Quesito inviato da Roberto in data 12 giugno 2002.
Nel caso in cui un appartamento sia diviso in due unità immobiliari, in quanto costruito su due partite catastali non riunificabili (abitazione di circa 70mq suddivisa in due parti: da una parte 1 camera, 1 bagno, 1 piccolo corridoio e una parte del salone della seconda unità, dall'altra parte la restante parte del salone, 1 cucinino e un piccolo corridoio di ingresso), come devo fare per usufruire della detrazione per abitazione principale per entrambe le parti? Essendo un piccolo appartamento perdo una parte di detrazione, non potendola destinare per la "seconda casa".
Risposta inviata da Puccio in data 13 giugno 2002.
Lei può usufruire della detrazione in eccedenza solo sulle pertinenze dell'abitazione principale. Qualora l'altra unità per qualche ragione risulti di pertinenza, ma in questa situazione non lo è, avrebbe diritto allo scomputo dell'eccedenza.
Verifichi quindi se il Comune di ubicazione degli immobili abbia deliberato sulla gestione delle pertinenze e si comporti di conseguenza.
La risoluzione n.6 del 07/05/2002 del Ministero delle Finanze chiarisce che in questo caso si debba procedere con la fusione delle due unità immobiliari.
Quesito inviato da Pino in data 15 giugno 2002.
Sono italiano residente in Svizzera e con domicilio in provincia di Palermo. Non possiedo, in questa provincia, alcun immobile. Al contrario, posseggo nella provincia di Agrigento, a Sciacca, un immobile categoria A/3, classe 5, rendita € 271,14, che utilizzo solo per le 4 settimane di vacanze in estate. Desidererei sapere da Voi se questo immobile funge da prima o da seconda casa, visto che ho il domicilio in provincia di Palermo.
Posso detrarre l'imposta di € 103.29?
Quale aliquota debbo utilizzare, quella per abitazione principale o l'aliquota ordinaria?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 18 giugno 2002.
Per esplicita disposizione del comma 4-ter dell'art. 1 del decreto legge n. 15 del 23 febbraio 1993, convertito nella legge n. 75 del 24 marzo 1993, l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino residente all'estero viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale, purché non risulti locata.
Dal senso letterale della norma si evince che le agevolazioni previste per l'abitazione principale competono anche se l'unità immobiliare è situata in un Comune diverso da quello nel quale il contribuente risulta iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire).
Lei, pertanto, può fruire sia dell'aliquota ridotta che della detrazione per l'abitazione principale in relazione all'immobile posseduto nel Comune di Sciacca (AG), a condizione che lo stesso non sia concesso in locazione.
Quesito inviato da Gino in data 16 giugno 2002.
Ho ricevuto dal comune una cartella Ici in cui mi viene intimato il pagamento dell'Ici per dei fabbricati rurali in mio possesso, mai dichiarati e che hanno perso i requisiti di ruralità. L'imposta mi viene chiesta dal 1993. Devo pagare? Entro che anno dovevo provvedere all'accatastamento urbano?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 21 giugno 2002.
Il Comune probabilmente le ha notificato un avviso di accertamento d'ufficio - non una cartella di pagamento - per omessa dichiarazione ed omesso versamento dell'imposta dovuta dal 1993, per cui deve pagare l'Ici per le annualità 1997 e successive (le precedenti sono cadute in prescrizione).
I fabbricati ex rurali dovevano essere dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2001, in applicazione dell'art. 64, comma 4, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Finanziaria 2001).
Quesito inviato da Chiara resp. coordinamento tributi (Ici) in data 17 giugno 2002.
Con regolamento adottato nel 2000, l'Ente ha rinunciato al controllo formale delle dichiarazioni (art. 59 d.lgs 446/97) e dei relativi versamenti per gli anni 1998 e successivi. Ci siamo affidati ad una società privata per il recupero dell'imposta per detti anni; la stessa ha emesso avvisi di liquidazione basati sulle dichiarazioni; è corretto il suo operato?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 19 giugno 2002.
Il Comune, per gli anni di imposta per i quali opera il regolamento (nel caso prospettato, per l'anno d'imposta 2001 e successivi), non può più emettere avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, né avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, né avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione.
Per gli anni di imposta antecedenti a quello a decorrere dal quale opera il regolamento, cioè dal 1993 al 2000, resta fermo che continua ad applicarsi - ovviamente entro i termini di decadenza - il procedimento di accertamento previsto nel Dlgs 504/92, con conseguente irrogazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.
Alla luce di quanto sopra rilevato, l'operato della società privata è da considerare corretto limitatamente alle annualità di imposta dal 1998 al 2000.
Quesito inviato da Mario in data 19 giugno 2002.
Chiedo gentilmente un aiuto per sapere come calcolare l'Ici della mia veranda. Questa ha un'area di 65 metri quadrati. Mi sono informato e mi hanno detto che l'Ici della veranda si calcola usando la rendita catastale dell'abitazione, l'importo poi va diviso per 3 o 4.
E' vero? Questo importo poi lo devo sommare all'Ici dovuta per l'abitazione?
Risposta inviata da Puccio in data 20 giugno 2002.
Siccome non esiste una categoria catastale per le verande, esse non sono unità immobiliari urbane autonome, ma costituiscono una parte di un'altra unità immobiliare urbana, verosimilmente un'abitazione.
Se non risulta nelle mappe, occorre provvedere a farla inserire mediante presentazione all'agenzia del territorio di un DOCFA da parte di un tecnico abilitato, avendo come diretta conseguenza l'immediata attribuzione di una nuova rendita catastale.