quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Obbligo di dichiarazione Ici per gli eredi

Quesito inviato da Teresa in data 20 giugno 2002.
Un contribuente deceduto nel 2001. Data successione gennaio 2002. Quando sorge l'obbligo di dichiarazione Ici per gli eredi nel 2001 o nel 2002?

Risposta inviata da Silvia in data 20 giugno 2002.
E' necessario considerare la data di apertura della successione (=data di morte del de cuius). Ai sensi dell'art. 15, comma 2, L. n. 383/01, per le successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'Ici. Infatti, gli Uffici delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun Comune nel territorio in cui sono ubicati gli immobili.
Se la data di apertura della successione è antecedente al 25.10.01, gli eredi devono presentare quest'anno la dichiarazione Ici.



Variazione aliquota per immobili locati

Quesito inviato da Giuseppe in data 20 giugno 2002.
Il mio comune prevede un'aliquota diversificata per immobili concessi in locazione come abitazione principale. Nel corso del 2002 (il 1° marzo) ho concesso in locazione un immobile di mia proprietà precedentemente sfitto. L'Ici va calcolata per i primi 2 mesi dell'anno all'aliquota relativa agli immobili sfitti e per i restanti 10 mesi per quella relativa agli immobili locati? Come si calcola l'acconto? L'anno prossimo dovrò presentare la dichiarazione Ici per la variazione avvenuta? Come indicherò eventualmente sulla dichiarazione tale variazione?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 21 giugno 2002.
Per il versamento in acconto, da effettuare entro il 1° luglio (il 30 giugno cade di domenica), deve calcolare l'imposta dovuta per i primi due mesi in base all'aliquota fissata per i fabbricati non locati e per quattro mesi con quella agevolata per gli immobili concessi in locazione.
Il prossimo anno dovrà presentare la dichiarazione Ici, compilando due quadri: nel primo, contraddistinto con il numero d'ordine 1/1, descriverà l'immobile non locato, indicando come periodo di possesso 2 mesi; nel secondo, con il numero d'ordine 1/2, indicherà lo stesso immobile concesso in locazione per il periodo di possesso di 10 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2002" va compilato soltanto nel secondo quadro descrittivo, scrivendo Sì nel campo 20 e No nei restanti 3 campi. Infine, nello spazio riservato alle "Annotazioni", avrà cura di specificare la causa della variazione delle caratteristiche dell'immobile.
Si informi se il Comune ha stabilito nel proprio regolamento di sostituire l'obbligo della presentazione della dichiarazione con quello della comunicazione di variazione.



Tassazione area edificabile con una costruzione di 7 piani (solai)

Quesito inviato da Chiara resp. coordinamento tributi (Ici) in data 21 giugno 2002.
A seguito dell'approvazione del Piano Regolatore, su gran parte dei terreni divenuti, oramai, aree edificabili sono sorte miriadi di edifici (di proprietà di cooperative edilizie) formate da solai e superiori tetti di copertura, con o senza muri perimetrali in numero di 6 o 7 piani. E' corretta l'interpretazione per cui sarebbe tassabile non già la sola area su cui insiste l'intera costruzione, ma anche le aree cosiddette calpestabili rappresentate per ogni piano dalla superficie dei solai? E' possibile avere i riferimenti normativi? il Responsabile dell'Ufficio tecnico del comune insiste nella tesi della tassazione della sola area coincidente con il suolo.

Risposta inviata da Puccio in data 21 giugno 2002.
E' il comma 6 dell'art.5 del D.Lgs 504/92 a stabilire che la Base Imponibile è data dal valore venale dell'area fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
Sul sistema di valutazione dell'area si deve far riferimento al comma 5 del medesimo articolo.



Soggetto passivo è il titolare del diritto di abitazione

Quesito inviato da Gianluca in data 21 giugno 2002.
Gradirei un chiarimento su questo argomento. Esempio: abitazione principale di xxxxx anni 80, proprietario per 3/4. La proprieta di 1/4 è del figlio di xxxxx che abita all'estero. Secondo me il sig. xxxxx esercita il diritto di uso e abitazione e per cui ha il dovere di pagare per intero l'Ici con il diritto alla detrazione per abitazione principale indipendentemente dalle quote di proprietà. Qualcuno ha opinioni o, meglio ancora, giurisprudenza in proposito?

Risposta inviata da Silvia in data 21 giugno 2002.
Parli di diritto di abitazione perciò suppongo che, prima della morte della moglie dell'ottantenne, questa avesse una qualche quota di possesso sull'immobile soggetto ad Ici (probabilmente il 50%, poi ereditato per il 25% dal marito - che già possedeva l'altro 50% - e per il restante 25% dal figlio). In questo caso l'intero versamento dell'Ici compete all'ottantenne così come gli spetta l'intera detrazione essendo l'unico soggetto passivo individuato dalla legge (art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 504/92). Questo chiaramente sempre se l'ottantenne è rimasto vedovo prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (maggio 1975) che ha istituito appunto il diritto di abitazione.



Retroattività del D.Lgs.n.446/97?

Quesito inviato da Silvana in data 24 giugno 2002.
Il D.Lgs n.446/97 (art.58) introduce l'ulteriore requisito per i coltivatori diretti (che conducono i terreni con attività dirette alla loro coltivazione), cioè l'iscrizione o permanenza dell'iscrizione negli elenchi comunali e previdenziali.
E' legittimo che il Comune di fatto applichi retroattivamente tale decreto anche per le annualità 93-94-95-96-97, quando invece il decreto è entrato in vigore dal 1° gennaio 1998?
Il contribuente di certo per gli anni anteriori non poteva "prevedere" tale innovazione all'art.9 del D.Lgs.n.504/92 o no?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 24 giugno 2002.
Secondo il Ministero delle Finanze il comma 2 dell'art. 58 del Dlgs n. 446/97 "ha carattere interpretativo, con efficacia quindi anche per il passato, e vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'art. 9 del Dlgs n. 504/92, ma altresì agli effetti della "finzione giuridica" di non edificabilità dei suoli" (risoluzione n. 139/E del 25 agosto 1999; in senso conforme, relazione di accompagnamento al Dlgs n. 446/97, risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-06800 del 29 febbraio 2000 e circolare n. 118/E del 7 giugno 2000).
L'interpretazione ministeriale ha consentito a moltissimi comuni impositori di recuperare sin dal 1993 l'imposta o la maggiore imposta dovuta, incidendo così negativamente sui contribuenti.
E' evidente che il "carattere interpretativo" della previsione espressa dall'autorità amministrativa mira ad alterare il quadro normativo, almeno sotto il profilo della correttezza e della ragionevolezza (in senso conforme, Corte Costituzionale, sentenze n. 525 del 2000 e n. 44 del 1966). Tuttavia, per la fattispecie trova applicazione l'istituto della non punibilità della violazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Dlgs n. 472/97.