quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Notifica cartella esattoriale ad uno degli eredi

Quesito inviato da Silvana in data 02 luglio 2002.
E' regolare una cartella esattoriale in cui compare come destinatario il de-cuius e che viene notificata al suo ultimo domicilio dopo ben sei anni dalla sua morte?
E' regolare e valida la notifica avvenuta con raccomandata ricevuta da uno solo degli eredi, quello che abita ancora presso l'ultimo domicilio del defunto?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 04 luglio 2002.
La notifica della cartella esattoriale presuppone l'iscrizione a ruolo del tributo non pagato e per il quale il Comune impositore aveva emanato e notificato al contribuente avviso di accertamento divenuto definitivo. Inoltre, poiché la notifica della cartella esattoriale è stata indirizzata al de-cuius dopo sei anni dalla sua morte, c'è da supporre o che l'Ufficio tributi non abbia ancora aggiornato il fascicolo, oppure che gli eredi non abbiano ottemperato agli obblighi di presentare, per conto del defunto, la dichiarazione Ici nell'anno successivo alla data del decesso, né di regolarizzare la loro situazione, effettuando il pagamento dell'imposta dovuta pro-quota e presentando la relativa dichiarazione Ici, sia pure in forma congiunta.
Tutto ciò premesso, è bene ricordare che:
- in linea di principio, l'intestazione degli atti non può mutare nel caso in cui il contribuente non sia più in vita al momento della loro notificazione (in senso conforme, Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenze n. 12210 del 25 novembre 1995 e n. 5691 del 19 ottobre 1988; sezione tributaria, sentenza n. 3865 del 16 marzo 2001);
- gli atti impositivi vanno intestati al contribuente (e, preferibilmente, anche agli eredi collettivamente e impersonalmente), ma notificati, cioè diretti o indirizzati agli eredi, i quali sono tenuti al pagamento dell'obbligazione tributaria.
Alla luce di quanto evidenziato dalla lettrice, ritengo che l'operato del Comune non sia da considerare proprio corretto. Tuttavia, prima di proporre ricorso avverso l'atto di iscrizione a ruolo avanti alle Commissioni tributarie, occorre valutare attentamente se vi sia convenienza e ne ricorrano i presupposti e gli elementi di fatto e di diritto perché, in caso contrario, si corre il rischio di essere condannati alle spese di giudizio per soccombenza (art. 15 del Dlgs 546/92).



L'Ici per gli immobili di categoria D1 possedute da imprese

Quesito inviato da Sebastiana in data 02 luglio 2002.
Una ditta artigiana avanza domanda di classamento di un immobile nel 1985, l'ufficio del territorio attribuisce la rendita catastale e la categoria D1 nell'anno 1997, con notifica all'albo pretorio del comune di residenza della citata impresa.
La ditta corrisponde l'Ici sin dall'anno 1993 sulla base di una rendita presunta.
Il comune notifica la violazione a partire dall'anno 1993 per la differenza fra la rendita presunta e quella attribuita dall'ufficio del territorio nel 1997; calcola inoltre interessi e sanzioni. Ora, considerato che la messa in atti della rendita è relativa al mese di luglio 1997 e che pertanto decorrerebbe dal 1998, può il Comune richiede all'impresa tale differenza sin dall'anno 1993?

Risposta inviata da Silvia in data 04 luglio 2002.
Per i fabbricati appartenenti al gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il decreto istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili prevede la determinazione della base imponibile secondo criteri particolari (v. art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 504/92). Si tratta, in pratica, di applicare all'ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili, degli appositi coefficienti moltiplicatori stabiliti annualmente con decreto ministeriale. Il Ministero delle Finanze (risoluzione 9 aprile 1998, n. 27/E - risoluzione 1 marzo 1999, n. 35/E) ha sempre sostenuto - a ragione - che il valore contabile è da applicarsi fino all'anno in cui al fabbricato è attribuita la rendita catastale. Dall'anno successivo la base imponibile è da determinarsi in base alla rendita catastale. Gli effetti dell'attribuzione della rendita, dunque, non sono retroattivi (in senso conforme vedi Commissione tributaria provinciale di Rimini, Sez. I, sentenza 20 gennaio 2000, n. 423). Nel tuo caso, perciò, il Comune non può utilizzare la rendita catastale per le annualità dal 1993 al 1997 perché per tali annualità si applica un diverso sistema di determinazione dell'imponibile. Resta da capire:
1. quando sono stati notificati gli avvisi di violazione Ici (suppongo si tratti di accertamento) per verificare se dette annualità non siano prescritte;
2. come mai per le annualità dal 1993 al 1997 hai versato sulla base di una rendita presunta e non sulla base dei criteri contenuti nel citato art. 5 (la dichiarazione era infedele?).



