
categorie catastali
AREE FABBRICABILI TERRENI
A e C B A/10, D C/1 - -
RENDITA
x 1,05 x 100
RENDITA
x 1,05 x 140
RENDITA
x 1,05 x 50
RENDITA
x 1,05 x 34
VALORE VENALE REDDITO DOMINICALE
x 1,25 x 75


Calcolo automatico delle rendite catastali e dei redditi dominicali


Attenzione: per separare le cifre decimali utilizza, come avviene normalmente, la virgola ( , ) e non il punto ( . ). Però ricorda che, se utilizzi i risultati ottenuti per eseguire il calcolo dell'Imposta comunale sugli immobili, devi sostituire la virgola ( , ) con il punto ( . ). Nel caso effettuassi operazioni con altre calcolatrici su internet, devi leggere le istruzioni per sapere quale segno separatore digitare.

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