Pagamento Ici in caso di separazione coniugale

Quesito inviato da Maurizio in data 03 luglio 2002.
Sono di Roma e il relativo regolamento comunale prevede che in caso di separazione coniugale il pagamento dell'Ici spetta al coniuge a cui è stata assegnata la casa ex residenza coniugale.
A giudizio dell'avvocato della mia ex moglie, il regolamento può essere impugnato in quanto, a suo giudizio, non esiste una normativa giuridico-legale sull'argomento e pertanto è del parere che la relativa imposta debba essere versata da entrambi gli ex coniugi (proprietari al 50%).
Ora, per evitare e comunque dimostrare che il regolamento comunale è stato regolarmente adottato a seguito di regolare normativa giuridica, prego di voler segnalare, quanto più dettagliatamente possibile, gli estremi della normativa nonché eventuali sentenze aventi per oggetto quanto indicato.

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 04 luglio 2002.
Il regolamento del Comune di Roma si è uniformato alla circolare del ministero delle Finanze n. 118/E del 7 giugno 2000 secondo la quale è assimilabile al diritto reale di abitazione, spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice civile, quello che compete "al coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sulla casa ex residenza coniugale, assegnata con provvedimento del Tribunale". In proposito, non può essere dimenticato il principio secondo il quale le circolari ministeriali hanno la sola funzione di indirizzare in modo uniforme l'attività degli uffici appartenenti alla pubblica amministrazione, ma non vincolano né i contribuenti né i giudizi, non costituendo fonti di diritto (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenze n. 2157 del 1° marzo 1998, n. 11020 dell'8 novembre 1997 e n. 2092 del 25 marzo 1983; sezioni unite civile, sentenza n. 1948 del 24 febbraio 1987; Consiglio di Stato, sezione IV, parere 112 del 29 gennaio 1998).
Difatti, secondo un'interpretazione prevalente in dottrina e giurisprudenza, il diritto di abitare la casa coniugale, riconosciuto a uno dei coniugi in caso di separazione (non di fatto) o di divorzio, costituirebbe piuttosto un diritto "personale" di godimento e non un diritto "reale". In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che l'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge con il quale convivono i figli, comporta il conferimento all'assegnatario di un diritto "personale" di abitazione (Cassazione, sezione I civile, sentenze n. 4529 del 6 maggio 1999, n. 11508 del 22 novembre 1993, n. 13126 dell'11 dicembre 1992, n. 4016 del 2 aprile 1992, n. 6348 del 5 giugno 1991, n. 4420 del 5 luglio 1988 e n. 624 del 31 gennaio 1986).
Analogo orientamento ha assunto la Corte Costituzionale (sentenza n. 454 del 27 luglio 1989) secondo il quale "l'assegnazione" della casa coniugale deve essere considerata una mera "situazione di fatto" e non una figura giuridica formale (quale un diritto reale o personale di godimento): il giudice della separazione o del divorzio, assegnando l'abitazione nella casa coniugale al genitore affidatario della prole, tenderebbe solo a "conservare la destinazione dell'unità familiare con il suo arredo nella funzione di residenza familiare". Con la conseguenza che l'assegnazione non modificherebbe in alcun modo l'obbligo del proprietario o dei comproprietari dell'immobile di pagare l'Ici e le tasse connesse alla proprietà. Prova ne sia che, con sentenza n. 154 del 14 dicembre 2001, la Commissione tributaria provinciale di Firenze ha riconosciuto che il diritto attribuito all'assegnatario non rientra nella categoria dei diritti reali di godimento previsti dal comma 1 dell'art. 3 del Dlgs 504/92.
Tanto basta per rilevare che la soggettività passiva dell'Ici, nel caso di immobile in comproprietà come nella fattispecie, deve essere assunta da entrambi i coniugi, rimanendo ininfluente la circostanza che il giudice della separazione ha assegnato la casa alla ex moglie.



Rimborso dovuto per aree divenute inedificabili

Quesito inviato da Teresa in data 04 luglio 2002.
Un contribuente di questo Comune ha pagato per gli anni 1993,1994,1995 e 1996 l'imposta Ici per aree fabbricabili ricadenti, secondo gli strumenti urbanistici, in zona commerciale artigianale. Il valore imponibile è stato calcolato dal contribuente in base a quello venale in comune commercio al 1° gennaio di ciascun anno di imposizione, ai sensi dell'art.5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92. Il Comune con propri atti rispettivamente del 24/10/2000 e 16/01/2001, nel determinare il valore venale delle aree fabbricabili per gli anni dal 1993 in poi, ha stabilito che: "Le aree diverse da quelle classificate "UC1" e "UC2" (Residenze e Servizi) dal programma di fabbricazione vigente al 1985 e contenute nel Piano di Recupero e confermate dal P.R.G., in quanto vincolate ai sensi del D.M. 28/03/1985 e L. 431/85, dovevano ritenersi inedificabili fino all'approvazione del Piano Paesistico avvenuta in data 30/09/1996".
Il contribuente per effetto di tali atti deliberativi ha chiesto in data 15/03/2001 il rimborso Ici per somme pagate e non dovute per gli anni di cui si discorre.
Tanto premesso, e considerato che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 504/92 il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si chiede di conoscere se l'Ufficio tributi può accogliere o meno la richiesta di tale rimborso, atteso che la inedificabilità di tali aree è stata determinata solo negli anni 2000 e 2001.

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 05 luglio 2002.
Originariamente il terzo periodo del comma 1 dell'art. 13 del Dlgs 504/92 stabiliva che "Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità".
Con la soppressione di tale previsione, disposta dall'art. 58, comma 1, lettera c), del Dlgs 446/97, i comuni hanno avuto la facoltà, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo 446/97, di "prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici".
Se il Comune non ha provveduto all'adozione dell'apposita norma regolamentare, il contribuente viene a trovarsi, per l'inadempienza della pubblica amministrazione, in una situazione di svantaggio sulla sfera patrimoniale, in quanto ha corrisposto un tributo per un immobile divenuto oggettivamente non tassabile.
Ritengo, pertanto, che l'Ufficio tributi possa accogliere la richiesta di rimborso avanzata dal contribuente, in ossequio ai principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione, così come stabilito dall'art. 97 della Costituzione. Si instaurerebbe in tal modo un "giusto" rapporto tributario tra le parti e si contribuirebbe a far crollare un tabù del nostro ordinamento tributario: la legittimità dell'acquisizione definitiva dell'imposta solo perché riscossa.
Sarebbe superfluo, infine, evidenziare che il contribuente può sempre confidare nel giudizio favorevole delle commissioni tributarie.



Agevolazioni per terreni condotti direttamente

Quesito inviato da Pablo in data 04 luglio 2002.
Sono proprietario per un quarto di un podere che conduco in qualità di giovane imprenditore agricolo a titolo principale. Il reddito dominicale complessivo è di Lire 3441191, quanto devo pagare di Ici secondo le agevolazioni previste per la conduzione diretta della mia quota di terreno?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 06 luglio 2002.
Nel suo caso dovrebbe prima trovare la base imponibile, moltiplicando il reddito dominicale complessivo pari ad euro 1.777,23 per 1,25 (indice di rivalutazione) e poi per il coefficiente 75. Dalla base imponibile deve essere successivamente detratta una "franchigia" nella misura di euro 25.822,84 e per la parte eccedente detto importo e fino a euro 129.114,22 vengono applicate delle riduzioni nelle seguenti misure:
- 70% da euro 25.822,85 a euro 61.974,83;
- 50% da euro 61.974,84 a euro 103.291,38;
- 25% da euro 103.291,39 a euro 129.114,22.
Oltre l'importo di euro 129.114.22, l'imposta è dovuta nella misura integrale.
L'importo della deduzione e quelli sui quali si applicano le riduzioni di imposta sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le prescritte condizioni (possesso e conduzione) e alle quote di possesso. Quindi, sia la franchigia che le riduzioni di imposta si applicano una sola volta sul cumulo dei valori imponibili e dell'imposta dovuta.
E' utile poi ricordare che i benefici fiscali competono soltanto alle persone fisiche coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritte nelle liste comunali previste dall'art. 11 della legge 9/1963 e assoggettate al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
Come vede, non è facile dirle quanto deve pagare di Ici per la conduzione diretta della sua quota di terreno.